Incarto n.
14.2013.218

Lugano

13 febbraio 2014

LS/ww/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione promossa con istanza 5 novembre 2013 da

 

 

 

CO 1

(rappresentata dal suo presidente RA 2)

 

 

contro

 

 

RE 1

(rappresentato da RA 1)

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 10/12 settembre 2013 dellUE di Lugano;

 

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Sessa con decisione 27 novembre 2013 (inc. __________) ha così stabilito:

 

 “1. Listanza è accolta; lopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via provvisoria per fr. 884.45 + interessi al 5% dal 06.07.2013, fr. 5.– tassa dincasso e fr. 53.– di spese esecutive.

 2.  La tassa di giustizia di fr. 150.– anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 25.– di indennità.

 3.  omissis”.

 

 

Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 12 dicembre 2013 ne postula la riforma nel senso di respingere listanza e mantenere lopposizione, protestate spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;

 

preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 13 gennaio 2014 la società istante ne propone la reiezione;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ datato 10/12 settembre 2013 dellUE di Lugano, la società CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 884.45 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2013, indicando quale titolo di credito: “Rendiconto finale salari percepiti dal Signor RE 1 per il periodo che va da settembre 2012 a febbraio 2013, con saldo finale a ns. favore”. Interposta tempestiva opposizione, listante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

 

 

                                  B.   In sostanza listante, società che si occupa di impianti elettrici e telematici e che è parte al Contratto collettivo (CCL) per il ramo svizzero dellinstallazione elettrica e dellinstallazione delle telecomunicazioni, si professa creditrice dellescusso – rimasto alle sue dipendenze in ragione di un 80% dopo la scadenza del contratto di apprendistato permettendogli di ripresentarsi allesame teorico finale per un secondo tentativo – di una quota parte di salario versatagli in eccedenza.

                                         Invitato dal Pretore a presentare le proprie osservazioni scritte in applicazione dellart. 253 CPC, lescusso ha avversato la richiesta di rimborso, precisando di avere concordato con listante, alla fine del contratto di tirocinio, la continuazione del lavoro in veste di aiuto montatore elettricista nella misura del 100%, attività lavorativa per la quale appunto era stato integralmente retribuito.

 

 

                                  C.   Con decisione 27 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo di Sessa ha accolto listanza respingendo lopposizione in via provvisoria. Il primo giudice ha rilevato che, a fronte nei mezzi di prova prodotti dallistante, le obiezioni dellescusso non giustificavano né il mancato pagamento dellimporto posto in esecuzione né inficiavano il titolo di credito agli atti. 

 

 

                                  D.   Con il reclamo in esame il convenuto chiede di respingere listanza e mantenere lopposizione. Il reclamante si duole di un errata applicazione del diritto e di un accertamento manifestamente errato dei fatti, giacché non esiste alcun titolo qualificabile di riconoscimento di debito. 

                                         Listante ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà nel seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo lart. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra laltro – le decisioni inappellabili di prima istanza in tema – per quanto qui dinteresse – di rigetto dellopposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per linoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Uneventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sullimpugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Giusta lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti. Inoltre, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né lallegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Ciò detto – e diversamente da quanto pretende listante (risposta al reclamo, pag. 1 nel mezzo) – presentato il 12 dicembre 2013 (timbro sulla busta d’invio originale) avverso la decisione 27 novembre 2013, notificata il successivo giorno 29 novembre (copia busta dintimazione) e recapitata al convenuto il 2 dicembre 2013 (estratto “Track&Trace” del 6 dicembre 2013), il reclamo risulta tempestivo.

 

                                         Limpugnazione è stata notificata allistante l8 gennaio 2014, di modo che anche la risposta al reclamo 13 gennaio 2014 è in sé ammissibile. Per il divieto di cui allart. 326 cpv. 1 CPC vanno per contro estromessi dallincarto i nuovi documenti (doc. A, E, F, H, I e L [correttamente: H]) che laccompagnano insieme alle correlate allegazioni, ritenuto come i doc. B, C, D e G fanno già parte del fascicolo processuale.

