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Incarto n. |
Lugano B/fp/jh
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In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 23 settembre 2013 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ del 9/24 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per il pagamento di fr. 10'160.-- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2012;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza del 12 settembre 2013 (SO.2013.557) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico della parte istante,
la quale rifonderà a controparte fr. 400.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
23 settembre 2013 ne postula l’annullamento, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 14 ottobre 2013 di controparte;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 24 settembre 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo limitatamente al dispositivo n. 2 della decisione
impugnata;
ritenuto
in fatto:
A.Con precetto esecutivo n.__________ del 9/24 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'160.-- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2012, indicando quale titolo di credito: “Sentenza 20.03.2012 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2011.936) – differenza contributi di mantenimento (fr. 7'560.--) periodo 01.01.2011-31.03.2012 – Ripetibili e quota parte TG (fr. 2'600.--)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Con sentenza del 20 marzo 2012 in materia di misure a protezione dell’unione coniugale è stato stabilito l’obbligo per CO 1 di pagare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 3'500.-- mensili per 13 mensilità a far tempo dal 1° gennaio 2011. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono state poste a carico del convenuto in ragione di tre quarti con l’obbligo di rifondere alla moglie fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (doc. A). L’istante pretende il pagamento degli importi arretrati, pari alla differenza tra il contributo di fr. 3'200.-- mensili concordato precedentemente in via cautelare all’udienza del 14 ottobre 2011 (doc. C, pag. 6), per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2012, nonché il pagamento della quota parte per le spese di giustizia (fr. 600.--) e le ripetibili
(fr. 2'000.--), dedotti alcuni pagamenti, per cui l’importo posto in esecuzione ammonta a fr. 10'160.-- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2012, come risulta dal conteggio del 13 aprile 2012 inviato all’escusso dal patrocinatore dell’istante (doc. B).
C. Con osservazioni del 24 giugno 2013 il convenuto ha sostenuto che, ritenuto che la sentenza del 20 marzo 2012 gli imponeva il pagamento all’istante di fr. 3'500.-- mensili per 13 mensilità a far tempo dal 1° gennaio 2011, per calcolare l’eventuale suo debito occorreva verificare e conteggiare tutti i versamenti da lui effettuati a favore di sua moglie a far tempo dalla separazione avvenuta il 1° gennaio 2011 fino al 31 marzo 2012, scadenza indicata dal precetto esecutivo. L’escusso ha rilevato che come risultava dal “conteggio versamenti a RE 1” e dal “calcolo rimborsi” (doc. 2, 3 e 4), nel periodo considerato, aveva versato direttamente all’istante oppure aveva pagato per suo conto un importo complessivo di
fr. 68'469.85, ivi compreso un importo valutato in fr. 2'170.-- per contributo AVS, come risultava dal contenuto della lettera del 13 aprile 2012, di cui al doc. B, a fronte di un onere alimentare di complessivi fr. 56'000.-- e di fr. 2'600.-- per parte di tasse e spese di giustizia e ripetibili. Secondo il convenuto l’istanza era destituita di qualsiasi fondamento, essendo, se del caso, egli creditore nei confronti della moglie.
Con la replica e la duplica le parti si sono, in sostanza, riconfermate nelle loro allegazioni.
D. Con decisione del 12 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ritenuto, in via di principio, la sentenza del 20 marzo 2012 valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi degli art. 80/81 LEF. In prima sede è stato rilevato che l’istante ha riconosciuto che il convenuto aveva versato complessivamente
fr. 48'440.-- nel periodo da gennaio 2011 a marzo 2012, tra cui
fr. 1'260.-- per il pagamento della cassa malati da gennaio a marzo 2011, che inoltre risultavano versamenti effettuati a favore della procedente di fr. 10'000.-- in data 8 marzo 2011 e fr. 2'000.-- nel mese di gennaio 2011, come pure il pagamento da parte del convenuto di fr. 284.38 per la benzina utilizzata dall’istante nel corso del mese di gennaio 2011. Il Pretore ha pertanto ritenuto che non emergendo dagli atti che questi versamenti erano stati effettuati a titolo di donazione, i detti importi dovevano essere conteggiati in aggiunta a quanto l’istante aveva già riconosciuto essere stato versato, motivo per cui l’importo posto in esecuzione doveva essere ritenuto saldato. Di conseguenza l’istanza è stata respinta.
