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Incarto n. |
Lugano 30 ottobre 2013 FP/b/lw |
In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 21 ottobre 2013 da
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__________ rappresentato dal __________ |
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esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 14 ottobre 2013 il Giudice di pace __________, in accoglimento dell’istanza 10 settembre 2013 dello __________, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 contro il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificatogli per mancato pagamento della somma di fr. 50.- oltre accessori relativa alla tassa sui cani per l’anno 2013;
che, secondo il primo giudice, la decisione posta alla base dell’istanza, in quanto regolarmente notificata all’escusso e passata in giudicato, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, decisione contro la quale la parte convenuta non ha opposto alcuna valida eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF non avendo presentato osservazioni all’istanza entro i termini assegnatigli;
che contro il giudizio di prima sede RE 1 è insorto con reclamo del 21 ottobre 2013, sostenendo per la prima volta di avere saldato il debito posto in esecuzione come comprovato dal documento bancario annesso riportante i dettagli della transazione bancaria datata 4 luglio 2013 e sfociata nell’addebito del suo conto per la somma di fr. 50.- a favore della cassa cantonale;
che, ciò posto, RE 1 ha chiesto la cancellazione del precetto esecutivo in quanto non intende pagare due volte il medesimo debito;
che a tali richieste non può essere dato seguito;
che, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che fondato su nova non consentiti dalla menzionata norma, il reclamo sfugge pertanto a disamina e va di conseguenza dichiarato inammissibile;
che gli oneri processuali in esito al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLTEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data a la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 50.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).