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Incarto n. |
Lugano SL/ww/jm |
In nome |
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Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 26 giugno 2013 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione d’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo emesso il 9/10 luglio 2012 dal Tribunale di Sondrio oltre al rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 31 maggio/3 giugno 2013 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 29 ottobre 2013 (inc. __________), ha così stabilito:
“1. L’istanza di exequatur è accolta e di conseguenza il decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale di Sondrio è riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera.
2. L’istanza di rigetto è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva.
3. Le spese e la tassa di giustizia per il dispositivo n. 1 per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
4. Le spese e la tassa di giustizia per il dispositivo n. 2 per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
5. omissis.”
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 11 novembre 2013 ne postula la riforma nel senso di annullarla e respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione e, rispettivamente, con successivo reclamo del 2 dicembre 2013, di respingere l’istanza di exequatur, spese, tassa di giustizia e ripetibili di primo e secondo grado a carico della società istante;
premesso che entrambi i reclami non hanno fatto oggetto di notificazione all’istante;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 31 maggio/3 giugno 2013 dell’UE di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per: 1) fr. 29'000.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012 e
2) fr. 1'250.– oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2012. Quale titolo di credito l’interessata ha indicato: “1-2) Decreto ingiuntivo del tribunale di Sondrio (Italia) no. __________ del 09/10.07.2012” (doc. C). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo oltre alla dichiarazione di exequatur in Svizzera del decreto ingiuntivo medesimo.
B. L’istante fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 (__________) con cui il Tribunale di Sondrio ha fatto obbligo al convenuto di pagarle la somma capitale di € 22'068.81 pari a fr. 27'014.43 (doc. D), spese procedurali per complessivi € 931.– pari a fr. 1'139.64 (doc. E) oltre gli interessi legali per mora (doc. B pag. 6). Di fatto il credito corrisponde al saldo ancora scoperto a favore dell’istante in relazione ad un contratto di fornitura e messa in opera di arredi – eseguita tra il 2010 e il 2011 – per un ufficio a __________ di cui il convenuto risulta proprietario.
C. Al contraddittorio del 6 settembre 2013 la procedente ha confermato la sua istanza di rigetto definitivo dell’opposizione e ha pro-dotto l’originale del decreto ingiuntivo (doc. F) oltre all’attestato di cui all’art. 54 CLug stilato in base al formulario di cui all’allegato V della medesima convenzione (doc. G).
Il convenuto ha avversato la richiesta. A parer suo il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 era stato dichiarato immediatamente esecutivo e il 18 agosto 2012, ovvero prima dello scadere del termine di opposizione, assortito della relativa formula ufficiale. Quale provvedimento cautelare pertanto, in ossequio alla recente giurisprudenza del Tribunale federale – segnatamente DTF 139 III 232 – non costituiva una decisione giusta l’art. 32 CLug. Nulla poi la competenza del Tribunale di Sondrio visto che l’escusso risiedeva dal 2004 in Svizzera, altresì luogo di situazione del suo ufficio. Peraltro, il decreto ingiuntivo nemmeno gli era stato validamente notificato.
In replica e duplica, dandosi atto che il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo il 18 agosto 2012, le parti hanno confermato il rispettivo antitetico punto di vista.
D. Con decisione 29 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio, rigettando in via definitiva l’opposizione sollevata dal convenuto. Certo il decreto ingiuntivo era stato dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione. Nondimeno, accertata l’assenza di opposizione, esso era stato dichiarato definitivo da quel tribunale con attestazione giusta l’art. 647 CPCit. Pacifico quindi che si trattava di una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug riconoscibile ed eseguibile. Le condizioni di autenticità dell’art. 53 n. 1 CLug erano soddisfatte dall’esemplare in originale prodotto all’udienza. Inoltre, data la regolare notifica al convenuto, neppure vi era motivo di rifiuto giusta l’art. 34 CLug. Infine, l’incompetenza del tribunale italiano avrebbe semmai dovuto essere eccepita impugnando il decreto ingiuntivo in Italia.
