Incarto n.
14.2013.209

Lugano

18 novembre 2013

FP/b/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30 ottobre 2013 da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emanata il 21 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 324) promossa nei suoi confronti con istanza dell’11 luglio 2013 da

 

 

 

CO 1 TG

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che contro le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 CPC);

 

                                  che inoltrato il 30 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 21 ottobre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che l’insorgente non solo non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ma non spende una sola riga per spiegare perché egli si propone di opporsi alla decisione con la quale il Giudice di pace del circolo di Vezia, accogliendo l’istanza della creditrice, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata al precetto esecutivo in rassegna ritenendo che la fattura finale del 17 ottobre 2012, emessa ai sensi della conferma d’ordine n. 120341 dell’8 maggio 2012, debitamente sottoscritta dal convenuto, costituisce un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e non ritenendo sufficientemente verosimili le eccezioni liberatorie ex art. 82 cpv. 2 LEF dello stesso convenuto;

 

                                  che con il suo reclamo l’escusso si limita infatti solo a manifestare l’ intenzione di impugnare il giudizio di primo grado, senza però  in seguito illustrarne le ragioni, il che è contrario all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo, da presentare per scritto all’autorità giudiziaria superiore, deve essere anche motivato;  

 

                                  che di fatto proposto come mera dichiarazione di ricorso, il reclamo  sfugge a disamina e va, pertanto, dichiarato inammissibile;

 

                                  che non si riscuotono spese in esito al presente giudizio;

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                             1.  Il reclamo è inammissibile.

 

                             2.  Non si prelevano spese.

 

                             3.  Notificazione a:                                                  

         

-;

-.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Vezia.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'188.05 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).