Incarto n.
14.2013.149

Lugano

12 novembre 2013

FP/b/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 2 settembre 2013 da

 

 

  RE 1 

 

 

contro la decisione emanata il 14 agosto 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 74/C/13s) promossa nei suoi confronti con istanza del 9 aprile 2013 da 

 

 

 

 CO 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

 

premesso che con ordinanza presidenziale del 5 settembre 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.    Con precetto esecutivo n. __________ dell’11/19.11.2010 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'435.85 oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito la nota professionale del 24 settembre 2010.

                                 

                                  Interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con     istanza del 17 dicembre 2010 l’avv. RE 1 ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano il rigetto definitivo, previa condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'435.85 oltre interessi dell’8% dall’8 ottobre 2010.

 

                                  Con decisione del 21 dicembre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, accogliendo parzialmente l’istanza, ha condannato CO 1 al pagamento di

                                  fr. 3'523.50 oltre interessi del 5% dal 19 novembre 2010. Limitatamene a tale importo egli ha rigettato l’opposizione sollevata dallo stesso escusso al precetto esecutivo in rassegna. Quanto agli oneri processuali, egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.-, anticipata dall’istante, a carico della parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

B.    Il 26 marzo 2013 CO 1 ha versato all’ Ufficio di esecuzione di Lugano la somma di fr. 4'297.30 a saldo dell’esecuzione. Fondandosi su tale circostanza, con scritto dello stesso giorno egli ha assegnato all’avv. RE 1 un termine di 5 giorni per procedere alla cancellazione della relativa esecuzione, con la comminatoria dell’avvio di un procedimento giudiziario in caso di mancato seguito.

 

C.    Con istanza dell’8 aprile 2013 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest di procedere all’accertamento dell’inesistenza del credito di

     fr. 3'525.50 oltre interessi e spese vantato nei suoi confronti ed oggetto dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, come pure di ordinare allo stesso Ufficio di esecuzione di Lugano la cancellazione del medesimo atto esecutivo a suo carico.

 

D.    Con osservazioni del 19 giugno 2013 l’avv. RE 1 ha preliminarmente eccepito che la procura esibita dal legale di controparte non solo risale al mese di novembre del 2009, ma ha per oggetto un mandato troppo generico, poiché risulta riferita alla tutela degli interessi sia in sede civile che in sede penale del mandante senza definirne i limiti. L’avv. RE 1 ha dipoi obiettato che il debito ritenuto e precettato era di fr. 6'435.85 e, così come affermato e avvenuto, è stato onorato con fr. 3'523.50 oltre interessi e spese (totale: fr. 4'297.30), di modo che le condizioni poste dall’art. 85 LEF non sono adempiute, il che comporta l’inammissibilità, rispettivamente la reiezione  dell’istanza.

 

Con replica dell’8 luglio 2013 la parte istante ha contestato le avversarie allegazioni, confermandosi nella propria domanda.

 

E.    Con decisione del 14 agosto 2013 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, accertando l’inesistenza della pretesa creditoria quale titolo di credito del precetto esecutivo per avvenuto pagamento a saldo ed ordinando pertanto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la cancellazione del precetto esecutivo in questione, rispettivamente di non renderlo di pubblica informazione. Egli, in estrema sintesi, ha ritenuto che il patrocinatore di controparte risulta esserne il suo rappresentante legale sin dall’inizio della causa, che la somma dovuta dall’escusso è di fr. 3'523.50 oltre interessi e spese, come stabilito giudizialmente su stessa richiesta della creditrice e che il valore di causa non è di fr. 6'435.85 come preteso dalla convenuta, ma quello indicato dalla parte istante sulla base della decisione di rigetto dell’opposizione del 21 dicembre 2012 passata in giudicato.   

  

                                                                     

                             F. Contro tale decisione l’avv. RE 1 è insorta con reclamo del 2 settembre 2013 chiedendone l’annullamento. A suo modo di vedere, siccome la pretesa posta inizialmente in esecuzione per fr 6'435.85 oltre interessi e spese è stata riconosciuta con decisione giudiziaria passata in giudicato per fr. 3'523.50 oltre interessi e spese, con conseguente rigetto dell’opposizione al relativo precetto esecutivo limitatamente a tale importo, la parte istante non poteva chiedere al giudice di pace di ordinare all’Ufficio di esecuzione di Lugano la cancellazione dell’intera esecuzione a seguito del pagamento di fr. 4'297.30; giacché, se del caso, entrava in considerazione la cancellazione dell’esecuzione, tramite richiesta allo stesso ufficio, soltanto per la parte del debito estinta, Così come proposta, sempre secondo l’avv. RE 1, l’istanza ex art. 85 LEF andava pertanto dichiarata inammissibile, rispettivamente andava respinta. Nemmeno condivisibile, secondo l’insorgente, è pure la reiezione da parte del giudice di pace dell’eccezione di carenza di rappresentanza del patrocinatore di controparte, atteso che la procura da questi prodotta non solo è “attempata” in quanto risalente al mese di novembre del 2009, ma trae origine da un  mandato troppo generico, come già rilevato nelle osservazioni all’istanza.  

