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Incarto n. |
Lugano LS/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 31 ottobre 2012 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 27/28 settembre 2012 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________, con decisione 12 febbraio 2013 (inc. SO.2012.731), ha così stabilito:
“1. L'istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza l'opposizione interposta dal convenuto contro il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di fr. 734'965.–, oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2012, più spese esecutive.
2. Le spese processuali per complessivi fr. 800.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 6'000.– a titolo di spese ripetibili.
3. omissis.”
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 25 febbraio 2013 ne chiede la riforma nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione, protestate spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
richiamata la decisione presidenziale del 26 febbraio 2013 con cui al reclamo è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;
stabilito che con risposta dell'8 marzo 2013, la società istante ha proposto la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili;
e ricordato che con decisione 11 marzo 2013 il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda cautelare della società istante che mirava ad ottenere la revoca dell'effetto sospensivo e, in via subordinata, imporre al convenuto l'obbligo di prestare una garanzia (bancaria) a copertura del credito posto in esecuzione, insieme a ripetibili e spese di procedura;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 27/28 settembre 2012 dell'UEF __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 767'865.– oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2012. Quale titolo di credito la società ha indicato: “Decisione (“Beschluss und Urteil”) del 10 luglio 2012 del Bezirkgericht di __________; lettera di __________ a __________ del 14 agosto 2012.” (doc. B). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ha chiesto il rigetto in via definitiva.
B. La società istante fonda la sua pretesa sulla decisione 10 luglio 2012 con cui il Bezirksgericht di __________ si è -fra l'altro- pronunciato in materia di spese e ripetibili, condannando il convenuto a rimborsarle a titolo di anticipo costi processuali di primo grado fr. 32'900.– (doc. C pag. 17 n. 5) e per il secondo grado fr. 2'500.– (doc. C pag. 18 n. 7), oltre a fr. 987'165.– quali ripetibili ridotte per la prima sede di giudizio (doc. C pag. 17 n. 6). Nel contempo ha obbligato la società istante a pagare al convenuto fr. 254'700.– di ripetibili ridotte per il patrocinio di seconda sede (doc. C pag. 18 n. 8). Con scritto 14 agosto 2012 la procedente ha -fra l'altro- diffidato l'escusso a versare fr. 767'865.– entro il 31 agosto 2012 (doc. D). Il convenuto ha impugnato quei dispositivi con reclamo del 12 settembre 2012 (doc. G) cui, con decisione 21 settembre 2012, l'Obergericht __________ ha negato l'effetto sospensivo (doc. H). Il 29 ottobre 2012 il medesimo tribunale ha dichiarato la decisione 10 luglio 2012 del Bezirksgericht di __________ passata in giudicato, e ne ha attestato l'esecutività (doc. I). L'istanza è stata integrata con una serie di altri documenti (doc. A, E, F e da L a O) di cui, se del caso, si dirà nel seguito.
C. Il convenuto vi si è opposto con osservazioni scritte 13 dicembre 2012, in cui ha ripercorso l’intera vertenza. Con contratto 7 dicembre 1995 egli aveva venduto 1506 azioni (25.1% del capitale azionario) della società __________ AG di __________ (operante nel campo di sistemi e impianti per lo smaltimento di rifiuti) a __________, diventata -previa fusione con __________ - la società istante il 1° gennaio 1997. In data 29 luglio 2005 quest'ultima, ritenendosi legittimata a recedere dal contratto, ne aveva chiesto l'annullamento -oltre alla rifusione dell'acconto già versato- al Bezirksgericht di __________, domanda respinta con decisione del 7 aprile 2009. La vertenza era poi passata all'Obergericht __________ che il 12 aprile 2011 aveva rinviato l'incarto per completamento e nuovo giudizio all'autorità inferiore, invitata a pronunciarsi pure sulle spese. Tale decisione è stata annullata limitatamente al dispositivo di rinvio inerente la revoca del contratto con giudizio 16 dicembre 2011 del Tribunale federale, che ha escluso in modo definitivo una siffatta eventualità. Nel contesto di queste procedure ricorsuali si era appunto giunti alla decisione 10 luglio 2012 del Bezirksgericht di __________, contro cui egli aveva presentato reclamo. Nel frattempo, il 5 luglio 2012, pacifica l'esistenza del contratto di vendita delle azioni in forza della decisione del Tribunale federale, egli aveva altresì chiesto la condanna della società istante a pagargli a saldo il relativo prezzo residuo ancora scoperto e quantificato in almeno EUR 71'580'863.– o fr. 85'975'100.–. Con scritto 7 dicembre 2012 il convenuto ha posto in compensazione questa sua pretesa -esigibile al più tardi il 10 agosto 2004- con il credito rivendicato dalla società istante (di fr. 767'865.–).
