Incarto n.
14.2013.183

Lugano

25 novembre 2013

FP/b/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18 ottobre 2013 da

 

 

RE 1

patrocinata dall’a PA 1

 

 

contro la decisione emanata il 9 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria (__________) promossa nei suoi confronti con istanza  del 21 maggio 2013 dal

 

 

 

CO 1

rappresentato dall’RA 1

 

 

 

 

 

 

premesso che con decisione presidenziale del 29 ottobre 2013 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  che con precetto esecutivo (per prestazione di garanzia) n.__________ del 10/15.5.2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, il CO 1, rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni del Canton Ticino, ha escusso RE 1 (indicando quale condebitore solidale __________) per l’importo di fr. 505'000.- oltre interessi al 2.5% dal 18 aprile 2013, più spese esecutive, indicando quale causale del credito “Esecuzione preceduta da sequestri no. __________ e __________. Richiesta di garanzia del 17 aprile 2013”;

 

                                  che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21 maggio 2013 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Locarno-Città;

 

                                  che l’istante ha fondato la propria domanda sulla richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013, con cui la Divisione cantonale delle contribuzioni, e per essa l’Ufficio esazione e condoni  - richiamato l’art. 248 LT -  ha fatto obbligo a RE 1, responsabile solidale ex art. 12 LT con il marito __________, di versare fr. 505'000.-- più interessi al 2.5% dal 18 aprile 2013 “ai fini dell’imposta comunale e delle spese per l’anno fiscale (…) 2009 e della quota parte della multa (per la quale non c’è responsabilità solidale“ (doc. B);

 

                                  che con osservazioni del 14 giugno 2013 la convenuta ha eccepito in primo luogo l’irricevibilità dell’istanza, asserendo che la richiesta di garanzia non è ancora passata in giudicato, avendola essa tempestivamente impugnata dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello con ricorso del 17 maggio 2013 (doc. 1);

 

                                  che essa ha dipoi obiettato che l’istanza andrebbe comunque dichiarata irricevibile, poiché non vi sarebbe “corrispondenza tra il titolare della richiesta di garanzia (ovvero il titolare del titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, quindi l’Amministrazione delle contribuzioni del Canton Ticino) e l’istante che postula il rigetto dell’opposizione (ovvero il CO 1)” (osservazioni, pag. 3);

 

                                  che, secondo lo stessa convenuta, non vi sarebbe dipoi “alcuna valida delega di competenza all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton Ticino e tanto meno all’Ufficio esazione e condoni per rappresentare il CO 1” (osservazioni, pag. 3);

 

                                  che, in ogni modo, ha proseguito la convenuta, l’istanza andrebbe respinta anche perché non emanerebbe “da Autorità o persona legittimata e competente a procedere in tal senso”, la risoluzione del Consiglio di Stato n. __________ del 2 giugno 2011 non essendo “sufficiente a confermare la legittimazione dell’Autorità procedente al rigetto definitivo dell’opposizione e del funzionario firmatario della stessa” (osservazioni, pag. 4);

 

                                  che con replica del 26 luglio 2013 la parte istante si è confermata nella propria domanda, rilevando che - per quanto riguarda la pretesa inesecutività del titolo di rigetto menzionato nel precetto esecutivo - l’inoltro del ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione del 17 aprile 2013 (richiesta di prestazione di garanzia) non ha effetto sospensivo (art. 248 cpv. 4 LT) e contestando, per il resto, che la procedura esecutiva e l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione non siano state proposte dal profilo procedurale in modo corretto; 

 

                                  che con duplica del 30 agosto 2013 - in cui sono stati indicati anche i paralleli inc. __________ e __________) - la convenuto ha ribadito il proprio punto di vista per quanto riguarda l’argomento riferito alla mancata corrispondenza tra il titolare della richiesta di prestazione di garanzia e la parte che postula il rigetto dell’opposizione, nonché all’assenza di una valida delega a favore delle persone che hanno chiesto il rigetto dell’opposizione, e ha anche contestato la proporzionalità della garanzia;

 

                                  che essa non ha invece riproposto l’argomentazione, secondo cui la richiesta di prestazione di garanzia alla base della procedura esecutiva non sarebbe definitiva;

 

