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Incarto n. |
Lugano FP/b/fb |
In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 7 marzo 2013 di
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CO 1
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esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo nr. __________ del 25.11./5.12.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 30.-, oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Tassa di diffida 19-11-10 n. __________ dip. finanze uff. di tassazione, 1) Tassa di diffida”;
che interposta tempestiva opposizione, con istanza del 15 febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino, allegando la decisione 19 novembre 2010 con la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha assegnato mediante diffida al convenuto un termine di 10 giorni per la presentazione della dichiarazione dell’imposta cantonale 2009/2010 e dell’imposta federale diretta 2009/2010, che egli non aveva inoltrato nonostante un precedente richiamo, infliggendogli , per la diffida, una tassa di fr. 30.- (art. 198 LT e relativo Regolamento), con l’avvertenza che contro la diffida è dato il rimedio del reclamo per iscritto all’ufficio di tassazione e che l’inosservanza dell’ordine impartito avrebbe comportato l’applicazione di una multa fino a fr. 5'000.- (1’000.- fr. in caso di recidiva in base all’art. 257 LT) e una multa da fr. 5.- a fr. 10’000.- in base all’art. 174 LIFD;
che, in calce al citato provvedimento, figura la certificazione da parte dell’Ufficio esazione e condoni “che la presente decisione amministrativa è cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente intimata all’interessato”;
che chiamato a esprimersi, con osservazioni del 26 marzo 2012 il convenuto ha asserito di non avere mai ricevuto la diffida annessa (ossia il titolo esecutivo sul quale l’istante ha fondato la propria domanda), la quale sarebbe del resto stata emessa lo stesso giorno in cui egli ha ricevuto la raccomandata dell’Ufficio circondariale di tassazione datata 10 novembre 2010 in merito alla richiesta di proroga della dichiarazione d’imposta 2009, scritto in cui l’ufficio ha fatto riferimento a una precedente comunicazione, secondo cui la proroga non poteva essere accordata e il termine per l’inoltro della dichiarazione sarebbe già scaduto il 30 settembre, rispettivamente il 6 novembre 2010;
che il successivo 20 novembre 2010, sempre stando alle osservazioni, egli ha prontamente segnalato all’ufficio che non era stato addotto alcun motivo per rifiutare la proroga e che egli non aveva ricevuto la comunicazione a cui lo stesso ufficio faceva riferimento, e in particolare, non aveva ricevuto alcun richiamo e men che meno alcuna diffida o multa e neppure aveva ricevuto un termine scadente il 6 novembre 2010;
che, sempre secondo il convenuto, l’autorità fiscale non ha però ritenuto opportuno rispondere per chiarire la fattispecie;
che con decisione del 2 agosto 2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC) – il Giudice di pace supplente del circolo del Ticino ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo;
che il 20 agosto 2012 il convenuto ha chiesto al Giudice di pace supplente la motivazione scritta del proprio giudizio, richiesta alla quale questi ha dato seguito con la sentenza qui impugnata (datata 14 febbraio 2013, anziché 2 agosto 2012);
che, secondo il primo giudice, il credito posto in esecuzione è sorretto dai necessari giustificativi che consentono il rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, mentre che le eccezioni sollevate dal convenuto non sono suffragate da riscontri tali da poterle considerare comprovate;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 7 marzo 2013, riproponendo le eccezioni sollevate nelle osservazioni all’istanza e ricordando anche quanto proposto in sede di richiesta di motivazione scritta del 20 agosto 2012, ossia il diritto di porre in compensazione per fr. 20.- l’eventuale credito di controparte con riferimento alle decisioni della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (incarti n. 16.2011.17 e 16.2011.179), ove è stato fatto doppio obbligo all’istante di versare fr. 10.- al convenuto;
che chiamata a esprimersi sul reclamo, con scritto del 19 aprile 2013 la parte istante si è confermata nella propria istanza;
considerando
in diritto:
che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);
che, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto costituito dalla decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare a inviare la dichiarazione fiscale 2009/2010 entro 10 giorni una volta constatato che il precedente richiamo si è rivelato infruttuoso (cfr. art. 198 LT e art. 19 del relativo Regolamento di applicazione);
che al riguardo all’insorgente non giova eccepire di non avere mai ricevuto la decisione sulla quale l’escutente ha fondato la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, di modo che non sarebbe data l’esecutività del titolo di rigetto, la quale presuppone la sua regolare intimazione al destinatario, senza che questi l’abbia impugnato nei termini stabiliti;
che, secondo la certificazione in calce al provvedimento dell’autorità fiscale, la tassa (di diffida) a monte della procedura esecutiva è invece passata in giudicato ed è stata regolarmente intimata all’interessato;
che facendo proprio tale riscontro il Giudice di pace supplente non ha violato il diritto e nemmeno ha accertato i fatti in modo manifestamente errato, ove soltanto si consideri che l’insorgente, posto di fronte alla citata sanzione, di cui a suo modo di vedere avrebbe preso conoscenza soltanto in un secondo tempo, ovvero nel corso della procedura esecutiva a suo carico, e di cui ne contesta con fermezza la legittimità, non pretende di averlo impugnato facendo capo al rimedio di diritto espressamente indicato nella relativa decisione (come visto in suo possesso), segnatamente non pretende di essersi attivato al fine di invalidare l’attestazione di esecutività rilasciata dalla competente autorità fiscale, eccependo la non avvenuta notifica della diffida e implicitamente del conseguente addebito di una tassa di fr. 30.- per la pretesa inadempienza;
che, detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio della buona fede avrebbe infatti imposto al destinatario di protestare davanti all’Ufficio circondariale di tassazione per il preteso torto subito - ancorché solo in un secondo tempo (sull’argomento, cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.3.3) - evitando così di speculare sulla pretesa carenza formale - nonostante la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni - davanti al giudice del rigetto con argomenti non privi, per finire, di pretestuosità, come del resto già segnalato all’insorgente nella decisione del 28 marzo 2012, inc. n. 14.2012.24;
che, infine, al reclamante non giova nemmeno invocare la compensazione di un suo presunto credito di fr. 20.-, cosi come preteso in occasione della richiesta di motivazione scritta della sentenza del 20 agosto 2012, dato che la facoltà di cui all’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC non consente alle parti di sottoporre al giudice nuove eccezioni e nuove domande;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, l’escusso non avendo per il resto sollevato nessuna delle eccezioni liberatorie contemplate dall’art. 81 cpv. 1 LEF;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
- avv. .
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino, Monte Carasso
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LT).