 

 

                                   2.   Nel presente caso il reclamante lamenta linesistenza di un valido titolo di credito e quindi di un riconoscimento di debito. Come si dirà nel seguito, a ragione.

 

                                         Per lart. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dellopposi-zione. Il giudice del rigetto accerta dufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nellistanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Lesigibilità della pretesa deve essere già realizzata il giorno della notificazione del precetto esecutivo allescusso (Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82).

 

 

                                   3.   Invano listante fonda la sua pretesa sul rapporto di lavoro che lo ha legato allescusso dal 1° settembre 2012 a fine febbraio 2013 (tabella stipendi 2012/ 2013), ovvero una volta scaduto il contratto di tirocinio (lettera del 3 maggio 2013 CO 1 /RE 1). Certo un contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 126 ad art. 82). Ma, a parte il fatto che – per ammissione dellistante medesima – nemmeno “esiste un contratto scritto e firmato tra la nostra azienda ed il Signor RE 1” (complemento  12 novembre 2013 allistanza di rigetto, pag. 1), giova qui evidenziare che lo stesso rappresenterebbe semmai un riconoscimento di debito a carico del datore di lavoro – quale appunto è la società procedente – per la somma dovuta a titolo di stipendio e non già del lavoratore. Di modo che quel rapporto contrattuale non può legittimare questultima a ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione che lescusso ha sollevato allesecuzione promossa nei suoi confronti per pretese salariali versate in eccedenza.

 

                                         A ben vedere, rivendicando la retrocessione di salari versati nella misura di fr. 884.45 oltre il dovuto (tabella stipendi 2012/ 2013) a motivo che lescusso sarebbe stato assunto a tempo parziale (80%: complemento 12 novembre 2013 allistanza di rigetto, pag. 1), di fatto la stessa società procedente ammette in modo implicito che per quel corrispondente importo un contratto nemmeno esiste. In assenza di una causa contrattuale il credito posto in esecuzione potrebbe semmai rientrare nella fattispecie dellindebito arricchimento giusta lart. 62 segg. CO (Schulin, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., 2007, n. 38 ad art. 62). Ora, sotto questo profilo, chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi daver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63 cpv. 1 CO). Una siffatta pretesa può nondimeno essere avanzata e, qualora il presunto indebito creditore si opponga ad un rimborso, riconosciuta solo nellambito di una procedura ordinaria rispettivamente semplificata (a contrario art. 250 lett. a CPC), ciò che esclude a priori leventualità che ottenga tutela nel contesto di una mera procedura di rigetto provvisorio dellopposizione, listante dovendosi per contro rivolgere al giudice di merito giusta lart. 79 LEF. In difetto di un valido riconoscimento di debito dellescusso, la censura risulta così fondata. Di qui, la conseguente riforma del giudizio pretorile.

 

 

                                   5.   Il reclamo va quindi accolto. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) del procedimento di reclamo seguono la soccombenza dellistante (art. 106 cpv. 1 CPC), obbligata a rifondere alla controparte unindennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). Lesito del giudizio odierno determina la nuova ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede. 

 

                                         Ai fini dellindicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 884.45.

 

 

                                        

Motivi per i quali,

 

 

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

 

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 27 novembre 2013 del Giudice di pace del circolo di Sessa (inc. __________) sono così riformati:

 

                                         1.  Listanza è respinta. Di conseguenza lopposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti di Lugano è mantenuta.

 

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 150.–, anticipata da CO 1, resta a suo carico. Questultima rifonderà inoltre a RE 1 fr. 25.– di indennità”.

 

 

                                   II.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante, va posta a carico di CO 1, obbligata a rifondere a RE 1 unindennità per ripetibili di fr. 50.–.

                                     

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.

 

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 884.45, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).