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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb |
In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 14 ottobre 2013 da
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RE 1, __________ RA 1 |
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contro |
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RE 1, __________
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istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del
27 novembre 2013 (inc. n. __________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da giovedì 28 novembre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo dell’11 dicembre
2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 18 dicembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 14'096.70 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 13 novembre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 27 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 28 novembre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 rileva che il suo debito nei confronti dell’istante non corrisponde a fr. 14'796.55, in quanto il 5 agosto 2013 ha effettuato un versamento di fr. 5'000.--. La reclamante asserisce di averne informato la creditrice e di essere in attesa di un suo riscontro per potere poi provvedere al saldo.
Considerando
in diritto:
1.La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
2. Con il reclamo RE 1 non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno ha quest’ultima ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il suo fallimento non può essere annullato.
3.Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 Lugano, a far tempo da
giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1
3. Notificazione a:
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-; -; - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).