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Incarto n. |
Lugano EC/fp/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza 12 dicembre 2012 da
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CO 1
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contro |
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AP 1
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sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza del 4 febbraio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno martedì 5 febbraio 2013 alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione impugnata da RE 1 che con reclamo del 12 febbraio 2013 ne
postula l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 19 febbraio 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 735.00 oltre accessori e dedotto un acconto di fr. 367.50.
B. All’udienza di discussione del 28 gennaio 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 4 febbraio 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 5 febbraio 2013 alle ore 09.00.
D. Con il reclamo AP 1 chiede l’annullamento del decreto di fallimento, asserendo di aver nel frattempo pagato l’esecuzione.
E. AP 1 ha documentato il pagamento del suo debito nei confronti dell’istante producendo la dichiarazione di CO 1 relativa all’avvenuto saldo della procedura esecutiva.
Considerando
in diritto:
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso il 1° gennaio 2011.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto la dichiarazione 13 febbraio 2013 della creditrice con la quale quest’ultima attesta il pagamento a saldo di quanto richiesto con la procedura esecutiva n. __________, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che AP 1 ha saldato anche l’unica ulteriore esecuzione pendente nei suoi confronti. Orbene il fatto che il reclamante ha pagato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti e che a suo carico mai sono stati emessi attestati di carenza di beni porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.
3. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese dell’Ufficio esecuzione fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento del 4 febbraio 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. __________) nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione a:
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-; -; - Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona - Ufficio cantonale del registro di commercio, Lugano - Ufficio del registro fondiario del distretto di Bellinzona, Bellinzona
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedio giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).