Incarto n.
14.2013.138

Lugano

29 novembre 2013

SL/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione promossa con istanza 8 gennaio 2013 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall PA 2)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall PA 1)

 

 

 

 

tendente ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione desecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di __________ insieme al rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell11/12 luglio 2012 dellUE __________;

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 8 luglio 2013 (inc. SO.2013.78), ha così stabilito:

1.    Listanza è accolta.

         § Di conseguenza:

1.1.   La decisione del Tribunale di __________, decreto ingiuntivo __________ emesso il 21.3.2012, notificato in data 4.4.2012, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento 1.6.2012, è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera.

1.2.   È rigettata in via definitiva lopposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo no __________ dellUfficio esecuzione __________ dell11.7.2012 per fr. 100'971.70 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012 su fr. 98'198.50.

 2.     Le tasse di giustizia di fr. 350.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, con lobbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.

 3.     omissis.”

 

Decisione impugnata dalla società convenuta che con reclamo del 19 luglio 2013 ne postula la riforma nel senso di annullarla e di respingere listanza di rigetto definitivo dellopposizione e, con successivo reclamo 31 luglio 2013, chiede di non riconoscere e di non dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di __________ rispettivamente, in via sussidiaria, che giusta lart. 501 cpv. 2 CO gli atti esecutivi a suo carico siano sospesi fino al rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni a carico della società debitrice principale __________ Srl di cui era garante, tasse di giustizia, spese e ripetibili di primo e secondo grado a carico della società istante;

 

preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 30 agosto 2013 la società istante ha postulato la reiezione di entrambi i reclami, protestate tasse, spese e unindennità per ripetibili valutata in almeno fr. 2'500.–;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell11 luglio 2012 dellUE __________, CO 1 nella persona del suo rappresentante __________, ha escusso RE 1 per

                                         (1) fr. 98'198.50 oltre interessi all8% dal 1° luglio 2012 e

                                         (2) fr. 2'773.20 senza interessi. Quale titolo di credito l’interessa­ta ha indicato: “1) Decreto ingiuntivo del Tribunale di __________, __________, emesso il 21.03.2012; depositato in cancelleria il 22.03.2012; munito di formula esecutiva il 23.03.2012 e notificato, unitamente ad atto di precetto, il 04.04.12. Corrispondenti a Euro 81'832.08 (al cambio 1 Euro = chf 1.20); 2) Interessi al tasso liquidato in decreto ingiuntivo, calcolati sino al 30.06.12, pari all’importo di Euro 2'311.00 (cambio di 1 Euro = chf 1.20)” (doc. H). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo come pure che il citato decreto ingiuntivo sia riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera.

 

 

                                  B.   La società istante fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo 21 marzo 2012 (__________) con cui il Tribunale di __________ ha fatto obbligo alla società convenuta di pagarle, in solido con la società __________ Srl di cui si era costituita garante, la somma di € 77'189.82 oltre interessi moratori, spese diritti e onorari (doc. C pag. 5). Ai fini del calcolo di questi importi la società istante rinvia ad un estratto internet per il calcolo degli interessi moratori (doc. D) e fa riferimento all’atto di precetto fatto spiccare in Italia e notificato insieme al decreto ingiuntivo (doc. E), ad un estratto per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate (doc. F) e alla domanda d’esecuzione presentata in Svizzera (doc. G).

 

                                         In sostanza i rapporti fra le parti trovano fondamento nel contratto di fideiussione omnibus 18 luglio 2011 con cui la società        escussa, in veste di fideiussore, si era impegnata a garantire alla società istante le obbligazioni assunte dalla società italiana    __________ Srl in relazione alla compravendita e fornitura di materiale edile fino a concorrenza di € 200'000.– (doc. I). La società procedente ha evidenziato che il decreto ingiuntivo da lei ottenuto – per svariate fatture scoperte – era stato validamente notificato alla società escussa la quale, pur avendo sede in Svizzera, ai fini di quel contratto aveva eletto domicilio presso la sede legale in Italia della società debitrice principale. Ciò detto, in quanto definitivo e provvisto di formula esecutiva, quel decreto ingiuntivo costituiva una decisione ai sensi della Convenzione di Lugano riconoscibile e atta ad essere dichiarata esecutiva sul territorio elvetico. La procura (doc. B) e lestratto del registro di commercio della società escussa (doc. A) completano la documentazione.

