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Incarto n. |
Lugano B/ww/fb |
In nome |
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Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 27 dicembre 2013 da
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RE 1
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nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 27 settembre 2013 promossa nei suoi confronti da |
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CO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ del 6/8 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per il pagamento di fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 7 luglio 2012 e di fr. 120'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza del 16 dicembre 2013
(inc. n. SO.2013.1071) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 120'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 27 dicembre 2013 postula il rinvio dell’incarto al Pretore del Distretto di Bellinzona,
affinché decida sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione di cui trattasi previa
convocazione delle parti a un’udienza per assumere la prova dell’interrogatorio
di CO 1;
lette le osservazioni del 3 febbraio 2014 di controparte;
premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 30 dicembre 2013 al
reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A.Con precetto esecutivo n. __________ del 6/8 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 7 luglio 2012 e di fr. 120'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013, indicando quale titolo di credito: ”Contratto di compravendita di azioni al portatore del 7 settembre 2012”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Nel dicembre del 2010 CO 1 ed RE 1 hanno acquistato rispettivamente da __________ P__________ e da __________ P__________ 15, rispettivamente 51 azioni al portatore della F__________ __________. CO 1 si è obbligata a pagare a __________ P__________ per le 15 azioni acquistate un prezzo complessivo di fr. 150'000.--, impegnandosi a versarle fr. 15'000.-- al momento della firma del contratto e l’ammontare residuo di fr. 135'000.-- in nove rate annue di fr. 15'000.-- ciascuna, la prima al più tardi entro il 31 dicembre 2011. In caso di mora nel pagamento di una rata l’ammontare residuo sarebbe divenuto interamente esigibile (doc. C). Con un successivo contratto di compravendita sottoscritto dalle parti il 7 settembre 2012 CO 1 ha venduto a RE 1 le predette 15 azioni al portatore della F__________ al prezzo complessivo di fr. 122'500.--, di cui fr. 2'500.-- da pagare alla sottoscrizione del contratto e i rimanenti fr. 120'000.-- in 8 rate annue di fr. 15'000.-- cadauna, la prima al più tardi entro il 31 dicembre 2012 e poi successivamente sino ad estinzione del debito. L’accordo prevedeva la possibilità per l’acquirente di pagare le rate direttamente a CO 1 e in alternativa di versarle con effetto liberatorio sul conto di CO 1. In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata, le parti hanno concordato l’immediata esigibilità dell’intero importo residuo con interessi moratori del 5% senza necessità d’interpellazione (doc. D).
In seguito alla notifica, avvenuta il 18 gennaio 2013, di un precetto esecutivo da parte di __________ P__________ per l’importo di fr. 120’0000.--, pari al prezzo delle azioni rimasto scoperto (doc. E), CO 1 ha chiesto a più riprese a RE 1 il pagamento dell’importo di fr. 120'000.--, fondando la sua richiesta sul contratto di compravendita da loro sottoscritto il 7 settembre 2012 e in seguito ha promosso nei suoi confronti l’esecuzione in oggetto (doc. da F a I).
Con scritto del 21 novembre 2013 l’istante ha ridotto la sua pretesa di fr. 2'500.--.
C. Con osservazioni del 15 novembre 2013 il convenuto ha contestato l’istanza, rilevando di essere stato fidanzato con CO 1 per 7 anni e che la loro relazione si era interrotta nel dicembre 2011/gennaio 2012. Da questa separazione era poi scaturito l’accordo di trasferimento del contratto di compravendita di CO 1 con __________ P__________ a lui alle stesse condizioni. In seguito ad una lite sorta con i coniugi Procaccini in merito all’acquisto delle azioni della F__________, si era impegnato e aveva confermato all’istante la sua intenzione di tenerla indenne da qualsivoglia pretesa dei coniugi P__________, assicurandole che avrebbe preso a suo carico l’assistenza e la tutela dei suoi interessi, nonché il pagamento di quanto sarebbe eventualmente stata condannata a versare. Il convenuto ha rilevato che, vista la loro particolare relazione, questo accordo era intervenuto tra loro personalmente e verbalmente, per cui ha chiesto l’interrogatorio di CO 1.
D. Con decisione del 16 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza, avendo ritenuto il contratto di compravendita di azioni sottoscritto dalle parti il 7 settembre 2012 valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (doc. D). Il primo giudice ha respinto la domanda d’interrogatorio dell’istante formulata dal convenuto, rilevando che nella procedura sommaria la prova doveva essere addotta mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC) e che altri mezzi di prova potevano essere ammessi solo se fossero risultati adempiuti i presupposti di cui all’art. 254 cpv. 2 CPC. Ha poi ritenuto che il preteso accordo tra le parti, concluso solo verbalmente, la conferma scritta di ciò nello scritto del 5 marzo 2013 del patrocinatore del convenuto (doc. G) e il fatto che all’istante non era stato chiesto il pagamento di quanto pattuito nell’accordo con __________ P__________ non costituivano riscontri sufficienti a infirmare il riconoscimento di debito contenuto nel contratto di compravendita di azioni sottoscritto dal convenuto (doc. D).
