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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con opposizione interposta il 15 febbraio 2012 da:
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RE 1
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contro |
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Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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giudicando sul reclamo del 4 settembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 agosto 2013 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21 dicembre 2011, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura di Lugano di decretare nei confronti di RE 1, a concorrenza di fr. 25'902.40, il sequestro dei crediti e pretese vantati dal convenuto nei confronti della __________, di __________ e di __________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta federale diretta emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1995 al 2010 (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
B. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso giorno, con istanza 15 febbraio 2012 RE 1 vi ha interposto opposizione “totale”. All’udienza di discussione tenutasi il 22 maggio 2012, l’istante ha confermato la sua opposizione mentre la parte sequestrante, assente giustificata, in uno scritto del 18 maggio 2012 si è espressa nel senso della reiezione dell’istanza, riducendo però le sue pretese all’importo (di fr. 15'804.70 oltre interessi) per il quale era stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro. In replica, RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente a fr. 15'804.70 oltre interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011 su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell’opponente in ragione di 3/5 e della parte sequestrante per il resto, alla quale l’opponente è stato obbligato a pagare fr. 200.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2013 per ottenere che “sia rivista”. Il 27 settembre 2013, l’Ufficio esazione e condoni ha comunicato di non voler formulare altre osservazioni oltre a quelle già presentate in prima sede.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 settembre 2013 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
a) Nel caso specifico, la conclusione contenuta nel reclamo, con cui RE 1 chiede che la sentenza impugnata “sia rivista”, non adempie le menzionate esigenze di chiarezza, le quali, nelle cause pecuniarie, impongono al reclamante di quantificare le sue conclusioni ove non chieda solo l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice. Un reclamo senza conclusioni chiare ed esplicite può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti).
b) Ciò si verifica in parte nella fattispecie, siccome dalla motivazione si riesce a identificare tre richieste sufficientemente esplicite: la riduzione dell’importo del credito a fr. 13'831.65, oltre interessi del 3% dal 1° gennaio 2012, e degli interessi capitalizzati a fr. 1'790.90 (reclamo, pag. 1 ad i e sotto consid. 4), l’annullamento del decreto di sequestro quale conseguenza della pretesa nullità dell’esecuzione del sequestro (reclamo, pag. 2 in fine e sotto consid. 5) e la compensazione delle pretese della sequestrante con il credito che il reclamante intende far valere nei confronti di lei per il risarcimento del danno a suo dire causatogli dal sequestro (reclamo, pag. 5 ad vi e sotto consid. 9). La domanda relativa all’ottenimento di una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è invece inammissibile siccome non è quantificata (reclamo, pag. 4 ad v e sotto consid. 8). Ne discende che, seppure al limite, il reclamo soddisfa parzialmente i requisiti dell’art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito limitatamente alle tre censure citate.
1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto confermato la verosimiglianza dei crediti vantati dalla parte sequestrante, fondati su decisioni passate in giudicato, ma ne ha limitato l’importo a fr. 15'804.70 (oltre interessi) per cui è stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro (sentenza __________). Il primo giudice si è inoltre dispensato dal verificare se i crediti fossero prescritti, considerando che la questione non andava esaminata d’ufficio, vigendo nella procedura di opposizione al sequestro la massima dispositiva e non avendo l’opponente sollevato tale eccezione. Il Pretore ha d’altronde giudicato irrilevanti le allegazioni formulate dall’opponente in merito alla causa del sequestro e ritenuto incontestata la verosimiglianza dell’appartenenza dei beni sequestrati, che ad ogni modo, a parer suo, si evince dalla documentazione presentata dalla parte sequestrante. Quanto all’asserita impignorabilità dei conti sequestrati il giudice ha rinviato il debitore alla via del ricorso contro l’operato dell’ufficio d’esecuzione (art. 17 LEF), mentre ha precisato che la rinuncia ad esigere dalla creditrice la prestazione di una garanzia (art. 273 LEF) – peraltro mai richiesta dal debitore – non comprometteva la validità del sequestro.
4. Nel reclamo (ad i) RE 1 contesta anzitutto gli interessi di ritardo riconosciuti dal primo giudice, chiedendo di ridurli a fr. 1'790.90 al 31 dicembre 2011 e di computare dal 1° gennaio 2012 un interesse del 3% su fr. 13'831.65.