 

 

                                  C.   Al contraddittorio del 7 maggio 2013 la società istante ha confermato la sua domanda di rigetto definitivo dellopposizione e ha prodotto in originale il decreto ingiuntivo e latto di precetto notificati alla società escussa (doc. L). Dal canto suo la società convenuta vi si è opposta osservando che fra le parti erano in corso dei tentativi volti a risolvere la vertenza tramite accordo.

 

 

                                  D.   Con decisione 8 luglio 2013 il Pretore __________, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo datato 21 marzo 2012 del Tribunale di __________, rigettando in via definitiva l’opposizione sollevata dalla società escussa. Per il primo giudice il decreto ingiuntivo prodotto in originale soddisfa le condizioni di autenticità poste dall’art. 53 n. 1 CLug e l’attestazione apposta dal cancelliere del tribunale in data 1° giugno 2012 con cui quel provvedimento è dichiarato definitivamente esecutivo, permette in concreto di soprassedere alla presentazione di una separata dichiarazione di esecutività conforme al modulo di cui all’art. 54 CLug (art. 53 n. 2 CLug combinato con l’art. 55 n. 1 CLug). Ciò posto, non essendo stati sollevati motivi di rifiuto giusta l’art. 34 CLug, nulla osta al riconoscimento e all’exequatur della decisione italiana e, quindi, al rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dall’escussa.

 

 

                                  E.   Con reclamo del 19 luglio 2013 la società convenuta postula la riforma della decisione pretorile nel senso di annullarla e di respingere listanza di rigetto definitivo dellopposizione. Con successivo reclamo del 31 luglio 2013 la società escussa propone inoltre lannullamento della decisione impugnata nel senso di non riconoscere né dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di __________ rispettivamente, in via sussidiaria, di pronunciare la sospensione giusta lart. 501 cpv. 2 CO degli atti esecutivi a suo carico fino al rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni a carico della società debitrice principale __________ Srl. In sostanza, la reclamante lamenta la mancata notifica degli atti a fondamento delle esecuzioni promosse in Italia, il mancato accertamento del credito rivendicato dalla società istante, la nullità della clausola di rinuncia alla preventiva escussione della società debitrice principale contenuta nel contratto di fide­iussione 18 luglio 2011 e lincompatibilità con i principi sanciti dagli art. 496, 501 cpv. 1 e 502 cpv. 2 CO. Della risposta ai due reclami si dirà, per quando necessario ai fini del giudizio, nel seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

 

                               1.1.   I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’ese­cuzione della sentenza italiana – la decisione impugnata non ha su questo punto carattere solo pregiudiziale e verte su una questione di diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), ovvero su un contratto di fideiussione – e dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizio­ne. In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Ci si può del resto chiedere se l’art. 48 LOG non disciplini una questione di organizzazione puramente interna del Tribunale d’appello, ritenuto che per le parti costituisce un’unica entità (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 1.2).

 

                               1.2.   La decisione impugnata è stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, rispettivamente 251 lett. a CPC). Nella misura in cui intende contestare sia la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione che la pronuncia di exequatur della decisione estera, l’escusso deve proporre reclamo entro il temine di un mese (art. 327a cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug; CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172 consid. 4.1c). Ciò detto, a fronte di un giudizio notificato l’8 luglio 2013 e recapitato l’indomani (“Tracciamento degli invii” del 23 luglio 2013), tanto il reclamo 19 luglio 2013 quanto quello presentato il 31 luglio 2013 risultano ammissibili. Parimenti dicasi per le osservazioni 30 agosto 2013 trasmesse dalla società procedente entro il termine di dieci giorni assegnatole con ordinanza 20 agosto 2013.

 

 

                                   2.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

 

                                   3.   Giusta lart. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

 

                               3.1.   Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).

 

                               3.2.   Ora, per l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel decreto ingiuntivo 21 marzo 2012 del Tribunale di __________ è stata proposta con “ricorso” depositato in cancelleria il 15 marzo 2012 (doc. C pag. 4), quindi dopo l’entrata in vigore della CLug in Italia (il 1° gennaio 2010) e in Svizzera (il 1° gennaio 2011). Alla fattispecie risulta pertanto applicabile la nuova Convenzione del 2007. 

