Incarto n.
14.2013.189

Lugano

12 novembre 2013

B/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 7 agosto 2013 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

patrocinata dall’avv. PA 1,

 

 

 

 

istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 23 ottobre 2013 (SO.2013.3268) ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, , a far tempo da giovedì

     24 ottobre 2013 alle ore 10.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

2 novembre 2013 ne postula l’annullamento;

 

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo

stato saldato;

 

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 4 novembre 2013

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'506.70 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

 

B.    All’udienza di discussione del 16 ottobre 2013 nessuno è comparso.

 

C.    Con decisione del 23 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 10.00.

 

D.    Con il reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del del 28 ottobre 2013 relativa al pagamento di fr. 5'902.05 a saldo dell’esecuzione n.__________ promossa dall’istante (doc. B). La reclamante rileva poi di avere saldato ulteriori esecuzioni, come si evince dal confronto dell’estratto delle sue esecuzioni al 24 ottobre 2013 con quello al 30 ottobre 2013 (doc. C e D) e di avere pagato il suo debito per imposta alla fonte direttamente al relativo ufficio il 10 ottobre 2013 (doc. E), mentre il credito relativo all’esecuzione n. 1597494 è contestato in quanto la fattura era già stata pagata da altra società. In data 20 ottobre 2013 ha inoltre richiesto la rateizzazione per gli scoperti AVS, di cui all’esecuzione n. 1646226 (doc. F). La convenuta puntualizza poi che gli attestati di carenza di beni concernono per la maggior parte oneri IVA e che la parte degli oneri scoperti riguardanti il 2013 sono stati emessi d’ufficio. Dalle dichiarazioni che verranno da lei compilate emergerà che le imposte dovute sono minori di quelle poste in esecuzione, che dovrebbero venire diminuite. Per questo motivo non sono ancora state saldate. La reclamante rileva infine che dal suo bilancio 2012 emerge una perdita di esercizio derivante dai costi maggiori dovuti all’aumento del personale a seguito dell’espansione dell’attività, che saranno riassorbiti appena l’attività sarà avviata (doc. G). Dal conteggio provvisorio aggiornato a fine ottobre risulta infatti, considerando le posizioni di credito transitorie, liquidità sufficiente per affrontare il pagamento degli scoperti IVA e AVS (doc. H). La convenuta sostiene di disporre quindi di risorse per far fronte ai suoi debiti, dovuti non alla mancanza di attivi, ma a disguidi amministrativi. 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                 

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                 3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                               

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

 

b)    Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 28 ottobre 2013 dell’UE di Lugano relativa al versamento di fr. 5'902.05 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante,  per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 30 ottobre 2013 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 6 procedure esecutive per un importo complessivo di

                                  fr. 58'870.25. Di queste esecuzioni due sono state pagate, mentre per le rimanenti quattro è stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di procedura i relativi debiti non sono accertati.

                                  Determinante è che dal predetto estratto emerge che in tempi recenti, nel periodo dal 30 aprile al 19 agosto 2013, a carico della convenuta sono stato emessi cinque attestati di carenza di beni per importi anche elevati, di cui tre  in esecuzioni promosse dalla Confederazione Svizzera. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente nemmeno per il pagamento di imposte. Il fatto che la reclamante abbia asserito di essere stata tassata d’ufficio e che con l’inoltro da parte sua delle relative dichiarazioni IVA, le imposte dovute dovrebbero diminuire, nulla cambia alla fattispecie, ritenuto che la sua solvibilità deve essere resa verosimile entro il termine di reclamo e che al momento nulla è dato sapere in merito ad un’eventuale diminuzione degli importi IVA. D’altro canto due degli attestati di carenza di beni sono stati emessi a favore di GastroSocial Cassa pensione per il mancato pagamento verosimilmente di oneri sociali. In merito alla pretesa sufficiente liquidità, fatta valere dalla convenuta, per far fronte al pagamento degli scoperti IVA e AVS, derivante dal conteggio provvisorio aggiornato della sua attività a fine ottobre 2013, contenente posizioni di credito transitorie, va osservato che questo conteggio è stato allestito dalla reclamante stessa e che in merito all’incasso degli asseriti crediti non vi è certezza alcuna, mentre, va ribadito, la solvibilità va resa verosimile entro il termine di ricorso. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamate appare più probabile della sua capacità di pagamento.  Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

 

 

                             2.  Il reclamo va pertanto respinto.

                                  Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                  La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                                  Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 Lugano, a far tempo da

 

                                  martedi 19 novembre 2013 alle ore 10.00.

 

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                  carico di RE 1

     

                             3.  Notificazione:

                                  -;

                                  -

                                  - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                  - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                  - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

                                  - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.                           

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).