Incarto n.
14.2013.172

Lugano

2 dicembre 2013

FP/b/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14 ottobre 2013 da

 

 

RE 1

 

 

nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa nei suoi confronti con istanza del 25 giugno 2013 dal

 

 

 

CO 1

rappresentato dalla RA 1

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. 1'300’094 dell’Ufficio esecuzione di __________;

 

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo __________ con decisione del 13 settembre 2013 (inc. no. 26/2013);

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:

                                         che con decisione del 13 settembre 2013 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace del circolo __________, in accoglimento dell’istanza presentata in data 25 giugno 2013 dal CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ notificatogli il 14 gennaio 2013 per il pagamento di fr. 461.60 oltre interessi e spese a titolo di imposta comunale 2009 (dispositivo n. 1), ponendo a carico dello stesso convenuto la tassa di giustizia di fr.100.-, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 40.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

                                         che nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione valeva quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comportava la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

 

                                         che il Giudice di pace ha dipoi avvertito le parti (v. dispositivo n. 4) che la sua decisione era impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC);

 

                                         che contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con reclamo del 12/14 ottobre 2013 - redatto in lingua tedesca - facendo carico al primo giudice di non avere vagliato le sue argomentazioni difensive esposte con osservazioni del 12 agosto 2013 e definendo, comunque sia, l’imposta comunale oggetto dell’esecuzione arbitraria;

 

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

considerando

 

in diritto:

 

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

                                         che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal diritto processuale civile svizzero entrato in vigore con il 1°gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

 

                                         che la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

 

                                         che pertanto tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo (d.staehelin, in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/Leuenbeger, ZPO Komm., art. 239 n. 30; trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061);

 

                                         che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in esame con il presente reclamo - è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione impugnata motivata è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, nel caso concreto quelli di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC (di 10 giorni, e non di 30 giorni come erroneamente indicato nel dispositivo n. 4), e quindi di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböher/Leuenberger, ZPO Komm., 2a ed., art. 239 n. 30; Trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061), segnatamente - nel caso specifico - davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (e non davanti alla Camera civile dei reclami, come di nuovo erroneamente indicato nel dispositivo n. 4; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

 

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo proposto dall’insorgente;

 

                                         che è però vero che questa Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte introduce erroneamente appello o reclamo prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (staehelin, op. cit., art . 239 n. 31;  Naegeli in: Oberhammer, Schweizeriche Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch, in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2012.133, sentenza del 5 settembre 2012; CEF, inc. n. 14.2011.201, sentenza del 4 dicembre 2011 con richiamo);

 

                                         che l’impugnativa, che andrebbe considerata ora come richiesta di motivazione scritta del giudizio impugnato, è però stata presentata soltanto il 14 ottobre 2013, ossia ben oltre il termine di dieci giorni indicato nel dispositivo n. 3 per avvalersi della facoltà di cui all’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC;

 

                                         che, tuttavia, non si può escludere che il mancato inoltro della richiesta di motivazione scritta entro il termine indicato nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata sia da attribuire al successivo dispositivo n. 4 con il quale il primo giudice ha comunicato alle parti che la sua decisione può essere impugnata mediante reclamo alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale d’appello entro il termine di 30 giorni, ignorando – come visto - che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) della sentenza è inammissibile e che, in ogni modo, il termine a disposizione delle parti per presentare reclamo - alla Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello - è di dieci giorni (e non di trenta);

 

                                         che dato quanto precede si impone pertanto la trasmissione dell’atto 12/14 ottobre 2013 al Giudice di pace, affinché proceda a motivare il suo giudizio (art. 239 cpv. 1 primo periodo CPC), ricordando che - lo si ripete - il termine per ricorrere (di dieci giorni nelle cause a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione - inizia a decorrere soltanto con la notifica della sentenza (motivata) scritta;

 

                                         che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                        

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                                   2.   Gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo __________ affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.  

 

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.       

 

                                   4.   Notificazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo __________.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     La vicecancelliera

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 461.60, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).