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Incarto n. |
Lugano LS/ww/fb |
In nome |
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Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 26 agosto 2013 da
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CO 1 (rappresentata dall’__________, __________)
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 10 giugno 2013 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 31 ottobre 2013 (inc. __________) ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in Fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. omissis”.
Decisione impugnata dalla società convenuta che con reclamo 7 novembre 2013 ne postula la riforma nel senso di respingere l’istanza e mantenere l’opposizione al precetto esecutivo, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
richiamata la decisione presidenziale dell’8 novembre 2013 con cui al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo contestualmente richiesto;
preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 22 novembre 2013 la società istante ne propone la reiezione, memoriale che con replica del 27 novembre 2013 la società reclamante chiede di estromettere dall’incarto in quanto fondato su fatti e prove nuove;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ datato 10 giugno 2013 dell’UE di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 11'828.60 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2012, indicando quale titolo di credito: “Fatture mensili secondo contratto “Convenzione” del 29.12.2011 di Euro 9482.96” (doc. A). Interposta tempestiva opposizione, la società istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All’udienza di discussione del 29 ottobre 2013 RE 1 ha prodotto l’accordo 29 dicembre 2011 denominato “Convenzione” con cui CO 1, tramite il suo direttore __________, si era impegnata a prestarle servizi di consulenza a supporto della sua attività industriale (doc. B). La procedente ha inoltre prodotto l’“Accordo Utilizzo Auto” sottoscritto dalle parti il medesimo giorno (doc. C) insieme a un plico di fatture e un conteggio finale (doc. D).
Con memoriale scritto di risposta la convenuta ha contestato la validità formale dell’istanza di rigetto e che “Convenzione” e “Accordo Utilizzo Auto” potessero assurgere a valido riconoscimento di debito, i crediti e le prestazioni fornite non essendo affatto liquide. Eventuali, ma comunque contestate, fatture andavano ad ogni modo compensate con pretese che lei vantava nei confronti dell’istante (leasing, fatture __________, ecc.). Peraltro un possibile scoperto poteva semmai ricondursi ad un contratto stipulato tramite l’attuale direttore dell’istante medesima – a quel tempo suo dipendente – con una società cinese che però aveva interrotto i pagamenti. L’istante si era rifiutata di intercedere per il pagamento di modo che, venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, nulla giustificava un’eventuale provvigione.
L’istante, ribadita in sede di replica la sua richiesta, ha precisato che la convenuta aveva già in parte saldato le fatture agli atti. La società cinese aveva d’altra parte interrotto i pagamenti poiché il materiale fornito dall’interessata era carente. Con la duplica la convenuta ha riproposto il suo punto di vista e l’assenza di documenti a sostegno delle dichiarazioni della controparte. Inoltre nessuna formale contestazione era mai pervenuta dalla società cinese.
C. Con decisione 31 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione. A suo modo di vedere i documenti della società istante, e in particolare la convenzione (doc. B) con cui la società convenuta dava atto di doverle un corrispettivo annuale stabilito in € 24'000.–, costituivano un valido riconoscimento di debito. Il Pretore ha invece ritenuto infondate le eccezioni proposte dalla convenuta, che aveva contestato la validità formale dell’istanza, l’esecuzione del contratto e la validità delle fatture, invocando pure l’esistenza di pretese compensanti e la responsabilità contrattuale del direttore __________ in relazione alla problematica in essere con la società cinese.
D. Con il reclamo in esame la convenuta chiede di annullare il giudizio impugnato, mantenendo l’opposizione. L’interessata reputa provato che i documenti agli atti non costituiscono un chiaro e valido riconoscimento di debito. La somma complessiva delle fatture peraltro nemmeno coincide con la cifra posta in esecuzione. E il Pretore non ha neppure considerato il resoconto finale allestito dalla stessa società istante, e che tutt’al più attestava uno scoperto di € 3'234.31. La reclamante rimprovera al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente arbitrario.
La parte istante ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro – le decisioni inappellabili di prima istanza in tema – per quanto qui d’interesse – di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un’eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull’impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 7 novembre 2013 avverso la decisione 31 ottobre 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata alla convenuta lunedì 4 novembre 2013 (estratto “Tracciamento degli invii” 11 novembre 2013), il reclamo risulta tempestivo.
