Incarto n.
14.2013.220

Lugano

7 gennaio 2014 B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 19 settembre 2013 da

 

 

CO 1

 

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

RE 1

patrocinata dall’avv.  PA 1

 

 

 

 

istanza sulla quale il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza del

6 dicembre 2013 (inc. SO.2013.818) ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento della RE 1, _____, a far tempo

     dal giorno di venerdì 6 dicembre 2013 alle ore 14.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

9 rispettivamente complemento del 20 dicembre 2013 ne postula l’annullamento;

 

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo

stato saldato;

 

premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 18 dicembre 2013

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 


ritenuto

 

in fatto:

 

A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'427.20 oltre interessi e spese.

 

B.   All’udienza di discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso.

 

C.   Con decisione del 6 dicembre 2013 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

 

D.   Con il reclamo rispettivamente con il relativo complemento la convenuta sostiene di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, producendo un estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno al 20 dicembre 2013 (doc. 2).

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

 

                                                                                

                                   1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF lautorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  limporto dovuto è stato depositato presso lautorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                     

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che linsolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

 

b)   Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno al 20 dicembre 2013, da cui risulta che l’esecuzione in oggetto n. 896772, promossa dall’istante, è stata saldata il 12 dicembre 2013, per cui avendo provato di avere pagato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dal predetto estratto emerge che la reclamante ha saldato tutte le ulteriori 8 esecuzioni pendenti nei suoi confronti e che a suo carico non vi sono attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la convenuta dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

 

                                   2.   Il reclamo è accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

                                         A controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

pronuncia:

                                     

                                    I.    Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                     

                             1.  La dichiarazione di fallimento del 6 dicembre 2013 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, (inc. n. SO.2013.818), nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

 

                             2.  La tassa di giustizia di prima sede di fr. 50.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

 

                             3.  Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

 

                                   II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.                                  

 

 

                                  III.    Notificazione:

                                          - avv.   

                                          -  

                                          - Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

                                          - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

                                          - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

                                        

                                      Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).