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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 16 luglio 2012 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 13/14 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 43'750.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2012;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza
dell’8 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 800.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 21 gennaio 2013 postula la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 7 febbraio 2013 di controparte;
preso atto che con decreto presidenziale del 22 gennaio 2013 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 13/14 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso il RE 1 per l’incasso di fr. 43'750.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2012, indicando quale titolo di credito: “Convenzione del 30 settembre 2009 (punto 2.2)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un accordo del 30 settembre 2009 concluso con il RE 1, con cui gli è stato riconosciuto, in relazione alla conclusione del rapporto di lavoro, un importo complessivo lordo di fr. 137'500.-- quale gratifica “una tantum” e come compensazione per il divieto di concorrenza, da pagare in tre rate di fr. 50'000.-- al 15 gennaio 2010, fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2011 e fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2012 (doc. D). Con la procedura in oggetto l’istante pretende il pagamento della terza rata da versare entro il 31 gennaio 2012.
C. Con la risposta la convenuta si è opposta all’istanza sostenendo che al momento della sottoscrizione dell’accordo in oggetto come pure all’epoca del versamento delle prime due rate non era a conoscenza, né poteva esserlo, di quanto emerso dalla conclusione delle indagini preliminari nell’ambito di un procedimento penale pendente in Italia nei confronti dell’istante (doc. 2 e 3). Apprese le circostanze, con scritto del 10 gennaio 2012, ha comunicato all’istante di considerare nullo l’accordo del 30 settembre 2009 (doc. 4). I successivi solleciti di pagamento sono stati legittimamente e tempestivamente contestati, con scritti che confermavano quanto esposto nello scritto del 10 gennaio 2012 (doc. 5, 6 e 7). L’escussa ha asserito che l’accordo in oggetto era compromesso da vizi della volontà, ossia da errore essenziale rispettivamente da dolo. Subordinatamente ha sostenuto che l’importo posto in esecuzione non era dovuto in quanto l’istante, con la sua condotta, aveva violato obblighi discendenti dall’art. 321a CO, il che faceva decadere ogni sua asserita pretesa, rispettivamente determinava il diritto al pagamento di una pena convenzionale pari alle due ultime rate dell’accordo, che l’escussa ha posto in compensazione eventuale (cfr. art. 5 e 7 della convenzione doc. D).
Con la replica l’istante ha osservato che la convenuta al momento della sottoscrizione della convenzione in esame era perfettamente a conoscenza non solo dell’esistenza di un procedimento in Italia, tra gli altri, nei suoi confronti, ma anche della natura del reato ipotizzato e, in generale, del comportamento contestato dagli inquirenti italiani. Tra gli accusati vi erano fin dall’inizio anche il direttore generale dell’escussa, la Banca stessa e pure l’amministratore delegato della casa madre della convenuta, ovvero il __________ (doc. 2 pag. 7-9 e doc. 3 pag. 8-11). A comprova del fatto che era a conoscenza della questione e delle implicazioni della stessa, l’escussa con la convenzione si era impegnata, senza alcuna riserva, a farsi carico di tutte le sue spese di patrocinio legale in Italia, fino al terzo grado di giudizio (doc. D, punto 2.5.). L’istante ha poi rilevato la completa assenza di connessione tra gli importi previsti dall’accordo in esame e l’esito del procedimento penale, atteso che l’importo concordato costituiva da un lato una gratifica “una tantum” per l’attività svolta e dall’altro la controprestazione al divieto di concorrenza a cui si era obbligato per tre anni (doc. D punti 2.2. e 6.) In merito all’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa, il procedente ha asserito che, a prescindere dal fatto che aveva sempre agito seguendo le istruzioni della banca, quest’ultima non aveva minimamente sostanziato, né tanto meno reso verosimile, un qualsivoglia suo diritto di risarcimento ai sensi dell’art. 321e CO, né l’importo del suo contestato credito.
Con la duplica, esposta in sede di discussione, la convenuta ha ribadito che dalla documentazione prodotta risultano riscontri oggettivi, che attestano come al momento della sottoscrizione dell’accordo in esame e all’epoca dei pagamenti delle prime due rate, il suo consenso risultasse compromesso da chiari vizi della volontà, in quanto sino alla conclusione delle indagini preliminari non era, né poteva essere a conoscenza di quanto emerso dal fascicolo d’inchiesta relativo al procedimento penale in Italia. Le circostanze in cui era stata concordata la convenzione in oggetto escludevano che la controparte potesse in buona fede ritenere che le risultanze dell’inchiesta non fossero una condizione essenziale di tale pattuizione. Subordinatamente la convenuta ha rilevato che, in ogni caso, l’importo posto in esecuzione non era dovuto all’istante, in quanto questi adottando i comportamenti a lui recriminati alla più totale insaputa dei suoi organi, aveva violato l’art. 321a CO. Ciò comportava il decadimento del diritto di retribuzione pattuita. In via ancor più subordinata, secondo la convenuta, il credito dell’istante era comunque da porre in compensazione eventuale con la penale pattuita in caso di violazione degli obblighi convenzionali, il cui importo, come emergeva dall’accordo in oggetto, era superiore alla pretesa rivendicata.