4.1 Il Pretore, come proposto dalla sequestrante nelle osservazioni all’opposizione, ha ritenuto il credito verosimile per l’importo per cui egli aveva rigettato l’opposizione interposta dal debitore all’esecuzione a convalida del sequestro, ossia fr. 15'804.70 oltre interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011 su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40 (sentenza del 14 maggio 2012, inc. __________, nel fascicolo “doc. vari/note inc.”). Il reclamante obbietta che la Camera, in una sentenza del 4 settembre 2012 (inc. 14.2012.78) relativa a una “procedura gemella” (relativa all’escussione d’imposte e multe di diritto cantonale), ha applicato un tasso d’interesse di mora uniforme del 3% per tutti i crediti e che la stessa sequestrante, in un allegato del 20 aprile 2012 nella nota procedura di rigetto (__________), ha indicato in fr. 1'790.90 il totale degli interessi dovuti al 31 dicembre 2011.
4.2 Per quanto riguarda quest’ultima affermazione, il reclamante non ha prodotto – come gli incombeva (v. sopra consid. 2.2) – il documento da lui citato. E l’esemplare annesso alle osservazioni 27 settembre 2013 al reclamo in rassegna non contiene alcun allegato, e segnatamente non include i conteggi degli interessi relativi alle imposte federali fino al 2010. D’altronde RE 1 non ha fornito alcun altro conteggio, con i relativi giustificativi, che consentano alla Camera di verificare, seppur sotto il profilo della semplice verosimiglianza, la correttezza degli importi da lui citati (capitale di fr. 13'831.65 e interessi di fr. 1'790.90). In circostanze del genere, l’apprezzamento del primo giudice non può certo dirsi arbitrario, essendo fondato su una sentenza (di rigetto dell’opposizione), oltretutto passata in giudicato. Il reclamo va perciò respinto su questo punto.
4.3 Quanto alla sentenza 4 settembre 2012 di questa Camera, essa si riferisce a una fattispecie diversa da quella in esame, relativa a un creditore (lo __________) e a crediti (di diritto fiscale cantonale) differenti. Vero è che anche il diritto federale (art. 164 cpv. 1 LIFD) – come quello ticinese (art. 243 cpv. 1 LT) – prescrive per le imposte dirette un tasso d’interesse di mora fissato di anno in anno, pari al 3% per il 2012 (allegato all’ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta [OSI], RS 642.124), che rimane valido fino alla chiusura delle “procedur[e] d’esecuzione” iniziate quell’anno (art. 3 cpv. 3 OSI), ma tale eccezione non pare applicarsi alle procedure di sequestro (cfr. Circolare n° 28 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, ad n. 7.1), per tacere del fatto che per i crediti vantati nella presente procedura sono già state promosse precedenti esecuzioni che potrebbero aver bloccato il tasso d’interesse. A un esame sommario, come quello che compete al giudice dell’opposizione al sequestro (sopra consid. 2), anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.
5. Il reclamante lamenta altresì mancanze nel verbale di sequestro e sostiene che il conto “E-deposito”, siccome non noto alla parte sequestrante, non avrebbe dovuto essere sequestrato, il funzionario incaricato di eseguire il sequestro avendo riportato nel verbale informazioni che non avrebbe dovuto chiedere (reclamo ad ii).
5.1 Ora, con il reclamo il debitore può censurare solo il decreto di sequestro in sé, mentre la sua esecuzione, che compete all’ufficio d’esecuzione, deve se del caso essere contestata con ricorso (art. 17 LEF e sopra consid. 2.2 in fine). Le censure del reclamante, che tutte riguardano l’esecuzione del sequestro, sono quindi irricevibili in questa sede.
5.2 Ove RE 1 (come fatto esplicitamente in prima sede) intendesse così criticare anche la formulazione aperta del decreto avversato, che dispone il sequestro del “credito ed ogni pretesa nulla escluso vantato dal debitore nei confronti” della Posta Svizzera, gli va rammentato che la giurisprudenza ammette i sequestri generici ("Gattungsarreste"), purché il luogo di deposito degli attivi o l’identità del terzo debitore siano indicati (cfr. DTF 100 III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581 consid. 2.2.1), sicché basta al sequestrante rendere verosimile l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (o la posta) per giustificare il sequestro di tutte le relazioni presso di essa (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14 giugno 2010, consid. 5.2 in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i rinvii). Nel caso di specie, il reclamante non contesta che la sequestrante abbia resa verosimile l’esistenza del conto postale n. __________ a lui intestato. La sua opposizione è dunque infondata pure su questo tema.
6. Relativamente alla pignorabilità dei conti sequestrati (reclamo ad iii), lo stesso reclamante preannuncia un ricorso all’autorità di vigilanza non appena gli sarà stato comunicato il verbale di pignoramento. Egli ha perciò identificato correttamente il rimedio giuridico appropriato per far valere la censura in questione (v. DTF 129 III 207 consid. 2.3, 135 III 609 consid. 4.1), ancorché il ricorso potrebbe essere inoltrato già contro il verbale di sequestro. Ad ogni modo, la questione esula dalla procedura di opposizione al sequestro (sopra consid. 2.2 in fine).