E. Con il reclamo RE 1 rileva che nell’ambito della vendita delle 15 azioni della F__________ da parte di __________ P__________ all’istante, vi era il rischio che __________ P__________ ne chiedesse il pagamento, per cui agli si era impegnato e aveva confermato la propria intenzione alla procedente di tenerla indenne da qualsiasi eventuale pretesa dei P__________, assicurandole altresì che avrebbe preso a carico anche l’assistenza e la tutela dei suoi interessi, nonché il pagamento di quanto l’istante sarebbe eventualmente stata condannata a versare. Il reclamante puntualizza che l’accordo con CO 1 era intervenuto tra loro personalmente e verbalmente e che era stato confermato con lo scritto del suo patrocinatore del 5 marzo 2013 (doc. G). Secondo il convenuto, l’istante ha confermato quanto concordato, nel senso che essa vuole essere semplicemente tenuta indenne, che nulla ha da chiedere a lui e che nulla vuole dare a __________ P__________. Il reclamante rileva che a questo scopo aveva chiesto la convocazione delle parti a un’udienza di discussione, durante la quale CO 1 potesse essere interrogata. Questa richiesta è stata ingiustamente negata dal Pretore in violazione dell’art. 256 CPC, per cui l’incarto gli va rinviato, affinché proceda all’interrogatorio di CO 1 e poi decida in merito all’istanza.
Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'errata applicazione del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
2.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
2.2. Il contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile, allorquando il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a cantanti (sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin, op. cit., n. 98 segg. e n. 113 ad art. 82).
2.3. Il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti 7 settembre 2012, con cui l’istante ha venduto al convenuto 15 azioni al portatore della F__________ per un importo complessivo di fr. 122'500.-- costituisce, in via di principio, un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione ridotto a fr. 120'000.--, atteso che in seguito al ritardo da parte del convenuto con il pagamento della prima rata, l’intero importo è divenuto esigibile.
2.4. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
2.5. Il convenuto sostiene l’esistenza di un accordo concluso “personalmente e verbalmente” tra le parti, secondo il quale avrebbe “tenuta indenne l’istante da qualsivoglia pretesa dei P__________”, per cui CO 1 si era impegnata a non procedere nei suoi confronti, prima di essere condannata a pagare a __________ P__________ quanto concordato.
Dalla documentazione agli atti si evince che con la risposta del 5 marzo 2013 alla prima richiesta di pagamento formulata dall’istante (doc. F e G), il convenuto, tramite il suo patrocinatore, si è limitato ad asserire che in caso l’istante avesse insistito con la sua richiesta di pagamento, non le avrebbe più dato alcun aiuto o assistenza nella vertenza con i coniugi P__________. Dal predetto scritto non emerge alcun accenno a un accordo verbale, secondo il quale l’istante si sarebbe impegnata a non procedere all’incasso della propria pretesa nei confronti del reclamante. La procedente ha poi fatto spiccare nei confronti del convenuto il precetto esecutivo in oggetto per l’incasso del prezzo d’acquisto delle azioni, presentando poi la relativa istanza di rigetto dell’opposizione, mentre il convenuto nemmeno nelle sue osservazioni del 5 novembre 2013 alla predetta istanza ha rinviato all’asserito accordo concluso verbalmente tra le parti. Orbene queste circostanze portano a ritenere la tesi sostenuta dal reclamante inverosimile e pretestuosa, per cui il Pretore ha correttamente rinunciato a interrogare CO 1 e respinto le allegazioni del convenuto non essendo state rese verosimili sulla base di sufficienti riscontri oggettivi ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
Il rifiuto di assumere la prova va confermato anche in considerazione del fatto che la procedura sommaria dovrebbe rappresentare l’apice della destrutturazione processuale e caratterizzarsi per informalità e celerità, anche perché di principio la decisione pronunciata in esito alla stessa ha carattere meramente provvisorio. La conseguenza di questo precetto a livello di procedura probatoria è la tradizionale limitazione dei mezzi di prova, che all’art. 254 CPC privilegia dunque la prova documentale, e il grado probatorio limitato alla verosimiglianza che ne consegue necessariamente (Trezzini, op. cit., art. 254 pag. 1126/1127). Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto d’un lato che le allegazioni dell’istante e i documenti da prodotti dall’istante erano sufficienti, e dall’altro ha considerato che le eccezioni sollevate dal convenuto erano da rendere verosimili mediante documenti, escludendo la prova dell’interrogatorio non essendo dati gli estremi richiesti dall’art. 254 CPC per ammetterla. Considerato che gli argomenti sollevati dal convenuto attengono in realtà al merito della questione, la decisione del Pretore di non assumere le relative prove non è contraria al diritto né è fondata su un manifestamente errato accertamento dei fatti.
3. Ne discende che il reclamo va respinto.
Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 120'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).