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Incarto n. |
Lugano LS/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 18/settembre/21 novembre 2012 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 21 maggio/28 agosto 2012 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Giudice di pace __________, con decisione 23 gennaio 2013 (inc. 249/C/12/S), ha così stabilito:
“1. L'istanza è accolta.
L'opposizione interposta dalla parte convenuta al Precetto esecutivo No. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è respinta in via definitiva limitatamente a Fr. 2'135.80, più interessi al 5% dal 15 luglio 2010, più Fr. 140.00 di tasse di giudizio, più Fr. 80.00 di ripetibili.
2. La tassa di giustizia da anticipare dalla parte istante di Fr. 160.00 è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà all'istante Fr. 80.00 di indennità.
3/4. omissis.”
Decisione impugnata dalla società convenuta che con reclamo 4 febbraio 2013 ne chiede la riforma nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione, protestate spese processuali e ripetibili di primo e di secondo grado;
richiamata la decisione presidenziale del 5 febbraio 2013 con cui al reclamo è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;
stabilito che nel termine impartito non è pervenuta alcuna risposta al reclamo da parte dell'istante;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 21 maggio/28 agosto 2012 dell'UE __________, CO 1 ha escusso la società RE 1, nella persona della sua socia gerente __________, per l'incasso della somma capitale di fr. 2'506.50. Quale titolo di credito ha indicato: “Rueckforderung von zuviel bezogenen Leistungen durch die CO 1, Artikel 29”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ha chiesto il rigetto in via definitiva.
B. L'istante fonda la pretesa sulla proposta di giudizio 19 ottobre 2011 con cui il Giudice di pace __________ ha condannato la società convenuta a pagarle fr. 2'135.80 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2010, quale rimborso di indennità di disoccupazione che erano state anticipate ai sensi dell'art. 29 LADI ad una sua ex dipendente in relazione al mese di marzo 2010.
C. La società convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte 11 e 12 dicembre 2012 evidenziando come l'attività lavorativa della sua ex dipendente fosse terminata il 27 febbraio 2010 e come, a quel momento, l'interessata fosse già attiva in seno ad una società propria. La proposta di giudizio del 19 ottobre 2011 era stata preceduta dall'udienza di conciliazione del 14 settembre 2011 cui lei non aveva potuto partecipare in quanto non le era stato possibile ritirare l'invio raccomandato 24 agosto 2011 contenente la relativa citazione. E tale spedizione non poteva beneficiare della finzione di notifica disposta dall'art. 138 cpv. 3 CPC. Peraltro, non era nemmeno data l'identità fra il titolo di rigetto e l'ammontare della pretesa posta in esecuzione. Nel merito poi, non vi erano gli estremi per un'applicazione dell'art. 29 LADI, le parti avendo appunto consensualmente posto fine al rapporto lavorativo il 27 febbraio 2010. Il 13 dicembre 2012 la società convenuta ha altresì trasmesso al Giudice di pace una sentenza del Tribunale federale che aveva negato ad una decisione la qualità di titolo di rigetto definitivo perché la parte convenuta non era stata citata regolarmente.
D. Con decisione 23 gennaio 2013 il Giudice di pace __________ ha accolto l'istanza, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 2'135.80 oltre interessi e accessori. Per l'art. 138 cpv. 3 CPC -a suo giudizio- la spedizione raccomandata valeva come notificata anche in caso di mancato ritiro, senza obbligo legale o d'uso di procedere ad un'ulteriore intimazione. In sede di procedura di rigetto definitivo dell'opposizione poi, la società convenuta non poteva eccepire il mancato ossequio dell'art. 138 cpv. 3 CPC, il giudice dovendosi in quel contesto limitare ad eseguire la relativa decisione emessa in procedura ordinaria. E, non vi era neppure modo di contestare il merito di una decisione passata in giudicato di modo che, in quanto riferite all'applicazione dell'art. 29 LADI, le censure della società escussa erano da respingere.
