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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza dell’8 novembre 2012 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, notificato l’1. dicembre 2011/24 gennaio 2012 per il pagamento di fr. 1'440.-- oltre interessi al 5% dal 20 settembre 2011 e fr. 50.-- per spese di sollecito;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo della Magliasina con decisione
del 27 dicembre 2012 (inc. n. __________);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 2 gennaio 2013;
lette le osservazioni di controparte del 25 gennaio 2013;
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 1. dicembre 2011/24 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'440.-- oltre interessi al 5% dal 20 settembre 2011 e fr. 50.--, indicando quale titolo di credito la tassa di soggiorno per gli anni dal 2005 al 2011 e le spese di sollecito;
che interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina;
che l’escutente ha fondato la propria domanda su due decisioni di tassazione d’ufficio relative alla riscossione della tassa di soggiorno e di promovimento turistico, una emanata il 17 settembre 2009 per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009 ammontante a fr. 1'200.-- (doc. 1) e l’altra emanata il 25 agosto 2011 per gli anni 2010-2011 ammontante a fr. 240.-- (doc. 2);
che con osservazioni del 26 novembre 2012 il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo di avere spiegato alla procedente, sia tramite un formulario da compilare che con telefonate, che l’edificio in questione, dopo un incendio scoppiato nel 2005, si trovava allo stato grezzo e non era abitabile;
che con controsservazioni del 12 dicembre 2012 l’istante si è riconfermata nella sua domanda, sostenendo che da un sopralluogo era risultato che nessuna domanda di costruzione era stata presentata dopo il 2005 e che l’immobile in oggetto risultava agibile e abitabile;
che con decisione del 27 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo della Magliasina ha accolto l’istanza, ritenendo le decisioni di tassazione del 17 settembre 2009 rispettivamente del 25 agosto 2011, contro le quali il convenuto non aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni indicato sulle citate decisioni di tassazione, validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF, come previsto dall’art. 38 L-Tur, atteso che le contestazioni sollevate erano tardive e inammissibili nella procedura di rigetto;
che contro la predetta decisione il convenuto è insorto con reclamo del 2 gennaio 2013, asserendo che la casa in oggetto non è e non era abitabile e che non intende pagare quanto richiesto, anzi, se del caso, sarebbe pronto a far intervenire la RSI per un’intervista sul caso;
che delle osservazioni di controparte si dirà, se necessario, in seguito;
considerando
in diritto:
che secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto, sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che è compito del giudice decidere se il titolo prodotto autorizza a concedere il rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione (Staehelin, Basler Kommntar zum SchKG, Basilea 2010, 2. ed., n. 38 e 39 ad art. 84; Panchaud/Caprez, Die Recvhtsöffnung, Zurigo 1980, § 154 n. 19-27; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, pag. 126);
che, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, nel presente caso, le decisioni del 17 settembre 2009 rispettivamente del 25 agosto 2011 relative alla riscossione della tassa di soggiorno e di promovimento turistico per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009 rispettivamente per gli anni 2010-2011 (doc. 1 e 2), emesse d’ufficio da CO 1 in virtù dell’art. 35b) della legge cantonale sul turismo (L-Tur, RL 7.5.1.1) del 19 novembre 1970 rispettivamente all’art. 21 L-Tur del 30 novembre 1998, rappresentano decisioni di autorità amministrative svizzere;
che nelle predette decisioni è stata indicata la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni (art. 39 L-Tur);
che il convenuto non ha preteso di avere presentato ricorso al Consiglio di Stato, per cui le decisioni in oggetto sono passate in giudicato;
che secondo l’art. 38 L-Tur “la decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della Legge sulle esecuzioni e sul fallimento”;
che questa norma è in palese contrasto con il diritto federale, ritenuto che nel caso in cui il creditore dispone di un titolo esecutivo (sentenza giudiziaria oppure decisione amministrativa), secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF va concesso il rigetto definitivo dell’opposizione, atteso che in tale evenienza il giudice non può statuire sull’esistenza materiale del credito, né esaminare la correttezza materiale della decisione (DTF 135 III 315, 319 consid. 2.3) rispettivamente il debitore non può impedire il proseguimento della procedura con l’inoltro di un’azione di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, diversamente da quanto gli è concesso in caso di rigetto provvisorio fondato su un riconoscimento di debito (Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 80);
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o - come nella fattispecie - di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che il convenuto ha sollevato solo questioni di merito e non si è avvalso di nessuna delle suddette eccezioni;
che tuttavia per le spese di sollecito di fr. 50.-- non risulta agli atti alcun titolo di rigetto, mentre gli interessi di mora vanno riconosciuti con decorrenza dal 7 ottobre 2011, ritenuto che con scritto del 20 settembre 2011 l’istante ha concesso al convenuto un termine di 15 giorni per saldare il suo debito nei suoi confronti (doc. 4);
che il reclamo va quindi parzialmente accolto e il dispositivo della decisione riformato tenendo conto anche delle precedenti considerazioni in merito al titolo di rigetto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 27 dicembre 2012 del Giudice di pace del circolo della Magliasina (inc. n. __________) è così riformato:
“1. L’istanza presentata l’8 novembre 2012 dall’CO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’1. dicembre 2011/24 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 1440.-- oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011.”
II. La tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 200.-- per ripetibili.
III. Notificazione:
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– RE 1; – PA 1.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1490.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).