|
|
|
|
|
|||
|
Incarto n. |
Lugano B/ww/fb
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|
|||||
|
|
||||||
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’8 ottobre 2013 da
|
|
CO 1 rappr. da RA 1 |
|
|
|
contro |
|
|
|
|
|
|
|
RE 1
|
||
|
|
|
|
|
istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza del 7 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, _____, a far tempo
dal giorno di lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 20 novembre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;
premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 26 novembre 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'069.05;
che all’udienza di discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso;
che con decisione del 7 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00;
che con il reclamo RE 1 asserisce di avere provveduto il 20 agosto 2013 a pagare un primo acconto di fr. 3'000.--, per cui l’importo ancora scoperto ammonta a fr. 10'069.05 tutto incluso e di essere intenzionata a pagare tutti i suoi debiti entro breve;
che la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
- il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
- l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore;
- che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;
che con il reclamo RE 1 non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF) per cui, non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il fallimento di cui trattasi non può essere annullato;
che il reclamo va pertanto respinto;
che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato;
che la tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC) e alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato;
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Cresciano, a far tempo da
martedì 21 gennaio 2014 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
|
|
- - - Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
|
|
|