Con replica 21 dicembre 2012 la società istante ha rilevato che sul reclamo contro la decisione 10 luglio 2012 l'Obergericht __________ si era pronunciato in data 13 dicembre 2012. Preso atto di questo dispositivo l'interessata ha chiesto di rigettare l'opposizione limitatamente a fr. 734'965.–. Ha altresì contestato l'eccezione di compensazione proposta dal convenuto e ha precisato di essersi opposta alla causa ordinaria 5 luglio 2012 a motivo che il prezzo definitivo di vendita delle azioni dipendeva dal valore aziendale della società __________ AG pari a zero. In via riconvenzionale ha così chiesto la restituzione dell'acconto di EUR 25'564'000.– già versato sul prezzo di vendita delle azioni. Nella duplica 10 gennaio 2013 l'escusso ha ribadito il suo punto di vista.
D. Con decisione 12 febbraio 2013 il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente accolto l'istanza. A fronte della decisione 13 dicembre 2012 dell'Obergericht __________, il giudizio 10 luglio 2012 del Bezirksgericht di __________ -già esecutivo pendente il reclamo- costituiva un valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 734'965.– (ossia fr. 987'165.– + fr. 2'500.– ./. fr. 254'700.–) e interessi al 5% dal 15 settembre 2012. La pretesa posta in compensazione con dichiarazione 7 dicembre 2012 e dedotta dal contratto 7 dicembre 1995 era invece oggetto dell'azione di condanna promossa il 5 luglio 2012 a cui il convenuto si era integralmente opposto. Trattandosi di una pretesa contestata davanti ad un'autorità giudiziaria, l'estinzione del credito posto in esecuzione non poteva certo dirsi provata con documenti.
E. Con il presente reclamo il convenuto chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione. Egli lamenta un'errata applicazione dell'art. 120 CO e reputa dimostrato con documenti il suo credito verso la società istante (costituito dal saldo sul prezzo di vendita delle azioni __________ AG). A suo giudizio il contratto 7 dicembre 1995 era valido ed efficace vista la decisione 16 dicembre 2011 del Tribunale federale. Questo legittimava la pretesa di pagamento della seconda rata che quel contratto stabiliva in DM 140 Mio (EUR 80'680'499.– o fr. 97'543'530.–) e che era diventata esigibile con la consegna dell'impianto di smaltimento dei rifiuti di __________. In proposito, il valore di causa dell'azione di condanna 5 luglio 2012 era stato quantificato in fr. 85'975'100.– corrispondente al prezzo minimo dovutogli, essendo conteso solo un eventuale importo maggiore. Ciò detto, a fronte della dichiarazione 7 dicembre 2012, il credito posto in esecuzione era da considerare estinto.
Della risposta al reclamo presentata l'8 marzo 2012 dalla società istante si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, la decisione 12 febbraio 2013 è stata notificata il medesimo giorno e recapitata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 27 febbraio 2013). Il termine di 10 giorni, scaduto sabato 23 febbraio 2013, si è quindi protratto al primo giorno feriale successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Spedito lunedì 25 febbraio 2013 (timbro sulla busta originale d'invio), il reclamo risulta tempestivo. La notifica dell'impugnazione alla società istante è del 6 marzo 2013: giunta a questa Camera l'8 marzo 2013, anche la risposta al reclamo è senz'altro ammissibile.
2. Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato la pretesa della società istante estinta per compensazione (reclamo, pag. 8 n. I/1). Egli si duole quindi di un'errata applicazione degli art. 81 cpv. 1 LEF e 120 cpv. 1 e 2 CO (reclamo, pag. 12 n. II/5).
3. Per l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit., n. 7b ad art. 80).
Il giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84), e se sono date le tre identità: ossia quella dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice, quella dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore e quella del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 29 segg. ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).