 

 

                                   4.   Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/ Kunz, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172 consid. 4 con rinvio). Per contro, nella procedura di reclamo contro le decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione è possibile censurare, oltre all’applicazio­ne del diritto, solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC) e non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   5.   Il Pretore ha evidenziato come a sostegno della sua richiesta la società istante avesse prodotto loriginale del decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di __________, provvisto dell’attestazione secondo cui “con provvedimento in data 01/06/12 il soprascritto decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo” apposta dal cancelliere di quel tribunale (decisione impugnata, pag. 4 in alto). A fronte di ciò egli ha ritenuto di poter dispensare giusta l’art. 55 n. 1 CLug la società procedente dal­l’ulteriore produzione del formulario ufficiale indicato dall’art. 54 CLug (decisione impugnata, pag. 3 in basso). A detta della società reclamante la dichiarazione di esecutività pronunciata dal Pretore deve essere annullata (reclamo, pag. 4 n. 2a) poiché il decreto ingiuntivo non scaturisce da una procedura ordinaria di accertamento del credito bensì da un mero procedimento straordinario dincasso forzato, ritenuto poi che lo stesso era stato notificato alla sola società italiana e non a lei impedendole pertanto di opporsi tempestivamente alla richiesta della società procedente (reclamo, pag. 3 seg. n. 2a e 2b). La convenuta contesta inoltre le pretese allorigine del procedimento dingiunzione avviato in Italia (reclamo, pag. 4 n. 2b), reputa nulla secondo il diritto italiano la clausola n. 3 del contratto di fideiussione in quanto deroga a condizioni obbligatorie (reclamo, pag. 4 n. 2c) e lamenta finanche una sua incompatibilità con norme del diritto svizzero giungendo persino a chiedere di sospendere lesecuzione (reclamo, pag. 5 n. 2d, 2e e 2f).

 

 

                                   6.   Il giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma anche se difetta uno dei presupposti per l’exequatur, segnatamente se il documento presentato non costituisce una decisione giusta l’art. 32 CLug (Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2a ed., 2011 n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; STF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4). Contrariamente a quanto crede la reclamante (reclamo 31 luglio 2013, pag. 3 in alto), il giudice dellexequatur non può invece riesaminare la decisione straniera nel merito (art. 45 n. 2 CLug).

 

                               6.1.   La reclamante eccepisce anzitutto che le notifiche effettuate nella procedura italiana d’incasso tramite procedura esecutiva lo sono state alla “ditta italiana” (__________s.r.l. (con sede a __________) e non all’escussa RE 1, che così non ha potuto opporsi tempestivamente alle richieste della parte escutente (reclamo, pag. 3-4 ad 2a). Ancorché in modo implicito, la reclamante sembra dunque invocare il motivo di rifiuto dell’art. 34 n. 2 CLug. Vista la riserva espressa dalla Svizzera in merito a tale norma, la censura è ricevibile seppure RE 1 non abbia impugnato il decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di __________.

                                  a)   Tale decreto, unitamente allatto di precetto redatto dalla società procedente di seguito al testo dello stesso decreto, sono stati oggetto di una notifica congiunta (doc. L pag. 7 e 11), come previsto dallart. 479 comma 3 CPCit., alla sede di __________ s.r.l. (“__________, __________”) di cui la reclamante si era costituita garante e presso la quale si era elettivamente domiciliata (doc. I pag. 1). Nella relata di notifica effettuata presso questo recapito e appunto riferendosi alla società reclamante, lufficiale giudiziario __________ ha indicato “stando lassenza del destinatario e del di lui famigliari, la mancanza di persone legittimate a ricevere la copia”, di avere proceduto alle incombenze prescritte dallart. 140 CPCit informandone la società escussa tramite raccomandata indirizzata il 2 aprile 2012 al citato domicilio eletto (doc. L pag. 11). Lavviso di ricevimento (cartoncino verde: doc. L pag. 11) del 5 aprile 2012 ne attesta lav­venuta consegna in data 4 aprile 2012 alla persona “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” (con la specificazione manoscritta: “addetto ricez. atti”).

 

                                  b)   Ora, la società reclamante non contesta né gli accertamenti dell’ufficiale giudiziario, né di avere eletto a proprio domicilio, con riferimento ai diritti e obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, la sede legale di __________ s.r.l. e men che meno spiega perché la notifica non sarebbe valida. Ad ogni modo, la notifica del decreto ingiuntivo (come dellatto di precetto) va effettuata, a fronte di unesplicita clausola contrattuale di elezione di domicilio (art. 141 comma 2 CPCit), obbligatoriamente nelle mani della persona o del capo dellufficio nel luogo del domicilio eletto (art. 141 comma 3 CPCit). E il punto n. 7 del contratto fra le parti stabilisce appunto che: “linvio al fideiussore, RE 1, di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione da parte della Soc. CO 1 saranno fatti al fideiussore con pieno effetto presso il domicilio eletto nel presente contratto in __________, __________, nella sede della soc. __________ Srl” (doc. I pag. 4). La notifica in questione risulta dunque valida secondo il diritto processuale italiano, sicché si può presumere che la convenuta abbia ricevuto gli atti in modo tale da poter presentare le proprie difese nel senso dell’art. 34 n. 2 CLug (cfr. Walther in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2a ed., 2011 n. 52 ad art. 34 CLug). In ogni caso, la reclamante non pretende che non sia stato il caso. Infondata, questa prima censura va respinta.