                                  che con decisione del 9 ottobre 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto l‘istanza, ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia esibita dal procedente (doc. B) costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente esecutiva e parificabile a una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (art. 248 cpv. 1 LT), ritenuto che il ricorso contro la medesima non ne sospende l’esecutività (art. 169 cpv. 4 LIFD);

 

                                  che, secondo il primo giudice, nessuna valida eccezione liberatoria è stata sollevata dall’escussa ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF;

 

                                  che egli ha anzitutto ricordato che in base all’art. 251 LT l’autorità cantonale e l’autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione (cpv. 1) e che il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all’imposta comunale (cpv. 2);

 

                                  che in base all’art. 296 cpv. 4 LT, ha proseguito il Pretore aggiunto, l’autorità comunale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali, ritenuto comunque che, stando all’art. 20 cpv. 1 del Regolamento delle legge tributaria, l’autorità competente in materia di riscossione dell’imposta, incluse le richieste di garanzia per imposte cantonali e comunali, rimane  l’Ufficio esazione e condoni;

 

                                  che, sempre secondo il primo giudice, l’Ufficio esazione e condoni ha pertanto validamente emanato, in nome e per conto del Comune di Minusio, la richiesta di prestazione di garanzia costituente il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ancorché - a differenza di quanto preteso dal convenuto - ciò non significa ancora che l’erario cantonale sia pure divenuto creditore dell’importo ivi indicato, giacché titolare della richiesta di prestazione di garanzia e creditore della relativa somma è, e rimane, il CO 1, come menzionato nella stessa richiesta di garanzia in alto a sinistra con l’indicazione “imposta comunale”;

 

                                  che, del resto, ha puntualizzato il Pretore aggiunto, la stessa garanzia obbliga proprio l’escussa a fornire garanzie “ai fini dell’imposta comunale di __________”; di modo che a giusto titolo l’esecuzione e l’istanza in esame sono state promosse dal CO 1, validamente rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni in virtù della procura rilasciatagli il 17 aprile 2013 dal competente servizio comunale sulla scorta dell’art. 296 cpv. 4 LT (doc. E), ufficio che ha peraltro correttamente agito tramite una sua funzionaria abilitata a rappresentarlo in giudizio sulla scorta della risoluzione n. 3490 del Consiglio di Stato (doc. D) e della relativa direttiva interna (doc. F inc. SO.2013.), atti che - a differenza di quanto preteso dal convenuto - rappresentano valide deleghe di rappresentanza;

 

                                  che per quanto riguarda la pretesa sproporzione dell’ammontare della garanzia sollevata dalla stessa escussa, ha proseguito il primo giudice, l’argomento non è di competenza del giudice del rigetto, ma della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello;

                                 

                                  che contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 18 ottobre 2013, rilevando anzitutto di avere inoltrato richiesta di effetto sospensivo nell’ambito della procedura ricorsuale pendente davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la menzionata richiesta di prestazione di garanzia (inc. n. 80.2013.124, di cui ne chiede l’acquisizione), procedura nel frattempo sospesa;

 

                                  che, riproposte le stesse censure d’ordine sollevate in prima sede, essa lamenta altresì una violazione dell’art. 80 LEF nella misura in cui il Pretore aggiunto non ha individuato nella fattispecie gli estremi dell’inammissibile promozione di più esecuzioni per lo stesso credito, costituito in entrambe le procedure, di cui agli incarti  SO.2013.339 e SO.2013.346, dalla richiesta di prestazione di garanzia per lo stesso credito, ossia per l’imposta federale diretta 2009;                

                                 

                                  che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

 

considerando:

                               

in diritto:

 

                                  che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cvp. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                  che inoltrato il 18 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 9 ottobre 2013 e notificata/recapitata in data 11 ottobre 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                 

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

 

                                  che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

 

                                  che la richiesta di prestazione di garanzia datata 17 aprile 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva, rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non contestata come tale dall’insorgente;

                                 

                                  che l’art. 248 cpv. 1 LT prevede infatti che il se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati - come nel caso specifico (doc. B, punto  2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro.

