Incarto n.
14.2013.216

Lugano

19 febbraio 2014

B/ww/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 20 agosto 2013 da

 

 

CO 1,

patrocinato dall’avv. PA 1

 

 

contro

 

 

 

PI 1

 

 

 

 

 

sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 7 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.3404) ha così deciso:

 

“1.   È pronunciato il fallimento di PI 1., London, succursale di Lugano, a far tempo da venerdì 8 novembre 2013 alle ore 10.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Decisione impugnata da RE 1 con reclamo del 5 dicembre 2013, con

cui chiede di accertare la nullità della procedura esecutiva n. __________ promossa

da CO 1 rispettivamente di annullare la dichiarazione di fallimento

della succursale di Lugano di PI 1, con protesta

di spese e ripetibili;

 

lette le osservazioni del 17 gennaio 2014 di controparte così come la relativa

replica rispettivamente duplica;

 

premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 12 dicembre 2013

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ del 26 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha chiesto il fallimento di PI 1, per il mancato pagamento di fr. 309'676.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti, allegando il relativo precetto esecutivo rispettivamente la relativa comminatoria di fallimento emessa il 26 aprile 2013;

 

che all’udienza di contraddittorio del 23 ottobre 2013 nessuno è comparso;

 

che con decisione del 7 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di PI 1, succursale di Lugano, a far tempo da venerdì 8 novembre 2013 alle ore 10.00;

 

che con reclamo del 5 dicembre 2013 RE 1, a suo tempo iscritto a registro di commercio in qualità di direttore della succursale dell’escussa, sostiene, tra l’altro, che nella fattispecie non è stato ossequiato il termine di sei mesi previsto dall’art. 40 cpv. 1 LEF, durante i quali le persone iscritte a registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento anche dopo la loro cancellazione, se entro il predetto termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione;

 

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza; che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett. b n. 7 CPC), ritenuto che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

che la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;

 

che, con decisione di data odierna, il vicepresidente di questa Camera, quale autorità di vigilanza, ha annullato d’ufficio la comminatoria di fallimento emessa il 26 aprile 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di PI 1., Londra, la succursale luganese di quest’ultima, cancellata dal registro di commercio, non essendo soggetta alla procedura di fallimento (cfr. inc. CEF VIG 15.2014.16);

 

che, in mancanza di una valida comminatoria, la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di PI 1, succursale di Lugano, diviene nulla;

 

che, stante le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia di prima e seconda sede così come le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano relative alla procedura di fallimento, e meglio quelle originate dalla comminatoria di fallimento e quelle successive alla medesima;

 

che rilevata la cancellazione dal registro di commercio di PI 1., succursale di Lugano, e a prescindere dal fatto che l’esito di questa procedura è conseguenza dell’annullamento della comminatoria di fallimento, a RE 1 non può essere riconosciuta alcuna funzione nell’ambito della società radiata, e pertanto nemmeno la legittimazione ricorsuale, sicché non gli possono essere attribuite ripetibili;

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

                             1.  La dichiarazione di fallimento del 7 novembre 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2013.3404), nei confronti di PI 1, succursale di Lugano, è annullata.

 

                             2.  I dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata sono annullati.

 

                             3.  L’Ufficio esecuzione di Lugano per la comminatoria di fallimento e l’Ufficio fallimenti di Lugano per gli atti successivi alla stessa non preleveranno spese.

 

                             4.  Non si prelevano spese per il presente giudizio e non si assegnano ripetibili.

 

                             5.  Notificazione a:

 

-;

-;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano;

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                  La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).