Incarto n.
14.2013.168

Lugano

27 novembre 2013

FP/ec/jh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’11 ottobre 2013 da

 

 

RE 1

patrocinata dall’ PA 1

 

 

contro la decisione emanata il 4 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.2814) promossa nei suoi confronti con istanza del 1. luglio 2013 da

 

 

 

CO 1

patrocinato dall’ PA 2

 

 

 

 

 

 

rilevato che con osservazioni del 5 novembre 2013 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;

 

premesso che con ordinanza presidenziale del 14 ottobre 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che contro le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett.a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti de Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 OG);

 

                                         che inoltrato in data 11 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 4 ottobre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che nella misura in cui l’insorgente parrebbe fare carico al primo giudice di avere disatteso l’art. 82 cpv. 1 LEF ritenendo il doc. D un valido riconoscimento di debito per la somma posta in esecuzione e, quindi, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nei suoi confronti, dato che – contrariamente a quanto preteso dall’istante - all’origine dell’obbligazione vi era un mandato conferito non dalla convenuta, ma dalla M__________, cui del resto venne in un primo tempo richiesto il relativo pagamento (istanza di sequestro pag. 2 no. 1, doc. D pag. 1, istanza di rigetto pag. 3) e dato che, per finire, il vero negoziato alla base del preteso mandato non fu nemmeno condotto dall’istante, il reclamo è d’acchito votato all’insuccesso;

 

                                         che l’atto di transazione concluso a __________ il 4 ottobre 2010 tra  C__________ e RE 1 (convenuta) da una parte e l’avv. CO 1 (Istante) dall’altra, costituisce infatti uno scolastico esempio di riconoscimento di debito che non presta il fianco a interpretazione di sorta, talmente esso risulta chiaro che più chiaro non si può;

 

                                         che basti rilevare che, richiamate le premesse poste dalle parti alla base dell’accordo e menzionate nel dettaglio nel medesimo atto, la convenuta (RE 1) e la C__________ hanno tra loro in solido riconosciuto come dovuta al qui istante - per l’opera da questi prestata e per le ragioni, per l’appunto, descritte nella premessa (doc. D, punto 1) - la somma di fr. 120'000.- con riserva di rivalsa nei confronti delle proprie partecipate (doc. D, punto 2), importo costituente la sua nota professionale di € 112.471.72 che le società italiane M__________, cui la parcella era stata in primo momento inviata, e T__________., non avevano saldato;

 

                                         che nello stesso accordo transattivo l’istante ha dipoi dichiarato di “accettare tale pagamento quale satisfattivo del credito predetto”  (doc. D, punto 3), mentre le parti hanno a loro volta concordato che il relativo pagamento andava effettuato dai due debitori (RE 1 e C__________) in via solidale mediante versamento di tre rate di fr. 400'000.- cadauna, scadenti il 31.10.2010, il 31.12.2010 e il 30.4.2011 (doc. D, punto 4), con la puntualizzazione che il mancato o il ritardato pagamento, anche parziale, di una rata avrebbe reso esigibile l’intero credito (doc. D, punto 5), per poi infine riconoscere alla transazione “effetto novativo rispetto all’originaria obbligazione” (doc. D, punto 6), e ritenersi tacitati di ogni reciproca pretesa una volta adempiuto l’accordo (doc. D, punto 7);

 

                                         che, data la chiarezza dell’impegno assunto dalla reclamante nei confronti dell’istante, non vi è spazio per vagliare se e in che misura le prestazioni poste dallo stesso istante a fondamento della sua nota professionale meritano la pretesa retribuzione, rispettivamenente se l’attività svolta dall’istante andava invece retribuita da altre persone, segnatamente da M__________, ossia dai veri mandanti, rispettivamente se il negoziato per la conclusione di un contratto misto di distribuzione e di vendita di prodotti con la scocietà S__________. del valore di circa € 7’000'000.- attraverso la mediazione dell’istante ha avuto una sua conclusione, circostanza – sempre secondo l’insorgente - da negare dato che a concludere il relativo accordo sono state direttamente S__________ e M__________ senza intervento dell’istante, che non si è attivato al riguardo;

 

                                         che alla reclamante va ricordato che le transazioni vengono sottoscritte per chiudere un contenzioso e non per aprirne un altro;

 

                                         che, nel caso in esame, l’accordo transattivo del 4 ottobre 2010, firmato (anche) dalla reclamante, ha invece inequivocabilmente riconosciuto come legittima la nota di onorario esposta dall’istante proprio anche alla luce delle considerazioni di cui alla premessa del doc. D (v. doc. D, punto 1), premessa che ora l’insorgente si propone di sostituire con una fattispecie completamente diversa, di cui tuttavia non vi è traccia nel relativo accordo, il cui contenuto - lo si ripete - è chiaro che più chiaro non si può;

 

                                         che il reclamo è così lungi dal rendere verosimili eventuali eccezioni liberatorie ex art. 82 cpv. 2 LEF, come correttamente rilevato dal primo giudice alle cui pertinenti considerazioni si rinvia, specie anche per quanto riguarda la conclusione secondo cui il credito, fosse anche referito a mansioni di avvocato (art. 128 n. 3 CO), non sarebbe prescritto, visto che esso non soltanto è stato espressamente riconosciuto il 4 ottobre 2010 senza riserva alcuna (art. 137 cpv. 2 CO), ma è stato anche considerato come soggetto a novazione (doc. D, punto 6);

 

                                         che proposto senza forza argomentativa, il reclamo va pertanto disatteso;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante, con l’obbigo di rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni al reclamo tramite un avvocato, un’adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 con riferimento all’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC);

 

 

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:

 

                               1. Il reclamo è respinto.        

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.  

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                      Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e  segg. LTF).