4. In concreto, agli atti figura la decisione 10 luglio 2012 con cui il Bezirksgericht di __________ ha posto a carico del convenuto fr. 32'900.– di costi processuali della procedura di primo grado da rifondere alla società istante (già dedotti i rispettivi anticipi sulla tassa di giustizia di fr. 1'100'000.–, di cui fr. 220'000.– alla società istante e fr. 880'000.– al convenuto) (doc. C pag. 17 n. 3, 4, 5), fr. 987'165.– di ripetibili ridotte da pagare alla procedente (doc. C pag. 17 n. 6) e fr. 2'500.– di rimborso alla controparte per i costi processuali di secondo grado (doc. C pag. 18 n. 7). Dal canto suo la società istante è stata condannata a versare al convenuto fr. 254'700.– di ripetibili ridotte per la seconda sede di giudizio (doc. C pag. 18 n. 8). Di qui, una pretesa di fr. 767'865.– (fr. 32'900.– + fr. 987'165.– + fr. 2'500.– ./. fr. 254'700.–) a favore della procedente, importo che era già esigibile allorquando è stato spiccato il precetto esecutivo visto che al reclamo del 12 settembre 2012 (doc. G) l'Obergericht __________ aveva negato l'effetto sospensivo (doc. H). Con attestazione del 29 ottobre 2012 la stessa decisione è stata inoltre dichiarata passata in giudicato ed esecutiva (“Es wird davon Vormerk genommen, dass das Urteil des Bezirksgerichts __________, vom 10. Juli 2012 [...] in Rechtskraft erwachsen und vollstreckbar ist.”: doc. I in originale, pag. 3 n. 1).
Sennonché, contestualmente alla replica 21 dicembre 2012 (pag. 4 n. 9 e n. 10), la società istante ha limitato le sue richieste a fr. 734'965.–. In effetti, con decisione su reclamo 13 dicembre 2012, l'Obergericht __________ ha riformato i dispositivi n. 3, 4 e 5 del giudizio 10 luglio 2012 del Bezirksgericht di __________, riducendo a complessivi fr. 880'000.– (di cui fr. 176'000.– alla società istante e fr. 704'000.– al convenuto) le spese processuali demandando però alla cassa del tribunale l'onere di determinare eventuali pretese di rimborso (doc. M pag. 20 n. 1). Al contrario, i dispositivi n. 6, 7 e 8 sono stati integralmente confermati (doc. M pag. 20 n. 2). Di modo che, ricordato come un eventuale ricorso al Tribunale federale non abbia per legge effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF), i citati documenti rappresentano un titolo esecutivo per fr. 734'965.– (fr. 987'165.– + fr. 2'500.– ./. fr. 254'700.–) importo a concorrenza di cui la società istante ha chiesto di rigettare l'opposizione.
5. Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). In particolare, la prova dell'estinzione del debito deve fondarsi su documenti certi e univoci, e non consente quindi al debitore di limitarsi a rendere verosimile quanto eccepito (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81). Oltre al pagamento del debito può entrare in considerazione -ad esempio- la compensazione giusta gli art. 120 segg. CO (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3). La pretesa compensante deve essere liquida e non discutibile (“mit völlig eindeutigen Urkunden”: DTF 115 III 97 consid. 4), e deve quindi fondarsi su un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF o su un riconoscimento incondizionato del procedente (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81; DTF 136 III 624 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3). All'escusso incombe provare tutti i presupposti della compensazione: ovvero la reciprocità dei crediti, l'esigibilità del credito compensante e la sua azionabilità, l'esecutorietà del credito da compensare e l'identità dei due crediti (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81).
6. Il reclamante obietta -a differenza di quanto ritenuto dal Pretore aggiunto- che l'esistenza del suo credito verso la società istante e, conseguentemente l'estinzione per compensazione di quanto quest'ultima rivendicava, sarebbe comprovata da documenti. Ricorda che con giudizio del 16 dicembre 2011 il Tribunale federale aveva respinto la richiesta con cui la procedente mirava ad ottenere la revoca del contratto di compravendita delle azioni 7 dicembre 1995 -alla base di quella pretesa appunto- sancendone la piena validità ed efficacia (reclamo, pag. 8 n. I/2). La censura cade nondimeno nel vuoto giacché l'esistenza di un contratto valido non dimostra ancora con necessaria e univoca chiarezza l'esistenza di un determinato credito da esso dedotto, essendo pur sempre eccepibile l'inadempienza della controparte (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81).
7. Invero, neanche laddove pretende di individuare la pretesa posta in compensazione nella seconda rata di DM 140 Mio (ossia EUR 80'680'499.– [doc. 20] o fr. 97'543'530.– circa : duplica, pag. 4 in alto), che in virtù del predetto contratto rientrava nel prezzo di vendita del pacchetto azionario (reclamo, pag 9 n. I/3), il reclamante può essere seguito.