Della triplica e delle relative osservazioni della convenuta, si dirà, se del caso, in seguito.
D. Con decisione dell’8 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo l’accordo del 30 settembre 2009 (doc. D/H) valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha ritenuto l’eccezione di vizi della volontà sollevata dall’escussa del tutto illiquida e poco verosimile, rilevando come dallo scritto del 25 maggio 2009 dell’escussa alla FINMA, di cui al doc. 8, quindi precedente all’accordo del 30 settembre 2009, si potesse chiaramente evincere che la banca già il 25 maggio 2009 sapeva, in relazione ai suoi ex dipendenti coinvolti nel procedimento penale italiano, addirittura che “i reati indicati sull’ordine di perquisizione e sequestro sono quelli agli art. 416 (associazione per delinquere), 81 (reato continuato), 110 (concorso di reato), 648 bis (riciclaggio) del Codice penale italiano”. Pure la tesi della convenuta, secondo la quale l’importo posto in esecuzione non sarebbe stato in ogni caso dovuto in quanto l’istante, con la sua condotta, avrebbe violato gli obblighi discendenti dall’art. 321a CO, è stata ritenuta del tutto illiquida e rimasta allo stadio di mera e generica allegazione di parte. Lo stesso è stato rilevato per l’eccezione di compensazione con la penale pattuita in caso di violazione degli obblighi convenzionali.
E. Con il reclamo la convenuta lamenta un non corretto accertamento dei fatti da parte del primo giudice che ha omesso di considerare l’insieme dei documenti agli atti. Secondo la reclamante i documenti prodotti dimostrano che, al momento della sottoscrizione della convenzione in esame, non era, né poteva essere a conoscenza di quanto emerso successivamente e solo alla conclusione delle indagini preliminari. Al momento della firma del citato accordo era unicamente a conoscenza del fatto che i suoi dipendenti erano oggetto di verifiche da parte dell’autorità inquirente italiana. Solo in seguito alla conclusione delle indagini preliminari, con la messa a disposizione del fascicolo d’inchiesta, è venuta a conoscenza delle circostanze imputate all’istante. La convenuta ritiene che lo scritto del 25 maggio 2009, invocato in prima sede, da lei inviato alla FINMA precedentemente alla sottoscrizione della convenzione in esame del 20 settembre 2009, deve essere debitamente contestualizzato, nel senso che leggendo la frase successiva si comprende come non avesse potuto all’epoca conoscere i fatti alla base dell’imputazione nei confronti dell’istante, il che è confermato dagli scritti del 20 maggio 2009 rispettivamente del 26 novembre 2009 dei patrocinatori di quest’ultimo (doc. 11 e 12). D’altro canto il principio della segretezza del procedimento è previsto dal Codice di procedura penale italiano (art. 329 comma 1). L’escussa rileva poi di non avere mai sostenuto di non essere a conoscenza dell’apertura di un procedimento penale italiano a carico dei suoi ex dipendenti, tra cui, il procedente. Le sole informazioni a sua disposizione si limitavano tuttavia ai reati di cui venivano accusati. Proprio a seguito di queste circostanze, aveva chiesto all’istante di chiarire la sua posizione. Il comportamento doloso imputatogli consiste espressamente nel fatto che, malgrado le sue richieste, egli abbia omesso di metterla a conoscenza dei fatti alla base della sua imputazione, nonostante che, in quanto suo dipendente egli ne avesse l’obbligo, derivante dal dovere di diligenza e fedeltà. La reclamante ritiene che nel caso non dovessero essere ritenuti adempiuti i presupposti dell’eccezione del vizio di volontà per dolo, l’errore sarebbe da considerare dal profilo oggettivo e soggettivo essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO.
F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
In diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO) (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; 112 III 89; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 57 ad art. 82 LEF e rif. ivi). Per essere valido il riconoscimento di debito di una persona giuridica iscritta a Registro di commercio deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla.
L’accordo del 30 settembre 2009 in esame (doc. D/H), sottoscritto per conto dell’escussa da __________ e __________, entrambi aventi diritto di firma collettiva a due (doc. B), costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta nei confronti dell’istante.
5. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
5.1. La convenuta con il reclamo si è limitata ad eccepire la nullità dell’accordo in esame per vizi della volontà, segnatamente per errore essenziale rispettivamente per dolo, sostenendo che se fosse stata a conoscenza di quanto emerso a conclusione delle indagini preliminari del procedimento penale avviato a suo tempo in Italia nei confronti dell’istante, che le ha sottaciuto i gravi comportamenti a lui rimproverati, non avrebbe firmato l’accordo in oggetto, né versato le prime due rate.
5.2. Per l’art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. L’errore è essenziale, tra l’altro, quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Affinché un errore essenziale possa essere riconoscibile, è pure necessario che, secondo la buona fede in affari, la controparte abbia potuto ravvisare che per l’altra parte questa determinata circostanza di fatto costituiva una condizione del contratto (DTF 118 II 300, consid. 2b). Secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità del negozio giuridico. Tuttavia, se una parte non si preoccupa al momento della stipula del contratto di chiarire una particolare questione che manifestamente si pone, la controparte può dedurne che essa fosse priva di importanza per la parte che non l’ha sollevata. Momento determinante al fine del giudizio sulla natura essenziale dell’errore è quello della sua firma (DTF 132 III 737 consid. 2; 129 III 365 consid. 5.3; CEF del 7.12.2009 [14.2009.79]).
5.3. Dall’esame dell’accordo sottoscritto dalle parti il 30 settembre 2009 si evince che la convenuta, nell’ambito dello scioglimento del rapporto di lavoro con l’istante, si è obbligata a pagargli a titolo di gratifica “una tantum” e quale compensazione per il divieto di concorrenza un importo di fr. 137'500.--, pagabile in tre rate di fr. 50'000.-- al 15 gennaio 2010, fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2011 e fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2012 (doc. D/H punto 2.2 e 6). La reclamante ha ammesso di essere stata, al momento della firma del predetto accordo, a conoscenza dell’apertura di un procedimento penale in Italia a carico, tra altri, dell’istante, sostenendo tuttavia che, non avendo avuto accesso agli atti, non poteva sapere quali erano le esatte imputazioni mosse nei confronti del procedente, il quale, nel corso delle trattative in relazione al citato accordo, le aveva dato ampie rassicurazioni e respinto ogni addebito. Orbene, dall’accordo in esame non risulta che la convenuta abbia formulato alcuna riserva in merito all’esito del procedimento penale italiano, nonostante che dallo scritto da lei inviato alla FINMA il 25 maggio 2009, e pertanto precedentemente alla firma dell’accordo stesso, emergesse che era a conoscenza della natura dei reati ipotizzati (cfr. doc. 8 pag. 3 “I reati indicati sull’ordine di perquisizione e sequestro sono quelli di cui agli art. 416 (associazione a delinquere), 81 (reato continuato), 110 (concorso di reato), 648bis (riciclaggio) del Codice Penale Italiano”), anche se in tale scritto ha poi puntualizzato che era “praticamente impossibile avere un quadro fattuale anche solo parziale”. Dall’accordo in oggetto si evince inoltre che la reclamante si è impegnata a farsi carico di tutte le spese di patrocinio legale dell’istante in Italia, fino al terzo grado di giudizio (doc. D/H punto 2.5). D’altro canto la convenuta ha pagato le prime due rate pattuite dopo essere venuta a conoscenza di ulteriori informazioni tramite lo scritto del 26 novembre 2009 inviatole dal patrocinatore dell’istante (doc. 12 punto 4), mentre non ha prodotto alcun riscontro oggettivo circa le sue asserite richieste a quest’ultimo di delucidazioni in merito alle sue imputazioni. Orbene, queste circostanze portano a concludere che il procedente non poteva in buona fede ravvisare nel comportamento della reclamante che per quest’ultima l’esito del procedimento penale italiano potesse costituire una condizione essenziale dell’accordo concluso, rispettivamente poteva dedurre che tale punto era privo d’importanza. Ne consegue che la reclamante non ha fornito sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF l’eccezione di errore essenziale da lei sollevata.
5.4. Secondo l’art. 28 cpv. 1 CO la parte che fu indotta al contratto per dolo dell’altra non è obbligata, quand’anche l’errore non fosse essenziale ai sensi dell’art. 24 CO.
Ora, nella fattispecie la convenuta non ha fornito alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile che l’istante ha, intenzionalmente, pronunciato affermazioni inveritiere o sottaciuto fatti veri, ingenerando così un errore che si è rivelato decisivo (causale) per il suo consenso all’accordo, per cui anche l’eccezione di dolo va respinta.
5.5. L’accordo in oggetto doc. D/H costituisce pertanto, come correttamente ritenuto in prima sede, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta nei confronti dell’istante per la terza rata pattuita di fr. 43'750.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2012.
6. Il reclamo va respinto.
Le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 24 e 28 CO
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
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- PA 1; - PA 2.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 43'750.-- contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).