E. Con il reclamo la procedente sostiene che in materia di contributi di mantenimento, retroattivamente stabiliti nella decisione in esame, l’estinzione del debito può avvenire solo tramite un titolo posteriore alla decisione. Nella fattispecie il convenuto non ha dimostrato con documenti, né preteso di avere estinto il suo debito, costituito dal saldo dei contributi ammontante a fr. 7'560.-- per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2012 e da fr. 2'600.-- per parte di tasse e spese giudiziarie e per ripetibili, in tempi successivi alla decisione medesima.
F. Con le osservazioni il convenuto si è opposto al reclamo.
Considerando
in diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’’opposizione ex art. 80-80 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3 CPC);
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere fatti valere sia l’errata applicazione del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
La sentenza emanata il 20 marzo 2012 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona (doc. A) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nella misura in cui prevede l’obbligo del convenuto di versare alla parte istante contributi alimentari di fr. 3'500.-- al mese e fr. 2'600.-- per tasse e spese di giustizia nonché ripetibili.
4. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero - come nella fattispecie - o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione.
Il giudice può unicamente ammettere mezzi di difesa strettamente limitati, che il debitore prova con documenti. L’estinzione, se subentrata precedentemente all’emissione della decisione in esame, non può essere considerata nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, ritenuto che in tal caso il giudice del rigetto dovrebbe esaminare la decisione dal punto di vista materiale. La LEF non permette infatti al giudice del rigetto di decidere in merito ad avvenimenti avveratisi prima dell’emanazione della decisione oggetto della procedura di rigetto, ossia precedentemente al momento fino al quale il pagamento poteva essere considerato. Infatti, secondo il testo chiaro dell’art. 81 cpv. 1 LEF, il debitore può far valere solo l’estinzione del debito avvenuta posteriormente alla decisione valida quale titolo di rigetto (cfr. DTF 138 III 583 consid. 6.1.2, 135 III 315 consid. 2.5; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 4, 5 e 10 ad art. 81 LEF; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 142 pag. 367; SJZ 82 (1986) pag. 30 ss.).
L’escusso sostiene di avere versato all’istante un importo superiore
a quello posto in esecuzione sulla base della sentenza in oggetto del 20 marzo 2012 della Pretura del Distretto di Bellinzona.
Orbene dal “conteggio versamenti a RE 1” e dal “calcolo rimborsi”, di cui ai doc. 2, 3 e 4, si evince che tutti gli importi fatti valere dal convenuto quali versamenti effettuati oltre al pagamento degli alimenti, sono stati effettuati nel corso del 2011 e pertanto anteriormente alla sentenza in oggetto emessa il 20 marzo 2012 (doc. A). Se tali versamenti sono o meno avvenuti a favore dell’istante e in relazione ai contributi alimentari futuri oggetto della predetta decisione, non emerge dagli atti. Determinante è che nella presente procedura, l’escusso non può far valere ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che la pretesa fatta valere per il pagamento di alimenti retroattivi a far tempo dal 1° gennaio 2011, era già estinta allorquando è stata emessa la sentenza su cui è fondata l’istanza di rigetto. L’estinzione avvenuta anteriormente o durante la procedura che ha portato all’emissione della decisone in oggetto non può più infatti essere considerata in questa procedura, poiché in tal caso il giudice del rigetto dovrebbe esaminare materialmente la pretesa in esame.
Ne discende che, costituendo l’asserita estinzione della pretesa in oggetto un avvenimento avveratosi – come sopra evidenziato – precedentemente all’emanazione della decisione del 20 marzo 2012, non può essere considerata nell’ambito di questa procedura. L’eccezione di estinzione della pretesa posta in esecuzione va pertanto respinta. Di conseguenza l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione va accolta per fr. 10'160.-- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2012.
5.Il reclamo è accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 12 settembre 2013 del Pretore del Distretto di Bellinzona (SO.2013.557) sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
da CO 1 al precetto esecutivo n.__________ del
9/24 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
è rigettata in via definitiva per fr. 10'160.-- oltre interessi al
5% dal 20 marzo 2012.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono
poste a carico di CO 1, il quale rifonderà
a RE 1 fr. 400.-- a titolo di ripetibili.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.--, anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.-- a titolo di ripetibili:
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'160.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).