Incarto n.
14.2013.38

Lugano

24 aprile 2013

FP/sl/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 4 marzo 2013 da

 

 

 

 

RE 1 

patrocinata dall’avv.  PA 1 

 

 

contro la decisione emessa il 20 febbraio 2013 dal Pretore __________ nella causa fallimentare SO.2012.5402 che oppone la reclamante alla

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

richiamata l’ordinanza 5 marzo 2013 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 21 marzo 2013 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.- a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, art.98 e 101 cpv. 1 CPC);

 

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 8 aprile 2013 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto anticipo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche ques’ultimo termine, motivo per cui il reclamo non può essere preso in considerazione e va pertanto sralciato dai ruoli;

 

considerato che, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo con decisione presidenziale del 5 marzo 2013, il fallimento va di nuovo pronunciato;

 

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante e per essa della massa fallimentare (art .106 cpv. 1 CPC);

 

per questi motivi,

 

richiamati gli art. 48b LOG, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

 

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 25 aprile 2013 ore 10:00.

                               

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr 100.-sono poste a carico della massa fallimentare.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).