7. Pure la questione dell’estensione del sequestro non può essere discussa in questa sede, poiché spetta all’ufficio d’esecuzione applicare l’art. 97 cpv. 2 LEF quando esegue il sequestro (art. 275 LEF; RtiD 2012 II 906 n. 66c, consid. 1; RtiD 2012 II 925 n. 73c, consid 6; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 e 41 ad art. 275). Il reclamante dà atto di conoscere tale ripartizione delle competenze, ma ritiene lo Stato responsabile del danno causato – a suo dire – in modo illecito dai suoi funzionari ed impiegati nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge (reclamo, ad iv).
7.1 A prescindere dal fatto che il giudice dell’opposizione al sequestro non è competente per trattare le azioni di responsabilità dirette contro lo Stato (art. 5 LEF), l’attribuzione all’ufficio d’esecuzione del compito di limitare l’estensione del sequestro a concorrenza dell’importo del credito vantato dal sequestrante ha anche una ragione meramente pratica: il valore dei beni effettivamente sequestrati, infatti, può solitamente essere stimato solo al momento dell’esecuzione del sequestro, dopo che il debitore o i terzi detentori o debitori hanno fornito le necessarie informazioni. Non occorre quindi dilungarsi oltre sulla questione.
7.2 Quanto all’asserita prescrizione di una parte dei crediti vantati dalla sequestrante, allegata invero di scorcio nel quadro di una censura – come detto – inammissibile, il reclamo risulta comunque irricevibile poiché è insufficientemente motivato, RE 1 non identificando neppure i crediti contestati. D’altronde, non è inutile ricordare, con riferimento alla sentenza 5A_744/2012 (consid. 1.3.2) emessa dal Tribunale federale il 10 giugno 2013 nella causa “gemella”, che in sede di rigetto dell’opposizione la prescrizione può essere invocata unicamente se questa è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato del titolo esecutivo e se il debitore se n’è prevalso espressamente (cfr. sentenze 5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_102/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3.2). A un giudizio sommario come quello che presiede all’emanazione dei decreti di sequestro (sopra consid. 2), non vi sono validi motivi per non estendere tale giurisprudenza alla procedura di opposizione al sequestro, che ha la stessa indole processuale (esecutiva) della procedura di rigetto dell’opposizione.
8. Il reclamante chiede per la prima volta in questa sede che la parte sequestrante sia obbligata a prestare una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF.
8.1 In virtù di tale norma, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia, anche d’ufficio in sede di concessione del sequestro, visto che né il debitore né i terzi vengono sentiti (DTF 126 III 98 consid. 5). Nelle fasi successive (opposizione al decreto di sequestro, procedura a sé stante di modifica della garanzia), spetta invece al debitore o ai terzi che si ritengono lesi dal provvedimento cautelare chiedere che al sequestrante venga imposta la prestazione di una garanzia o il suo aumento (sentenza del Tribunale federale 5P.143/2003 del 2 luglio 2003 consid. 2.2.2; sentenza della CEF 14.2002.103 del 28 gennaio 2003 consid. 8; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 18 segg. ad art. 273).
8.2 Nel caso concreto il reclamante non contesta di aver omesso di postulare la condanna della parte sequestrante alla prestazione di una garanzia. Che lo possa fare in sede di reclamo è dubbio, la competenza al riguardo spettando al giudice del sequestro, nella procedura di opposizione al sequestro o in una procedura indipendente successiva (sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto 2002 consid. 1.3). Ad ogni modo, la sua richiesta non è cifrata ed è perciò irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza, che il reclamante non ha poi reso verosimile l’adempimento dei presupposti che la giurisprudenza fa discendere dall’art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF. Nulla indizia, infatti, che la pretesa “quasi totale perdita di fonte da attività indipendente” sia da ricondurre al sequestro dei suoi conti. Né il sequestro risulta infondato, giacché poggia su decisioni fiscali passate in giudicato (cfr. DTF 126 III 98 consid. 5). Senza contare che la solvibilità della parte sequestrante non può seriamente essere revocata in dubbio. La richiesta di RE 1, oltre che irricevibile, sarebbe quindi comunque infondata.
9. Visto l’esito del reclamo e il fatto che il reclamante non ha reso verosimile l’esistenza di un danno causatogli in modo illecito dalla sequestrante (sopra consid. 8.2), anche l’eccezione di compensazione sollevata nel reclamo (pag. 5 ad vi) non può essere accolta. Del resto, ove il danno invocato sia ascritto all’operato dell’ufficio d’esecuzione non vi sarebbe neanche identità tra sequestrante (la Confederazione Svizzera) e il preteso responsabile del pregiudizio (il Cantone Ticino, art. 5 LEF).
10. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili, la controparte avendo rinunciato a presentare osservazioni specifiche. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'804.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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–; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).