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Incarto n. |
Lugano EC |
In nome |
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Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa avanti la Pretura __________, con opposizione 27 dicembre 2012 / 8 gennaio 2013 (inc. SO.2013.64) da
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CO 1
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contro |
il sequestro 14 dicembre 2012 (inc. SO.2012.5525) richiesto nei confronti di
__________, __________
patrocinato dall’avv. PA 2, __________
da
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RE 1
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in cui il Pretore __________ con decisione incidentale 16 ottobre 2013 ha dichiarato tempestiva l’opposizione al sequestro 27 dicembre 2012/ 8 gennaio 2013;
reclamante RE 1 la quale, con atto 25 ottobre 2013 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile per tardività l’opposizione interposta al sequestro e di respingere l’istanza di restituzione del termine presentata da CO 1;
preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 14 novembre 2013 dell’opponente che ne propone la reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con istanza 14 dicembre 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore __________ nei confronti di __________, __________, il sequestro “fino a concorrenza del credito di Euro 120'000'000.00 (pari a CHF 145'398'000.00) vantato da RE 1 il blocco (sequestro) dei conti correnti, conti di investimento, conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui __________ risulta proprietario, specificatamente il conto presso __________, relazione n. __________ (e relativi sottoconti) intestata alla __________”.
2. Il 14 dicembre 2012 il Pretore ha ordinato il sequestro come richiesto e il medesimo giorno l’Ufficio esecuzione di __________ lo ha eseguito.
3. Con atto 27 dicembre 2012 CO 1 ha rimesso alla posta svizzera un atto intitolato “opposizione al sequestro”, indirizzati invece che alla Pretura del __________, a uno studio legale di __________.
In data 8 gennaio 2013 CO 1 ha inviato alla Pretura l’opposizione al sequestro chiedendo, con scritto accompagnatorio 8 gennaio 2013 di dichiarare tempestiva l’opposizione e in via subordinata di restituirle il termine per presentare opposizione al sequestro. Il patrocinatore dell’opponente rileva di aver ricevuto il 18 dicembre 2012 il decreto di sequestro e di aver terminato l’allestimento dell’allegato di opposizione il successivo 27 dicembre alle ore. 13.46, lasciando alle cure della propria cancelleria la confezione del plico postale e la consegna dello stesso alla posta. Quel giorno egli ha stampato in due copie una lettera indirizzata all’avv. __________. Una copia gli sarebbe stata fatta sottoscrivere da una segretaria il mattino per la trasmissione all’avv. __________, l’altra invece, fattagli sottoscrivere da un’altra segretaria dopo alcune ore, è finita sul plico contenente l’opposizione e indirizzato alla Pretura. A seguito di questo fatto, entrambi i plichi sono stati rimessi alla posta il 27 dicembre 2012 indirizzati all’avv. __________. Quest’ultimo, stante la chiusura dello studio per le festività natalizie, ha poi ricevuto la posta solo il 7 gennaio 2013, dando avviso dell’errore al patrocinatore dell’opponente. L’opponente ritiene pertanto che il termine di opposizione sia stato osservato. In ogni caso, nella fattispecie vi sarebbe stata un’evidente e scusabile svista da parte di una persona ausiliaria tale da giustificare la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.
5. All’udienza di contraddittorio indetta per il 15 ottobre 2013 e limitata alla questione della tempestività dell’opposizione, la sequestrante ha argomentato che l’opposizione è tardiva e neppure sono dati i presupposti per una restituzione in intero del termine. Questo perché il termine non è stato rispettato a causa di un errore della segretaria del legale dell’opponente, errore imputabile allo stesso avvocato.
6. Con sentenza 16 ottobre 2013 il Pretore del __________ ha considerato tempestiva l’opposizione ritenendo provato che il relativo atto è stato indirizzato al tribunale competente, come prescritto dall’art. 143 cpv. 1 CPC, ma inserito per errore in una busta desinata a terzi. La busta di invio non potendo essere considerata un atto, come per altro l’etichetta esterna applicata su quella busta, a mente del primo giudice l’errore inerente all’imballaggio dell’atto non ha ripercussioni per quanto attiene all’osservanza del termine, ritenuto che l’atto in oggetto, con indirizzo esatto alla Pretura competente, è stato consegnato alla posta svizzera prima della scadenza.
7. Con reclamo 25 ottobre 2013 la sequestrante chiede di riformare la decisione 16 ottobre 2013 del Pretore del __________ nel senso di dichiarare irricevibile per tardività l’opposizione al sequestro e di respingere l’istanza di restituzione del termine. A mente della reclamante in virtù dell’art. 143 CPC (applicabile anche alle procedure LEF per il rinvio dell’art. 31 LEF) per essere ritenuto tempestivo l’atto deve essere correttamente indirizzato al tribunale competente. Affinché l’atto possa essere considerato tempestivo è indispensabile che lo stesso sia inviato entro l’ultimo giorno del termine e che raggiunga l’autorità a cui è destinato. Nel caso in cui l’invio non sia indirizzato correttamente e venga quindi rispedito al mittente, la notifica non può essere considerata avvenuta e ciò anche nel caso in cui lo stesso fosse stato tempestivamente consegnato alla posta. Nella fattispecie l’opposizione al sequestro è stata inviata per errore ad un terzo ed è stata poi riconsegnata al mittente successivamente alla scadenza del termine, per cui la stessa è irrimediabilmente tardiva.
8. Delle osservazioni 14 novembre 2013 CO 1, che postula la reiezione del reclamo, si dirà, in quanto necessario, più oltre.
9. Per l’art. 278 cpv. 1 LEF chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
L'art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF stabilisce che, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, ossia -concretamente- dal 18 dicembre 2012 al 1° gennaio 2013. Nell’ambito del procedimento di sequestro hanno carattere d’urgenza -e quindi non consentono dilazione- solo il decreto di sequestro (art. 274 LEF) e l'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF); non invece la decisione con cui -previo contraddittorio- il giudice statuisce sull'opposizione al sequestro (Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 44-46 ad art. 56; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 56; DTF 96 III c. 2 p. 48s.) e neppure il termine per proporre opposizione al sequestro previsto dall’art. 278 LEF (Bauer, op. cit., n. 44 ad art. 56).
10. Nella caso in esame il decreto di sequestro e il relativo verbale sono stati notificati il 18 dicembre 2012 al patrocinatore dell’opponente (doc. 7 prodotto con l’opposizione al sequestro). La notificazione del decreto di sequestro è quindi avvenuta durante le ferie esecutive natalizie e il termine per fare opposizione al giudice ha quindi iniziato a decorrere solo il giorno successivo al 1° gennaio 2013 (art. 63 LEF). Inoltrata alla Pretura l’8 gennaio 2013, l'opposizione al sequestro è quindi senz’altro tempestiva, ciò che rende superfluo esaminare se nel caso concreto siano dati i presupposti esatti dall’art. 33 cpv. 4 LEF per la restituzione del termine.
11. Da quanto precede discende la reiezione del reclamo.
Spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 56 cpv. 1 n. 2, 63, 278 cpv. 1 LEF; 105, 106, 251 lett. a, 309, 319
segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3’000.- è posta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
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-.,; -.,.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 145'398'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).