 

                               6.2.   Tutte le altre censure (reclamo, n. 2 lett. b-f e n. 3) sono invece inammissibili. Già si è detto, infatti, che il giudice dellexequatur non può riesaminare la decisione straniera nel merito (art. 45 n. 2 CLug). Il pieno potere di cognizione dell’autorità giudiziaria superiore giusta l’art. 327a cpv. 1 CPC riguarda solo “i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano” (cfr. sopra consid. 6). Questa Camera non è dunque abilitata ad esaminare gli argomenti ricorsuali attinenti al rapporto contrattuale (nullità della clausola di rinuncia alla preventiva escussione della società garantita, condizioni per una fideiussione solidale, mancata scadenza del debito principale, fornitura di garanzie reali). Queste doglianze, e più in generale la contestazione del credito vantato dall’escutente, andavano fatte valere con un’opposizione al decreto ingiuntivo giusta l’art. 645 CPCit. Di conseguenza, il reclamo del 31 luglio 2013 va respinto, sia nelle sue conclusioni principali sia nella richiesta sussidiaria di “sospensione degli atti

                                         esecutivi”.

 

 

                                   7.   Con il reclamo 19 luglio 2013 la società convenuta non ha proposto alcuna delle eccezioni consentite dallart. 81 cpv. 1 LEF (segnatamente lintervenuta estinzione, proroga o prescrizione del debito) – né del resto lo poteva fare siccome ci aveva rinunciato in prima istanza (cfr. sopra, consid. 4) – ma si è limitata a chiedere lannullamento del dispositivo di rigetto definitivo del­lop­po­sizione quale conseguenza dellaccogli­mento del reclamo 31 luglio 2013 proposto contro la dichiarazione di exequatur. Orbene, la reiezione di questultimo ricorso comporta anche quella del reclamo 19 luglio 2013.

 

 

                                   8.   I reclami 19 luglio e – per quanto ricevibile – 31 luglio 2013 vanno respinti e la decisione impugnata integralmente confermata. La tassa di giustizia, calcolata tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug, 14 LTG, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (Domej, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2a ed.; 2011, n. 3 segg. ad art. 52; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 22 ad art. 52) e la rifusione dellin­den­nità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 52) – che, a causa dellatteggiamento ritenuto temerario della controparte, la società istante quantifica in almeno fr. 2'500.– (osservazioni, pag. 7 ad 4 e pag. 8 in basso) – seguono la soccombenza della società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese ripetibili per pratiche aventi un valore litigioso di fr. 100'000.– sono stabilite in funzione di un tasso variante tra l8% e il 15% di tale valore (art. 11 cpv. 1 RTar) e in sede di reclamo spaziano dal 30% al 60% dell’importo ammissibile in prima istanza (art. 11 cpv. 2 lett. a RTar). Trattandosi di procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti limporto così ottenuto va poi ulteriormente ridotto ad un tasso compreso tra il 20% e il 70% (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar). Nella fattispecie, considerato un grado di difficoltà medio unindennità di fr. 2'000.– pare senzaltro adeguata, mentre l’eventuale temerarietà del reclamo – in concreto comunque non manifesta – andrebbe semmai censurata in applicazione dell’art. 108 rispettivamente 128 cpv. 3 CPC e non con una generica richiesta di maggiorazione delle ripetibili poste a carico del soccombente.

 

                                         Ai fini dellindicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 100'971.70.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 34 n. 2, 45 n. 2, 52 CLug; 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il RTar e la LTF;

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 19 luglio 2013 e, per quanto ricevibile, il reclamo 31 luglio 2013 sono entrambi respinti.

 

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 550.– per entrambi i reclami, già anticipata dalla società reclamante, resta a suo carico con lobbligo di rifondere a CO 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–,;

–,.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 100'971.70, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).