Incarto n.
14.2013.161

Lugano

9 ottobre 2013

FP/ec/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 25 settembre 2013 da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emanata il 17 settembre 2013 dal Pretore del Distretto di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.129) promossa nei suoi confronti con istanza del 27 luglio 2013 da.

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

 

 

                                         che inoltrato il 25 settembre 2013 contro una decisione emanata il 17 settembre 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace) il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi , da questo aspetto ammissibile;

 

 

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che l’insorgente non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli, di modo che l’ammissibilità del reclamo appare già per questo motivo dubbia;

 

                                         che la questione non ha da essere vagliata oltre, il rimedio essendo in ogni modo votato all’insuccesso;

 

                                         che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

 

                                         che nella fattispecie la reclamante, che in prima sede non ha presentato osservazioni all’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dalla controparte al precetto esecutivo a monte del contenzioso, si propone di ottenere da parte di questa Camera un riesame della decisione impugnata avvalendosi di motivi e documenti non sottoposti al primo giudice e, peraltro, senza confrontarsi con i motivi che hanno spinto lo stesso giudice ad accogliere l’istanza;

 

                                         che, ciò posto, non può che discenderne inammissibilità del reclamo;

 

                                         che le spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC); 

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessvi fr. 180.- sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                      Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'300.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).