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Incarto n. |
Lugano B/fp/mc
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In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 5 giugno 2013 da
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RE 1
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contro |
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RE 1
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istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del
3 ottobre 2013 (SO.2013.2364) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì
4 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
14 ottobre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria del 15 ottobre 2013 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 464.20 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione dell’11 settembre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 3 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 4 ottobre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 14 ottobre 2013 relativa al versamento di fr. 677.85 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C). Il reclamante sostiene poi di avere pagato ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, producendo ulteriori 5 ricevute del 14 ottobre 2013 del predetto ufficio (doc. C). Per quel che concerne un’ulteriore procedura, n. __________, promossa da B__________, il convenuto osserva che quest’ultima ha accettato il pagamento rateale del suo credito concordato in rate di fr. 760.-- al mese e che avendo versato regolarmente il predetto importo, la creditrice non ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione (doc. D). Il reclamante sostiene infine che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve, non avendo potuto per quattro mesi esercitare la sua attività, essendogli stato revocato il permesso di condurre. Tuttavia ha emesso fatture per fr. 8'757.15 (doc. G) e presentato offerte, accettate dai suoi clienti, per lavori futuri per complessivi
fr. 104'910.-- (doc. H).
Considerando
in diritto.
1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 ottobre 2013 dell’UE di Lugano relativa al versamento di fr. 677.85 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 4 novembre 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 10 procedure esecutive per un importo complessivo di
fr. 84'992.50. Di queste esecuzioni sei sono state pagate, per due ulteriori procedure il precetto esecutivo non è stato ancora notificato, mentre la n. __________ di B__________ per fr. 44'541.75 è perenta.
Determinante è che B__________ ha fatto spiccare il 30 aprile 2013 un nuovo precetto esecutivo n. __________ per l’importo di fr. 41'446.36. Il reclamante ha rilevato di avere ottenuto dall’istante per questa procedura una dilazione di pagamento in rate mensili di fr. 760.-- al mese, producendo uno scritto in tal senso del 4 maggio 2013. In questo scritto B__________ ha avvertito il debitore che in caso di mancato pagamento puntuale delle rate concordate, avrebbe chiesto il proseguimento dell’esecuzione. Orbene dal predetto estratto emerge che il 24 ottobre 2013 nella citata procedura n. __________ è stata emessa la comminatoria di fallimento, il che porta a ritenere che il reclamante non ha mantenuto l’impegno assunto nei confronti di B__________ di versarle mensilmente l’importo di fr. 760.--, per cui è stato chiesto il proseguimento dell’esecuzione con l’emissione della comminatoria di fallimento. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria del convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente nemmeno per pagare le rate di fr. 760.-- mensili concordate con B__________. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di pagamento. A proposito delle fatture emesse e delle offerte approvate dai clienti del reclamante, si osserva che in merito all’incasso degli importi fatturati non vi è certezza e che lo stesso vale per il pagamento dei lavori ancora da effettuare, mentre la solvibilità va resa verosimile nel termine di reclamo. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2. Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì 6 novembre 2013 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
- avv.;
-
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).