 

                                  che, sempre secondo tale norma, la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad una sentenza esecutiva si sensi dell’art. 80 LEF;

 

                                  che trattandosi, come visto, di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente) esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il rigetto definitivo al precetto esecutivo - preceduto da sequestro - sulla base di tale norma;

 

                                  che, infatti, l’art. 80 cv. 2 n. 2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente passata in giudicato (BSK-SchKG I- staehelin, 2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra l’altro sentenza CEF del 14.6.2013 inc. n. 14.2012.85);

 

                                  che il ricorso inoltrato dalla convenuta il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013, come giustamente sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione (art. 248 cpv. 4 LIFD) e non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a seguito della sua domanda in tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n. 1);

 

                                  che la reclamante non può nemmeno pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova richiamando l’incarto n. 80.2013.124 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;

 

                                  che, del resto, avesse ottenuto la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo, l’insorgente non avrebbe avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione, accompagnata dal consenso dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la decisione sul presente reclamo in attesa dell’evasione del ricorso contro la richiesta di prestazione della garanzia;

 

                                  che nella misura in cui la ricorrente reitera nel sostenere che non vi è identità tra il titolare (l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni)  della richiesta di prestazione di garanzia - ossia del titolo di rigetto definitivo dell’opposizione - e l’istante (CO 1) che ha postulato il rigetto dell’opposizione, il reclamo sfiora il pretesto;

 

                                  che sostenere che dal testo della richiesta di prestazione della garanzia di cui al doc. B risulterebbe in definitiva che l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni abbia agito a mero titolo personale e quindi senza riferimento a un’eventuale sua rappresentanza del CO 1, di modo che l’istanza di rigetto dell’opposizione non poteva essere presentata da quest’ultimo, a meno di disattendere il principio secondo cui  deve sussistere identità tra il titolare del titolo di rigetto indicato nel precetto e la parte che se ne prevale, non è serio;

 

                                  che, infatti,  per le pertinenti motivazioni esposte dal primo giudice e  alle quali si rinvia, titolare della garanzia non poteva che essere il CO 1 e non l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni, che con ogni evidenza ha agito da tramite, ossia in rappresentanza dell’autorità fiscale comunale, circostanza del resto deducibile dal testo della richiesta di prestazione di garanzia, che contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante è al riguardo chiara;

 

                                  che, pertanto, sia l’esecuzione, che l’istanza di rigetto dell’opposizione sono state a giusto titolo promosse dal CO 1 tramite l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni,  segnatamente tramite l’Ufficio esazione e condoni, autorità competente per la riscossione delle imposte (art. 20 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria) e, quindi, anche della relativa garanzia a tutela della stessa, tenuto anche conto degli art. 251 cpv. 1 e 2 e  296 cpv. 4 LT;

 

                                  che abilitato all’incasso, contrariamente a quanto preteso dal reclamante con argomentazioni al limite del pretesto, ben poteva il citato ufficio procedere davanti al Pretore facendosi rappresentare dalla funzionaria __________ conformemente alla risoluzione governativa n. 3490 del 21 giugno 2011 (doc. E), alla direttiva interna n. __________ (doc. F inc. SO.2013.343) e alla risoluzione governativa n. __________ del 26 settembre 2007 (doc. G inc. SO.2013.343);

 

                                  che per quanto riguarda dipoi la pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili più esecuzioni per lo stesso credito, argomento sollevato nel contesto della presente procedura per la prima volta in questa sede, alla reclamante va semplicemente ricordato l’art .12 cpv. 1 primo periodo LT, secondo cui i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;

 

                                  che, nella fattispecie, la richiesta di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da mettere in relazione al diritto dell’autorità  fiscale di non incorrere nel rischio di vedersi frustrata nella riscossione dell’imposta comunale del 2009 della quale rispondono entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art. 12 cpv. 1 LT;

 

                                  che fosse pertinente l’argomento della reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non potrebbero mai essere escussi contemporaneamente per il medesimo credito, il che comporterebbe l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 2 LEF riferito proprio ai casi in cui si procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità di notificazione a ciascun debitore del relativo precetto esecutivo;

 

                                  che uno scenario del genere è evidentemente impensabile; 

 

                                  che la decisione impugnata resiste pertanto alla critica;

 

                                  che, ciò posto, ne discende la reiezione del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;

 

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);                             

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                             1.  Il reclamo è respinto.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

-;

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 505'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).