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Incarto n. |
Lugano 8 maggio 2013
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In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 15 marzo 2013 di
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RE 1
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esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ dell’8/11 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 819.40 oltre alle spese esecutive, indicando quale causale del credito: “Alimenti -pagamenti eccessivi non riconosciuti”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 23 ottobre 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto alla Giudicatura di pace del circolo di Agno;
che l’istante pretende il rimborso di fr. 819.40, rinviando ad un suo scritto raccomandato del 5 ottobre 2012 spedito alla convenuta, con cui le ha comunicato di avere versato per i mesi di settembre e ottobre 2009, oltre al contributo di mantenimento per lei e la loro figlia di fr. 2'400.-- al mese, l’importo di fr. 722.--all’assicurazione Swica quale premio per la polizza famigliare, in luogo di fr. 312.30 quale premio per la sua polizza individuale, e pertanto di avere pagato fr. 409.70 in eccesso sia per il mese di settembre che ottobre 2009, per cui le chiedeva il rimborso di complessivamente fr. 819.40;
che con osservazioni del 15 marzo 2013 la convenuta ha contestato l’istanza, rilevando, in sostanza, che tenuto conto dell’importo dovutole dall’istante secondo la convenzione di divorzio per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 ammontanti a fr. 7'200.-- oltre a fr. 600.-- quali assegni famigliari, complessivamente fr. 7'800.-- e deducendo l’importo versatole per quel periodo di fr. 7'549.40, risultava una somma di fr. 250.60 a suo favore;
che con decisione del 5 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo di Agno ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 419.40, ritenendo che gli alimenti erano stati fissati in fr. 2'400.-- oltre fr. 200.-- per assegni famigliari al mese, che secondo la documentazione prodotta l’istante aveva versato per i mesi di settembre e ottobre 2009, oltre agli alimenti, i premi famigliari alla Swica per un importo mensile di fr. 722.--, complessivamente fr. 1'444.--, che la differenza complessiva di quanto pagato dall’istante di fr. 6'244.--, dedotto l’importo sottoscritto nella convenzione di fr. 5'200.--, risultava di fr. 1'044.--, per cui deducendo la quota assicurativa dell’istante quantificata per 2 mesi in fr. 624.60, risultava un versamento eccessivo di fr. 419.40;
che contro la sentenza insorge la convenuta con reclamo del 15 marzo 2013 sostenendo che, come previsto dalla convenzione di divorzio, l’istante era tenuto a versarle per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 complessivamente fr. 7'200.-- oltre a fr. 600.-- quali assegni famigliari, per cui ammontando la somma versatale dall’istante a fr. 7'549.40, risulta una differenza a suo favore di fr. 250.60;
che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 seg. ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 112 e 169);
che il rigetto dell’opposizione è retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto dell’opposizione qualora egli disponga di un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF o dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 106 III 97 consid. 4);
che è compito del giudice decidere se il titolo prodotto autorizza a concedere il rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione (Staehelin, op. cit., n. 38 e 39 ad art. 84; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 154 n. 19-27; Stücheli, op. cit., pag. 126);
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;
che l’istante non ha prodotto alcuna decisione giudiziaria esecutiva, dalla quale si possa evincere la sua qualità di creditore nei confronti della convenuta e l’obbligo di quest’ultima di rimborsargli l’importo posto in esecuzione, per cui mancando un valido titolo di rigetto ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, l’opposizione non può essere rigettata in via definitiva;
che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che il procedente non ha prodotto alcun documento sottoscritto dalla convenuta, da cui si possa determinare la volontà da parte di quest’ultima di pagargli l’importo posto in esecuzione e ancora meno ha prodotto un atto pubblico in tal senso, per cui mancando un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, l’opposizione interposta dalla reclamante non può essere rigettata nemmeno in via provvisoria;
che in mancanza sia di un titolo di rigetto definitivo che provvisorio dell’opposizione, l’istanza va respinta;
che ne discende l’accoglimento del reclamo con conseguente riforma della decisione impugnata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, non essendo state protestate dalla reclamante (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);
per i quali motivi,
richiamati gli 48b LOG, art. 80 cpv. 1 e 82 cpv. 1 LEF;
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione del 5 marzo 2013 del Giudice di pace del Circolo di Agno, è così riformata:
“1. L’istanza di rigetto dell’opposizione del 23 ottobre 2012 presentata da CO 1, __________, contro , __________, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO 1.”
II. La tassa di giustizia e le spese processuali, relative alla procedura di reclamo, per complessivi fr. 120.--, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 419.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).