Incarto n.
14.2013.32

Lugano

26 aprile 2013

FP/ec/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

IL presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

sedente per statuire come giudice unico sul reclamo presentato il 22 febbraio 2013 da

 

 

 

 RE 1

 

 

 

contro la decisione emanata il 29 gennaio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. 0064-2011s) promossa il 17 marzo 2103 nei suoi confronti dallo

 

 

 

CO 1 

rappresentato dall’RA 1 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 23.9./4.10.2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 75.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito il decreto di multa 16 maggio 2008 n. 91092 del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio di tassazione;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 17 marzo 2011 il procedente ne chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco;

 

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione del 16 maggio 2008 – passata in giudicato - con la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Citta ha inflitto al convenuto una multa disciplinare di fr. 75.- per non avere consegnato la dichiarazione fiscale valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta 2006 (doc. B, C);

 

                                         che chiamato a esprimersi, con osservazioni del 15 novembre 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione dell’istanza, ponendo in compensazione l’importo fr. 200.- che lo Stato del Canton Ticino gli deve a titolo di ripetibili, come da decisione 30 settembre 2011 della Camera civile dei reclami riferita ad altra (analoga) procedura (inc. 16.2010.38; doc. 2);

 

                                         che il 14 gennaio 2013 il procedente, cui sono state trasmesse le citate osservazioni per replica, ha comunicato il ritiro dell’istanza di rigetto dell’opposizione in quanto il debito di imposta è stato pagato;

 

                                         che con decisione del 29 gennaio 2013, notificata al convenuto il 12 febbraio successivo, il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha stralciato dai ruoli la causa, rinunciando al prelievo di spese e della tassa di giustizia,

 

                                         che egli ha ricordato che nelle osservazioni all’istanza il convenuto non ha contestato l’azione esecutiva promossa nei suoi confronti, per cui le spese esecutive e giudiziarie dovrebbero essere poste a suo carico;

 

                                         che, d’altra parte, sempre secondo il primo giudice, la parte istante ha dichiarato che il debito è stato interamente pagato, di modo che cui vi è da ritenere che le spese esecutive siano state conteggiate;

 

                                         che per quanto riguarda le spese giudiziarie e l’indennità richieste dal convenuto nelle sue osservazioni del 15 novembre 2012, il Giudice di pace ha rilevato che all’escusso non può essere riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili, poiché l’importo posto in esecuzione era dovuto e non contestato nella sua essenza, mentre che il problema non si pone per la parte istante, avendo essa rinunciato alle ripetibili;

 

                                         che per quanto riguarda le spese giudiziarie, ha infine rilevato il Giudice di pace, vista la situazione, si giustifica rinunciare alla tassa di giustizia e di farsi carico delle spese sopportate per la trasmissione degli atti, per un importo di fr. 36;

 

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 22 febbraio 2013 facendo carico al primo giudice di non avere compreso che la parte istante abbia in realtà desistito dalla sua istanza, il che impone la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza di rigetto per avvenuta desistenza, con conseguente condanna del procedente al pagamento delle relative spese giudiziarie e di un’indennità a suo favore di fr. 300.-, e di riconoscergli  pure un’indennità, sempre fr. 300.-, per la procedura di reclamo,

                                     

                                         che chiamata a esprimersi sul reclamo la parte istante è rimasta  silente;

 

                                         che la fattispecie è diversa dallo scenario prospettato dal reclamante;

 

                                         che, infatti, non vi è dubbio che sia l’avvio della procedura esecutiva, sia la presentazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione erano pienamente giustificate, disponendo a quel momento il creditore di un inoppugnabile titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e non potendo allora il convenuto avvalersi di nessuna delle eccezioni liberatorie previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, in particolare non potendo egli allora ancora porre in compensazione l’importo di fr. 200.-, dato che la decisione della Camera dei ricorsi civili che gli ha riconosciuto tale importo è successiva, ossia del 30 settembre 2011;

 

                                         che ritirando l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione a seguito di tale evento, e in particolare una volta preso atto che nelle sue osservazioni all’istanza il convenuto si era proposto di saldare la pendenza con quanto riconosciutogli con la menzionata sentenza, l’istante non ha desistito dalla procedura in quanto avrebbe riconosciuto di avere sbagliato presentando l’istanza di rigetto dell’opposizione del 17 marzo 2011, ma si è limitato a chiudere il caso per (successivo) pagamento di quanto richiesto;

 

                                         che optando per una sostanziale soluzione di pareggio il Giudice di pace ha per finire semmai statuito a favore del convenuto, di fatto acquiescente di fronte all’azione di controparte, che ha implicitamente riconosciuto ponendo in compensazione il proprio credito sorto successivamente;

                                     

                                         che ne discende la reiezione del reclamo;

 

                                         che, di principio, le spese andrebbero caricate al reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, tuttavia, considerato che l’incasso sarebbe di difficile attuazione, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese di giudizio;

 

per questi motivi,

 

richiamto l’art. 48 b LOG

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-     ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 135.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).