L’impugnazione è stata notificata alla parte istante il 13 novembre 2013. Come tale pertanto pure la risposta al reclamo 22 novembre 2013 è ammissibile. Dei documenti che l’accompagnano giova rilevare che fanno già parte del fascicolo processuale (doc. B, C e D) sia la “convenzione” sia l’“accordo utilizzo auto” datati 29 dicembre 2011 come pure il plico di fatture emesse tra il 20 febbraio 2012 e il 21 dicembre 2012. Per il divieto sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC – come rileva la reclamante (replica del 27 novembre 2013) – s’impone invece l’estromissione dall’incar-to delle allegazioni e dei documenti inerenti il contratto “__________”.
2. Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. La reclamante lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente arbitrario laddove il Pretore ha ritenuto i doc. A-D quale valido riconoscimento di debito e infondate le sue eccezioni, considerando inoltre che le fatture non necessitavano di essere provate essendo già previste dalla convenzione doc. B (reclamo, pag. 4 n. 1).
3. Ora, secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 50 ad art. 84). L’esigibilità della pretesa deve essere già realizzata il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82).
3.1. Per il Pretore i documenti doc. A a D, in particolare la convenzione 29 dicembre 2011 (doc. B) con cui la convenuta riconosce incondizionatamente il suo obbligo di versare a controparte un importo annuo di € 24'000.–, costituisce un valido riconoscimento di debito (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo). In questo contesto il Pretore non si è tuttavia espresso sul legame contrattuale esistente fra le parti. E, in sé, neppure le parti in causa hanno formulato (né formulano) ipotesi al riguardo. Ora, sottoscrivendo la convenzione 29 dicembre 2011 la società istante si è impegnata a organizzare, fornire e coordinare un insieme di servizi debitamente elencati (doc. B, art. 1.1) che potessero supportare l’attività industriale della società convenuta (doc. B, art. 2.1). In contropartita quest’ultima si è impegnata a corrisponderle un compenso annuo di € 24'000.– (doc. B, art. 4.1) secondo precise modalità (doc. B, art. 4.2). Così stando le cose, la fattispecie in esame può essere qualificata quale contratto di mandato (art. 394 segg. CO), la mandataria obbligandosi a compiere secondo contratto determinati servizi per conto di colei (mandante) da cui ha ricevuto l’incarico, in cambio di una mercede.
3.2. Ciò considerato, la nozione di riconoscimento di debito nel caso dell’esecuzione di un impegno derivante da un contratto di mandato implica da parte dell’escutente la prova documentale dell’a-dempimento del mandato stesso (cfr. art. 82 CO), sempreché l’escusso lo contesti in modo non palesemente insostenibile – a differenza delle altre eccezioni che deve necessariamente rendere verosimili – altrimenti l’esecuzione è presunta (Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 106 e 129 ad art. 82, con rif.; Vock, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 18 seg. ad art. 82; Schmidt, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 27 ad art. 82; STF 21 gennaio 2003, inc. 5P.314/ 2002, in: Pra 2003 n. 161 consid. 2.2), nonché dell’ammontare della rimunerazione (STF 15 ottobre 2007, inc. 5A_367/ 2007, consid. 3.1; CEF 30 agosto 2011 inc. 14.2011.109 consid. 6 con rinvii).
4. Nel presente caso – come visto – il Pretore si è attenuto al corrispettivo annuo fissato di comune accordo in € 24'000.– e riconosciuto dalla società convenuta per l’incarico conferito all’istante (sopra, consid. 3.1). La reclamante obietta che, oltre alla citata remunerazione e a un ulteriore cosiddetto “extra bonus del 1.5%” calcolato sul fatturato annuo conseguito in base a specifici contratti firmati la cui richiesta di anticipo o di primo pagamento era già stata saldata – e su cui si ritornerà più avanti (sotto, consid. 5) – la “convenzione prevedeva anche degli obblighi da assolvere da parte dell’istante”, per poi infine concludere evidenziando che “non vi è prova alcuna” tanto sul loro assolvimento quanto su un relativo riconoscimento di debito da parte sua (reclamo, pag. 5 in alto n. 2). E, dovendo qualificare di manifestamente errato lo stato di fatto accertato dal giudice di primo grado se non corrisponde al risultato delle prove amministrate rispettivamente prodotte dalle parti, sia essa una constatazione positiva, negativa o un’omissione (Trezzini, Commentario al CPC, 2011, pag. 1409, n. 2 ad art. 320; Sterchi, Berner Kommentar, ZPO, Band II, 2012, n. 6 ad art. 320), la censura risulta in sé ricevibile.
