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Incarto n. |
Lugano 19 settembre 2013 FP/ec/fb |
In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14 settembre 2013 da
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CO 1
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esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro la sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 47 cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato il 14 settembre 2013 contro una decisione emanata il 10 settembre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che nella fattispecie il reclamante – a giusta ragione - non mette in dubbio che la documentazione esibita dalla parte istante, segnatamente il contratto di assicurazione (assicurazione combinata per l’economia domestica privata) 5/7 ottobre 2009 da lui stipulato, costituisce un valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui si è impegnato a versare all’assicurazione il premio assicurativo annuo di fr. 456.50 (qui quantificato in fr. 455.80);
che l’insorgente si ritiene nondimeno svincolato da tale obbligo (art. 82 cpv. 2 LEF) per avere, a suo modo di vedere, la parte istante disatteso la polizza assicurativa rifiutando di tacitarlo per il furto in suo danno avvenuto venerdì 27 luglio 2012 a Bellinzona;
che l’argomento – sollevato per la prima volta in questa sede avendo il convenuto omesso di presentare al primo giudice le osservazioni all’istanza, benché richiesto di farlo con ordinanza del 17 agosto 2013 – non può tuttavia essere vagliato;
che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, infatti, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l‘allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 455.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).