 

                   G: Con osservazioni del 7 ottobre 2013 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.    

 

Considerando

 

in diritto:

 

 

1.     Giusta l’art. 85 LEF se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione. La relativa causa è trattata in procedura sommaria (cfr. marginale all’art. 85 LEF). La decisione presa in applicazione dell’art. 85 LEF è perciò impugnabile con il rimedio del reclamo (combinati art. 309 b n. 4 e 319 lett. a CPC; cfr. BSK-SchKG I, bodmer/Bangert, n. 34 ad art. 85), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG). Inoltrato il 2 settembre 2013 contro un decisione emanata il 14 agosto 2013 e notificata/recapitata il 23 agosto successivo (v. busta annessa al gravame), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile. Tempestive risultano a loro volta le osservazioni al reclamo presentate il 7 ottobre 2013 ex art. 322 CPC.

 

2.     Nella misura in cui ha statuito sulla richiesta della parte istante volta a ottenere l’ingiunzione all’Ufficio esecuzione di Lugano di cancellare l’esecuzione n.______, il Giudice di pace ha disatteso l’art. 31 lett. c LOG secondo cui il giudice di pace giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000.- franchi, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimenti (LEF). Dato che l’esecuzione in rassegna concerneva un credito di fr. 6'435.85 e dato che il valore litigioso andava determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 LEF), la quale verteva sulla cancellazione del precetto esecutivo con il quale l’escutente si proponeva di incassare tale somma, non vi è dubbio che il valore di causa dipendente dall’istanza 14 agosto 2013 superava il limite di fr. 5'000.-. Certo, con la sua domanda il precettato si proponeva anche di far accertare l’inesistenza del credito di fr. 3’525.50 (recte: fr. 3'523.50) oltre interessi e spese, facendo leva sulla decisone del 21 dicembre 2012 con la quale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano lo aveva condannato a pagare alla controparte, a fronte di un preteso credito di fr. 6'435.85 oltre interessi e spese, per l’appunto fr. 3'523.50, con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a tale importo. Sennonché, per tacere del fatto che semmai andava chiesto l’accertamento dell’estinzione di tale parte di credito e non la sua inesistenza, la parte istante ha comunque preteso che il giudice di pace andasse oltre, ovvero che procedesse ai sensi dell’art. 85 LEF per l’intera somma oggetto dell’esecuzione n. __________ (ossia per fr. 6'435.85). Già per questo solo motivo la decisione impugnata va annullata per incompetenza del giudice di pace nel statuire sulla richiesta finale volta a far cancellare l’esecuzione in rassegna una volta accertata l’inesistenza del credito di fr. 3’525.50 (recte: 3'523.50) oltre interessi e spese a seguito del pagamento di fr. 4'297.30. La causa andrebbe a questo punto rinviata al giudice competente, ovvero al Pretore del Distretto di Lugano per nuovo giudizio. Per i motivi che seguono, si prescinde tuttavia da una decisione del genere.  

 

3.     In realtà la decisione impugnata è, comunque sia, contraria al diritto federale, segnatamente all’art. 85 LEF. Avendo l’istante saldato direttamente presso l’Ufficio di esecuzione di Lugano il debito nella misura stabilita dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano con decisione del 21 dicembre 2012 e nella misura in cui, stando all’istanza, tale pagamento giustificherebbe la cancellazione dell’intera esecuzione di fr. 6'435.85, non vi era più alcun valido motivo per chiedere in via giudiziale l’annullamento rispettivamente la sospensione dell’esecuzione (v. BSK-SchKG I, bodmer/bangert, n. 17 ad art. 85 con riferimento all’art. 12 cpv. 2 LEF, secondo cui il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore).

 

4.     Dato quanto precede, ne discende l’accoglimento del reclamo.

 

5.     Gli oneri processuali relativi alla decisione di prima sede, rispettivamente al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dell’istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). In assenza di motivazione, alla reclamante – non rappresentata professionalmente in giudizio - non viene riconosciuta nessuna indennità di inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                  1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata.                                

 

                                  2. La tassa di giustizia di fr. 200.- relativa al giudizio di prima sede

                                        è posta a carico dell’istante.

 

                                  3. La tassa di giustizia di fr. 200.- relativa alla presente decisione

                                        è posta a carico di CO 1.

 

                                 4. Notificazione a:

 

    -     ;

    -    ,  .

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'435.85.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).