E. Con il presente reclamo la società convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione. A suo dire il titolo esecutivo su cui l'istante ha fondato la sua pretesa è nullo ed inefficace, poiché emesso nell'ambito di un procedimento di conciliazione viziato da gravi lacune formali. La citazione all'udienza di conciliazione era irregolare in quanto non rispettava le condizioni previste dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Conseguentemente, la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 non costituiva una decisione passata in giudicato e, quindi, non rappresenta un valido titolo di rigetto definitivo.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Ciò detto, la decisione 23 gennaio 2013 è stata notificata il medesimo giorno e recapitata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 23 aprile 2013). Il termine di 10 giorni, scaduto domenica 3 febbraio 2013, si è quindi protratto al primo giorno feriale successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d'appello lunedì 4 febbraio 2013 (timbro sulla prima pagina), il reclamo risulta tempestivo.
2. Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). La società reclamante reputa la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 nulla -in ossequio alla prassi del Tribunale federale- in quanto era stata formulata a seguito di un'udienza di conciliazione cui non aveva partecipato a causa di una notifica di citazione irregolare. L'istanza non era così sorretta da un valido titolo di rigetto definitivo. Pertanto, lamenta l'errata applicazione sia dell'art. 138 CPC -in particolare del cpv. 3 lett. a- che dell'art. 80 LEF.
3. Per l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). In questa categoria rientra fra l'altro la proposta di giudizio formulata dall'autorità di conciliazione, qualora non sia stata rifiutata dalle parti (art. 211 cpv. 1 CPC) (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 80). Una decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit., n. 7b ad art. 80).
Il giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84), e se sono date le tre identità: ossia quella dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice, quella dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore e quella del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 29 segg. ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).
4. Nel caso concreto, l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione si fonda sulla proposta di giudizio 19 ottobre 2011 che il Giudice di pace __________ ha emesso nel contesto di una procedura di conciliazione avviata dalla procedente e che obbliga la società convenuta a rifonderle fr. 2'135.80, somma corrispondente alle indennità di disoccupazione versate ad una ex dipendente della controparte in applicazione dell'art. 29 LADI (pag. 2 n. 1). Ora, la decisione reca il timbro del 12 settembre 2012, con cui è stata certificata “cresciuta in giudicato” (pag. 2 sul retro). Di modo che, a fronte di siffatta attestazione, l'esecutività della decisione deve senz'altro essere presunta. Nondimeno la parte convenuta in giudizio, che nel contesto della richiesta di apposizione di quel timbro non viene né sentita né interpellata, può comunque e sempre sovvertire tale presunzione fornendo la prova del contrario (Staehelin, op. cit., n. 56 ad art. 80). In specie la società escussa reputa la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 nulla ed inefficace -quindi non esecutiva- poiché la citazione all'udienza che l'aveva preceduta non le era stata notificata secondo i principi sanciti dall'art. 138 CPC. Di modo che, in quanto riconducibile ad un procedimento di conciliazione che non le era noto, la proposta di giudizio non era passata in giudicato (reclamo, pag. 3 n. 2). A ragione.
5. La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Ciò detto, dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). La finzione disposta dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC impone quindi che -conformemente alla prassi vigente del Tribunale federale (Sentenza del Tribunale federale 5A_466/2012 del 4 settembre 2012 consid. 4.1.1; 5A_598/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 3.2; DTF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3)- la parte sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Bornatico, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 3 e 18 ad art. 138; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 9 ad art. 138), rispettivamente -secondo una parte della dottrina- che sia in condizione di quantomeno ipotizzarne l'imminente avvio (Weber, in: Oberhammer, Kurzkommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 138; cfr. anche: DTF 138 III 225 consid. 3.1). Può così non essere il caso allorquando entra in considerazione la notifica di un atto introduttivo di causa (Dolge /Infanger, Schlichtungs-verfahren – nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, Zurigo 2012, §8 a pag. 58). In particolare, non viene in linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto -diversamente da quello dell'istante- dell'invio raccomandato contenente la citazione al dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione (art. 197 segg. CPC): in casi analoghi, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (Dolge/ Infanger, op. cit., §8 a pag. 58; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurigo/S.Gallo 2010, n. 7 ad art. 138).