Certo, nel contratto 7 dicembre 1995 le parti avevano stabilito che il prezzo finale di vendita delle azioni doveva corrispondere al 25.1% del valore reddituale -da determinare tramite perizia- della società __________ al 1° gennaio 1999 (“Der Kaufpreis entspricht 25.1% des Unternehmenswertes von __________. Der Unternehmenswert ist gleich dem Ertragswert. [...].”, “Die Bewertung erfolgt auf den 01. Januar 1999 (Bewertungs-stichtag)” (doc. 4 §3 n. 1 e 2). In questo contesto, dando atto di un precedente versamento di DM 50 Mio risalente al 20 febbraio 1995 (“Auf den Kaufpreis hat der Käufer am 20. Februar 1995 eine Anzahlung von DM 50.000.000.– [...] geleistet”: doc. 4 §4 n. 1), la società istante si era impegnata a pagare un ulteriore importo di DM 140 Mio un mese dopo la consegna del primo impianto che avrebbe garantito una certa resa minima (“[...] eine weitere Anzahlung von DM 140.000.000.– [...] innerhalb eines Monats nach Abnahme der ersten, [...] errichteten __________ -Standardanlage, die einen Durchsatz von mindestens [...] erfüllt” (doc. 4 §4 n. 2), riservando la liquidazione definitiva dell'uno verso l'altra o viceversa al momento in cui sarebbe stato fissato il prezzo finale appunto delle azioni (“Der Restkaufpreis ist innerhalb eines Monats, nachdem der Kaufpreis feststeht, zu zahlen; liegt der Kaufpreis unter DM 190.000.000.– [...] , so hat der Verkäufer die zuviel gezahlte Anzahlung innerhalb derselben Frist zurückzuzahlen”) (doc. 4 §4 n. 4).
L'interessato sembra tuttavia non voler considerare il tenore dell'accordo aggiuntivo stipulato il 28 gennaio 2003, e meglio dopo che le parti avevano invano provato a trovare un'intesa in merito al valore dell'azienda (doc. 7 pag. 4 in alto). Pacifica l'esistenza del contratto di compravendita delle azioni (“Zwischen den Parteien besteht ein Kaufvertrag über Aktien an der __________ AG”), la società istante e il convenuto si erano in effetti accordati nel senso di autorizzare quest'ultimo a rivendere a terzi quello stesso pacchetto azionario (“RE 1 wird sich bemühen, die an CO 1 [...] verkauften Aktien einem Dritten weiterzuveräussern”), eventualità che se realizzata gli avrebbe imposto di restituire l'anticipo di DM 50 Mio già versato dalla società istante (“CO 1 stimmt der Übertragung auf einen Dritten gegen Rückgabe der Anzahlung in Höhe von DM 50 Mio. ausdrücklich zu”) (doc. 7 pag. 4 n. 1). Le parti avevano altresì pattuito di affidare la perizia necessaria a determinare il valore di reddito dell'azienda e il prezzo ultimo delle azioni al Prof. Dr. __________ (“Nach dem o.g. Kaufvertrag wird der endgültige Kaufpreis der Aktien nach einem Bewertungsgutachten festgelegt”, “Die Parteien verständigen sich auf Prof. Dr. __________, __________, al Bewertungsgutachter”) (doc. 7 pag. 4 n. 2 e 3). Nel contempo le parti avevano annullato ogni ulteriore pagamento in forza del contratto 7 dicembre 1995 fino a quando non vi fosse stato consenso sul rapporto peritale così rassegnato (“Unabhängig von Ziff. 1 vereinbaren die Parteien, dass keine weiteren Zahlungen auf dem Kaufvertrag erfolgen, bis das Bewertungsgutachten erstellt und Einigkeit darüber erzielt ist. Falls der Verkauf an einen Dritten nicht gelingt, wird der Kaufpreis erst und nur auf der Basis des einvernehmlichen Bewertungsgutachtens festgelegt und entrichtet”), dichiarando decaduto l'ulteriore acconto (“Die im Kaufvertrag vorgesehene Leistung einer weiteren Anzahlung auf den Kaufpreis unterbleibt”) (doc. 7 pag. 4 n. 2). In concreto quindi è la stessa esistenza della pretesa di DM 140 Mio a non poter essere considerata né liquida né indiscutibile nel contesto in esame. Il reclamo va così respinto.
8. Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere ritenuto estinto il credito posto in esecuzione nemmeno a fronte dell'azione di condanna da lui promossa il 5 luglio 2012 a carico della società istante al solo scopo di determinare il prezzo definitivo delle azioni, unico punto su cui le parti avevano opinioni divergenti. In questo senso la quota parte ancora dovuta da controparte, come già spiegato nella dichiarazione 7 dicembre 2012, era incontestabilmente quantificabile in almeno EUR 71'580'863.– o fr. 85'975'100.–, ovvero il controvalore di 140 DM in base al Regolamento europeo sui tassi di conversione (Verordnung (EG) Nr. 2866/98 del 31 dicembre 1998, pubblicato in ABl. EG Nr. L 359/1 del 31 dicembre 1998: doc. 8 pag. 12 n. 29) (reclamo, pag. 10 n. I/4 e pag. 11 n. I/4.2). Ma invano.
8.1. Il Pretore aggiunto ha rilevato che la società istante si era opposta all'azione di condanna 5 luglio 2012, chiedendo a sua volta in via riconvenzionale la restituzione dell'acconto di DM 50 Mio a suo tempo pagato (pari a EUR 25'564'000.–: doc. N e O). Il primo giudice ne ha così dedotto che, in quanto contestato, il credito del convenuto non poteva dirsi dimostrato e quindi neppure atto a documentare l'estinzione per compensazione della pretesa posta in esecuzione dalla società istante (sentenza impugnata, pag. 6 n. 10 in alto e n. 11 in basso, pag. 7 n. 11 in alto). A ragione.
8.2. Giova anzitutto rilevare che l'escusso ha in sostanza giustificato la sua azione del 5 luglio 2012 con il fatto che fra le parti non vi era unanimità in merito alle risultanze cui era giunta la perizia commissionata al Prof. Dr. __________ (doc. 8 pag. 104 n. 312), che sulle conseguenze di una mancata intesa l'accordo aggiuntivo 23 gennaio 2003 era silente (doc. 8 pag. pag. 104 n. 314) e che, per mettere fine alle loro divergenze, era stato costretto ad adire le vie legali postulando l'allestimento di una perizia giudiziaria (doc. 8 pag. 105 n. 317). Se non che, dal canto suo, la società istante si è opposta a questi argomenti e a titolo riconvenzionale ha chiesto la restituzione dell'acconto di DM 50 Mio (EUR 25'564'000.–) poiché -a suo modo di vedere- il valore reddituale della società __________ AG non poteva che essere ritenuto nullo (doc. N pag. 7 n. 5). A fronte di queste antitetiche posizioni pertanto, sostenere l'esistenza di un credito validamente opponibile nell'ambito dell'esecuzione in esame sfiora addirittura il pretesto. La giurisprudenza federale -cui il Pretore aggiunto ha appunto accennato (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 9 e pag. 6 consid. 11 in basso)- ha d'altra parte già avuto modo di precisare che l'effetto compensatore di una pretesa contestata (art. 120 cpv. 2 CO) -di cui non è quindi ancora certa né l'esistenza né l'ammontare- si produce solo nel momento in cui la stessa viene riconosciuta dal giudice chiamato a dirimere questioni di diritto materiale, ipotesi che esula dalla procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3). Nel caso concreto la controversia relativa alla determinazione del prezzo di vendita delle azioni, che l'escusso ha venduto alla società istante con contratto 7 dicembre 1995, è pendente davanti al Bezirksgericht di __________ -per quanto è dato di sapere- allo stadio dello scambio degli allegati (doc. 8 e N). E sarà quindi nel contesto di quella procedura ordinaria che, se del caso, verranno accertate l'esistenza e l'entità dell'eventuale pretesa di pagamento del saldo ancora dovuto all'escusso, rispettivamente del preteso credito della società istante in restituzione dell'acconto da lei già versato. Certo è che, per quanto attiene la vertenza in esame, a questo stadio ammettere l'avvenuta compensazione sollevata dal convenuto esula da quelle che sono le competenze di questa Camera, con peraltro il rischio di emettere un giudizio che potrebbe finanche essere sconfessato in sede di merito. La critica si rivela quindi infondata.
9.Il reclamo va così respinto e il giudizio impugnato confermato. Davanti a questa Camera la tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC), fissate in base al relativo Rtar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 734'965.– (sopra, consid. C).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Rtar e la LTF,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'300.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
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– PA 1; – PA 2.
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 734'965.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).