Incarto n.
14.2013.205

Lugano

9 dicembre 2013

FP/b/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14 novembre 2013 da

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’avv. Gabriele Ferrari, studio legale Ferrari Partner,  

 

 

contro la decisione emanata il 31 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.3565) promossa nei suoi confronti con istanza del 29 agosto 2 013 da

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

 

premesso che con ordinanza presidenziale del 15 novembre 2013 al reclamo non è stato accordato effetto sospensivo, 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello;

 

                                  che inoltrato il 14 novembre 2013 contro una decisione emanata il 31 ottobre 2013 e notificata/recapitata il 4 novembre successivo, (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo - il cui termine per presentarlo ha iniziato a decorrere dal 5 novembre 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) - è tempestivo, e quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che il reclamo parrebbe incentrato sulla pretesa violazione del diritto federale, segnatamente dell’art. 80 cpv. 1 LEF;                                                                  

 

                                  che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF  se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

 

                                  che, nella fattispecie, la sentenza di divorzio emanata il 10 ottobre 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, con la quale è stata omologata la convenzione regolante le conseguenze accessorie al divorzio, costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo  dell’opposizione nella misura in cui - per quanto qui di rilievo - il convenuto (qui reclamante) si era impegnato a versare alla moglie (qui istante) al momento del decesso del padre l’importo di USD 283'000.--, ossia la somma posta in esecuzione per fr. 271'819.-- (doc. B, punto 5 pag. 7);

 

                                  che, del resto, l’insorgente non lo contesta nel principio, proponendosi tuttavia di opporsi all’istanza, asserendo anzitutto di non essere più vincolato alla menzionata convenzione avendo il suo legale in data 29 aprile 2013 (doc. 4) notificato formale disdetta della citata pattuizione conformemente ai dispositivi dell’art. 31 CO;

 

                                  che, assevera il reclamante, la convenzione è viziata da dolo, subordinatamente da errore essenziale in quanto la sua ex moglie le  aveva sottaciuto la volontà di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti con i figli dopo il divorzio;

 

                                  che approfittando del fatto di essersi recata con i figli di 9 e di 6 anni per l’appunto negli Stati Uniti, suo paese d’origine, con l’accordo di trascorrervi soltanto le vacanze, in modo che i figli potessero al rientro concludere gli studi a Lugano, l’istante - sempre secondo il reclamante - non ha mantenuto tale impegno, circostanza che lo ha spinto il 18 giugno 2013 a inoltrare alla Pretura di Lugano un’istanza di revisione della sentenza di divorzio (doc. 2), che se accolta comporterebbe l’annullamento della relativa  convenzione, segnatamente il decadimento dell’obbligo di versare la somma posta in esecuzione;

 

                                  che, come però giustamente rilevato dal Pretore, l’art. 331 CPC cpv. 1 CPC dispone che la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata -  e quindi anche della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio che ne costituisce sua parte integrante - a meno di differirne l’esecutività ex art. 331 cpv. 2 CPC, ciò che però non è avvenuto e nemmeno la parte convenuta lo ha sostenuto;

 

                                  che, di conseguenza, il reclamante - limitatosi per di più a mere allegazioni di parte sull’argomento - non può trarre giovamento, nella presente causa di rigetto definitivo dell’opposizione, dalla richiesta di revisione della sentenza di divorzio, come pure dal preteso dolo, rispettivamente dal preteso errore essenziale di cui sarebbe rimasto vittima;

 

                                  che il gravame non è dipoi destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il reclamante reitera nel sostenere che l’impegno al versamento dell’importo di fr. USD 283’000.-- era condizionato, sì alla morte del padre, ma anche all’ottenimento di parte della successione nel caso di decesso del genitore, circostanza quest’ultima non avveratasi, dato che egli non ha ricevuto nulla dall’eredità paterna;

 

                                  che l’argomento sfiora la disinvoltura, ove solo si consideri che il punto 5 della convezione non menziona che il versamento di USD 283’000.- fosse subordinato al verificarsi della condizione pretesa nel gravame;

 

                                  che in base all’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione; 

 

                                    che il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni;

 

                                    che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, proposto senza forza argomentativa;

 

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

  

 

pronuncia:

 

 

 

                               1.  Il reclamo è respinto.

 

                               2.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

-     ;

-     .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 271'819.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).