E. Con reclamo dell’11 novembre 2013 il convenuto postula la riforma della decisione pretorile nel senso di annullarla e respingere l’istanza di rigetto definitivo. Con successivo reclamo 2 dicembre 2013 egli auspica la reiezione dell’istanza di exequatur. Il reclamante fonda entrambi i ricorsi su motivi identici e afferma che, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sondrio è un provvedimento cautelare che, come tale, secondo la recente prassi del Tribunale federale, esula dal concetto di decisione dell’art. 32 CLug, senza riguardo al mancato inoltro in Italia di un’opposizione. L’interessato non propone invece più censure in relazione alle modalità di notifica del decreto ingiuntivo e alla competenza del tribunale italiano.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
1.1. I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo andrebbe esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza italiana – la decisione impugnata non ha su questo punto carattere solo pregiudiziale e verte su una questione di diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), ovvero su un contratto di fornitura e messa in opera di arredi per ufficio – e dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizione. In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Ci si può del resto chiedere se l’art. 48 LOG non disciplini una questione di organizzazione puramente interna del Tribunale d’appello, ritenuto che per le parti costituisce un’unica entità (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 1.2).
1.2. La decisione impugnata è stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, rispettivamente 251 lett. a CPC). Nella misura in cui intende contestare sia la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione sia la pronuncia di exequatur della decisione estera, l’escusso deve proporre reclamo entro il termine di un mese (art. 327a cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug; CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172 consid. 4.1c). Ciò detto, a fronte di un giudizio notificato il 29 ottobre 2013 e recapitato il successivo 31 ottobre (“Tracciamento degli invii” datato 13 novembre 2013), tanto il reclamo 11 novembre 2013 quanto – per effetto degli art. 142 cpv. 2 e 3 CPC – quello presentato il 2 dicembre 2013 risultano tempestivi e quindi, da questo punto di vista, ammissibili.
2. Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).
Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12) –in Italia in vigore dal 1° gennaio 2010 – che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436). L’azione sfociata nel decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio è stata proposta con “ricorso” depositato in cancelleria il 26 giugno 2012 (doc. F pag. 6). Risulta così pacifica, per effetto dell’art. 63 n. 1 CLug (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 3.3), l’applicabilità della nuova Convenzione del 2007, come rettamente ritenuto dal Pretore (decisione impugnata, pag. 2).
3. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172 consid. 4 con rinvio). Per contro, nella procedura di reclamo contro le decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione è possibile censurare, oltre all’applicazione del diritto, solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC) e non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC).
4. Il Pretore ha qualificato il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio di decisione secondo l’art. 32 CLug in quanto dichiarato definitivamente esecutivo dallo stesso tribunale in applicazione dell’art. 647 CPCit (decisione impugnata, pag. 4). Il reclamante obietta che quel decreto ingiuntivo non assurge a una decisione riconoscibile ed eseguibile in virtù della Convenzione di Lugano poiché, dichiarato immediatamente esecutivo in via provvisoria, ritenuto che la sua esecutività era poi stata definitivamente decisa il 18 agosto 2012 ovvero prima che scadesse il termine di opposizione (reclamo 11 novembre 2013 pag. 3 seg. e 2 dicembre 2013 pag. 3 seg.), diritto che così facendo sarebbe stato annichilito (loc. cit., pag. 4).
5. Il giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma anche se difetta uno dei presupposti per l’exequatur, segnatamente se il documento presentato non costituisce una decisione giusta l’art. 32 CLug (Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2a ed., 2011 n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; STF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).
5.1. Il decreto ingiuntivo italiano è una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug – passibile di essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera – se munito della dichiarazione di esecutività (STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1 e 4.2, pubbl. in: RtiD I-2011 pag. 783; STF 5A_611/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.1), e meglio quella di cui all’art. 647 CPCit, apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente (DTF 135 III 623 consid. 2.1; STF 5A_48/2012 del 3 luglio 2012 consid. 2.1.2; STF 5D_190/2013 del 3 febbraio 2014 consid. 5.2), o quella di cui agli art. 653 seg. CPCit, decretata in caso di rigetto o parziale accoglimento dell’opposizione oppure ancora per altri motivi, rispettivamente ancora quella di cui all’art. 648 CPCit (STF 4A_80 /2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.2), rilasciata in via provvisoria pendente un’opposizione (in tal senso pure Consolo, La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991, pag. 627).