4.1. Ciò detto, con riferimento all’eccepita mancata o carente esecuzione del contratto imputata all’istante, il Pretore ha evidenziato che le allegazioni della convenuta, cioè “che parte istante non avrebbe svolto correttamente i compiti assegnatigli dalla convenzione in parola” (decisione impugnata, pag. 2 in alto), erano “rimaste allo stadio di puro parlato, prive di qualsivoglia supporto probatorio” (decisione impugnata, pag. 4 in alto). Inoltre, riguardo alle relative fatture emesse, che la convenuta aveva “integralmente contestate in quanto non supportate da prova” (decisione impugnata, pag. 2 in alto), il primo giudice ha affermato che le stesse “non necessitano di alcuna prova, poiché incondizionatamente previste dalla Convenzione doc. B/1” (decisione impugnata, pag. 4 in alto). A fronte di tale motivazione, ne discende che, in quanto rivolta all’esecuzione del mandato, in quella sede la contestazione della società convenuta non è stata proposta in modo palesemente insostenibile. Nulla consentiva quindi di presumere che la società istante avesse adempiuto i suoi obblighi. A quest’ultima incombeva pertanto l’onere di fornire la prova documentale del suo effettivo adempimento. Sotto questo profilo, il Pretore non poteva quindi respingere la relativa eccezione della società convenuta per il solo fatto che era rimasta una mera allegazione.
4.2. Ora, la clausola che fissa in € 24'000.– la remunerazione annua spettante alla società istante specifica che l’importo così pattuito è dovuto “per il coordinato insieme di servizi forniti dalla stessa, è determinato e commisurato all’effettiva utilizzazione delle predette prestazioni”, oltre a dover essere inteso alla stregua di una mercede “o[n]nicompresiva” (doc. B, art. 4.1). Sempre secondo la medesima convenzione poi, a comprova dell’utilizzo delle prestazioni contrattuali che era chiamata a fornire (sopra, consid. 3.1) la società istante si è, segnatamente, impegnata “a rendicontare alla [società convenuta] in maniera esaustiva e con cadenza mensile, per iscritto via e-mail, l’attività effettivamente svolta, in particolare inviare resoconti dettagliati delle visite effettuate alla Direzione Tecnico-Commerciale [della società convenuta]” (doc. B, art. 1.4). Ma, al riguardo, non vi è alcuna traccia agli atti. E, del resto, neppure davanti a questa Camera l’interessata pretende il contrario, limitandosi a fornire dettagli sul procedimento di calcolo alla base delle cifre esposte nelle fatture e nel conteggio riassuntivo (risposta al reclamo, pag. 2 n. 4; doc. D, pag. 1 a 12 e pag. 15). Già si è detto (sopra, consid. 3.2) che non spettava alla società convenuta rendere verosimile l’ecce-zione d’inadempimento del mandato né contestare l’emissione dei relativi conteggi, bensì alla società procedente di avere dato correttamente seguito all’incarico ricevuto, legittimandone la fatturazione in ossequio alle modalità indicate dalla convenzione (doc. B, art. 4.2). In assenza di prova su questo punto, la convenzione di cui al doc. B non può assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio né per la cifra di € 24'000.–, né limitatamente agli importi di cui al plico di fatture mensili per “prestazioni di servizio” eseguite da febbraio 2012 a gennaio 2013 (doc. D, pag. 1 a 12) e men che meno per la somma di fr. 11'828.60 (pari a € 9'482.96) posta in esecuzione (sopra, consid. A). Il reclamo risulta quindi fondato.
5. Aggiungasi, a ben vedere, che neppure in relazione al cosiddetto “extra bonus del 1.5%” (sopra, consid. 4; reclamo, pag. 7 n. 4) vi è agli atti un valido riconoscimento di debito. Né la convenzione 29 dicembre 2011 (doc. B, art. 4.1) né la relativa fattura (doc. D, pag. 13) rendono verosimili il fatturato annuo determinante e i relativi contratti firmati di cui alla richiesta di anticipo o di primo pagamento. L’esito del giudizio odierno rende d’altra parte inutile ogni ulteriore disquisizione riguardo a eventuali pretese poste in compensazione (reclamo, pag. 6 seg. n. 3).
6. Il reclamo va quindi accolto e la decisione pretorile riformata nel senso di respingere l’istanza di rigetto provvisorio e mantenere l’opposizione al precetto esecutivo. Davanti a questa Camera le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno poste a carico dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), tenuta altresì a rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). La soccombenza della procedente comporta una nuova ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede.
Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 11'828.60.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della decisione 31 ottobre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (inc. __________), è così riformato:
“1. L’istanza è integralmente respinta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 10/18 giugno 2013 dell’UE di Lugano è mantenuta.
2. La tassa di giustizia in fr. 200.–, da anticipare da CO 1, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili ”.
II. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, con l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11'828.60, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).