6. Nella fattispecie in esame, il Giudice di pace ha dato seguito alla notifica della proposta di giudizio 19 ottobre 2011 il successivo giorno 20, invio che la posta gli ha nondimeno ritornato il 31 ottobre/8 novembre 2011 con l'indicazione “non ritirato” (busta originale nell'incarto n. 48/C/11/Co della Giudicatura di pace __________). E -come visto- per considerare questa spedizione come validamente notificata in applicazione della finzione disposta dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, occorre che a quel momento la società convenuta fosse effettivamente nella condizione di doversi attendere una “comunicazione” attinente la procedura di conciliazione in corso, eventualità che in concreto però non si realizza.
Certo, la proposta di giudizio è stata preceduta dalla citazione all'udienza di conciliazione 14 settembre 2011 altresì notificata -accompagnata dall'istanza di conciliazione e dai relativi documenti- alla società convenuta con invio raccomandato del 24 agosto 2011. Se non che anche questa spedizione è ritornata al mittente -ovvero alla Giudicatura di pace __________ - in data 2/12 settembre 2011 con la dicitura “non ritirato” (busta in originale nell'incarto n. 48/C/11/Co della Giudicatura di pace __________). E di tale circostanza dà atto sia la decisione su cui l'istante ha fondato l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione (pag. 1 nel mezzo) sia quella oggetto del reclamo qui in esame (pag. 2 in alto). Al riguardo il Giudice di pace ha, in particolare, ritenuto che “contrariamente a quanto affermato dall'Avvocato, che tra l'altro non tiene conto che il suo cliente dai presenti fatti risulta non ritirare le raccomandate, che non vi è obbligo alcuno tanto meno previsto dalla legge o dalle usanze, di premunirsi di intimare e ripetere la citazione” (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Ma, come tale, questa conclusione non può essere condivisa, giacché omette che il tentativo di notifica della citazione all'udienza di conciliazione non rientra nel campo di applicazione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e che, pertanto, non poteva beneficiare dei relativi effetti giuridici. E dal fascicolo processuale non emergono nemmeno elementi che consentano di ritenere che, nel frattempo, la società convenuta avesse altrimenti saputo del procedimento di conciliazione in corso a suo carico. In conseguenza di ciò, se ne deve per finire dedurre che anche le modalità di notifica della relativa proposta di giudizio datata 19 ottobre 2011 non possono definirsi regolari in virtù della finzione contenuta dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Ciò detto, essendone la notifica irregolare, la proposta di giudizio non poteva -perlomeno nel contesto dell'esecuzione in esame- essere equiparata ad una decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF e quindi atta a validamente rigettare in via definitiva l'opposizione sollevata dalla parte convenuta (sopra, consid. 3). Di modo che -a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di pace- l'istanza andava in concreto respinta.
7. Il reclamo va così accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) nel senso di respingere l'istanza volta ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede va modificato tenendo conto della soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Pure davanti a questa Camera la tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) insieme alle ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC, stabilite giusta il Regolamento per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]) seguono la soccombenza dell'istante, principio valido nonostante il reclamo non sia stato avversato in modo esplicito (Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 ad art. 106; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 106), a meno che, ipotesi che non si verifica nella fattispecie, il reclamo sia stato accolto per un grave errore di procedura del primo giudice di cui non deve rispondere in alcun modo la parte (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_465/2012 del 29 ottobre 2012, consid. 3, e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2013, consid. 6.1; Stauber, in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, Basilea 2013, n. 39 ad art. 318 e n. 24 ad art. 327).
Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 2'135.80 (sopra, consid. D).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 138 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a, 211 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;
pronuncia: I. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 23 gennaio 2013 del Giudice di pace __________ (inc. 249/C/12/S) sono così riformati:
“1. L'istanza di rigetto definitivo presentata il 18 settembre/21 novembre 2012 da CO 1, __________, è respinta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è mantenuta.
2. La tassa di giustizia di fr. 160.–, da anticipare dall'istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla società convenuta fr. 80.– a titolo di ripetibili.”
II. La tassa di giustizia di fr. 250.–, già anticipata dalla società reclamante, è posta a carico di CO 1, __________. Quest'ultima rifonderà alla società reclamante fr. 200.– a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
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– PA 1 __________; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'135.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).