Incarto n.
14.2013.206

Lugano

10 dicembre 2013

B/fp/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 24 luglio 2013 da

 

 

 

 

contro

 

 

 

 RE 1 

 

 

 

 

 

istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del

6 novembre 2013 (SO.2013.3111) ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, a far tempo

     da giovedì 7 novembre 2013 alle ore 10.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 15 novembre 2013 ne postula l’annullamento;

 

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato;

 

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 18 novembre 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 806.50 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.    All’udienza di discussione del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.

 

C.  Con decisione del 6 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 7 novembre 2013 alle ore 10.00.

 

                            D.  Con il reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo un estratto bancario relativo al pagamento, avvenuto il 15 novembre 2013, di fr. 1'750.-- a favore dell’esecuzione in oggetto n. 1602597 e di altri crediti della procedente. Il reclamante chiede poi che gli venga concessa la possibilità di saldare tutte le rimanenti esecuzioni entro tre mesi.  

 

Considerando

 

in diritto:

 

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                               

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

 

b)    Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto un estratto bancario del 15 novembre 2013 relativo al versamento di fr. 1’750 a saldo, tra l’altro, dell’esecuzione n. 1602529 promossa dall’istante,  per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 4 dicembre 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di

                                  fr. 47'045.30. Orbene, nonostante che dieci sono state pagate, che in ulteriori dieci è stata interposta opposizione e che in due il precetto non è ancora stato notificato, determinante è che nell’anno in corso in quattro procedure è già stata emessa la comminatoria di fallimento, di cui in una per un importo elevato. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del reclamante non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. D’altro canto la solvibilità deve essere resa verosimile entro il termine di reclamo, per cui al convenuto non possono essergli concessi i tre mesi di tempo richiesti per saldare le esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento RE 1 non può essere annullato.

 

 

                             2.  Il reclamo va pertanto respinto.

                                  Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                  La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                                  Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da

 

                                  giovedi 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.

 

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                  carico di RE 1

     

                             3.  Notificazione:

                               

                               

                                  ;

                               

                                  .                           

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).