5.2. Invece, non è una decisione giusta l’art. 32 CLug il decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo al momento della sua emanazione in applicazione dell’art. 642 CPCit (DTF 139 III 232) poiché, essendo pronunciato ab origine in forma esecutiva, non soddisfa il requisito del previo contraddittorio anche solo virtuale (Consolo, op. cit., pag. 626 seg.), impregiudicata la riconoscibilità ed eseguibilità in uno Stato estero – parte alla Convenzione – di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in via definitiva (Zucconi Galli Fonseca, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in: Rivista trim. di dir. e proc. civ. 2009, pag. 175 segg., 209).
6. Diversamente da quanto lascia intendere il reclamante, non è affatto vero che il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 18 agosto 2012 (sopra, consid. 4). Giova in effetti rilevare che il competente giudice ha emesso la sua ingiunzione ordinando all’escusso “di pagare immediatamente alla CO 1” (doc. F pag. 6) ed assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione per proporre opposizione (doc. F pag. 7). E il 18 agosto 2012, proprio in forza della citata provvisoria esecutività, il decreto è stato unicamente munito della formula esecutiva di cui all’art. 475 comma 2 CPCit (doc. F pag. 7 sul retro in alto). Di seguito l’istante vi ha quindi redatto l’atto di precetto (doc. F, pag. 8) e ne ha chiesto la notifica congiunta (doc. F pag. 11) giusta l’art. 479 comma 3 CPCit – eseguita tramite la competente autorità giudiziaria cantonale ticinese (doc. F pag. 12 e 13) – invio giunto al convenuto il 17 settembre 2012 (doc. F pag. 14). La censura è quindi infondata.
A torto egli rimprovera altresì il Pretore per avere fatto affidamento sulla sua mancata opposizione, giungendo persino a sostenere che la provvisoria esecutività avrebbe di fatto annullato quel suo diritto (sopra, consid. 4). Anzitutto la pronuncia giusta l’art. 642 CPCit non invalida il decorso del termine per proporre opposizione come si evince da una mera lettura del relativo testo di legge (comma 1 in fine). Annesso al decreto ingiuntivo vi è poi l’attestato 20 febbraio 2013 del funzionario giudiziario che a “richiesta verbale della parte, esaminati gli atti e i registri d’ufficio” ha certificato “che avverso il retroesteso decreto ingiuntivo, alla data odierna, non risulta proposta opposizione” (doc. F pag. 15 in alto), vidimato il 6 marzo 2013 dal Presidente del Tribunale __________ – giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (cfr. la firma nel doc. F pag. 6) – il quale “accertata la regolarità della notifica” ha infine dichiarato “definitivamente esecutivo il retroesteso decreto ingiuntivo” (doc. F pag. 15 in basso). Di modo che, nella misura in cui ne ha desunto che si trattava della dichiarazione di esecutività giusta l’art. 647 CPCit (sopra, consid. 4), il Pretore non è incorso in un errata applicazione del diritto. A ben vedere, del resto, il reclamante nemmeno contesta questa sua conclusione. Motivo per cui, sotto questo profilo, il reclamo risulterebbe finanche immotivato.
7. Fondati sugli stessi motivi (sopra, consid. E) entrambi i reclami 11 novembre e 2 dicembre 2013 vanno respinti poiché manifestamente infondati (art. 322 cpv. 1 CPC), con piena conferma della decisione pretorile. La tassa di giustizia calcolata tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug, 14 LTG, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (Domej, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2a ed., 2011, n. 3 segg. ad art. 52; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 22 ad art. 52) segue la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili all’istante, cui i ricorsi non sono stati notificati.
Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 30'250.–.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80 LEF; 32 segg. CLug; 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC; 14 LTG, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, i reclami 11 novembre e 2 dicembre 2013 sono entrambi respinti.
2. La tassa di giustizia, di fr. 350.– per entrambi i reclami, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'250.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).