|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano SL/fp/fb
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
|
vicecancelliera: |
Locatelli |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 ottobre 2012 da
|
|
RE 1 RE 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1
|
||
|
|
|
|
|
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ del 6/8 settembre 2012 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 13 marzo 2013 (inc. SO.2012.4476) ha così stabilito:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.– sono a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 700.– a titolo di ripetibili.
3. omissis”
Decisione impugnata dagli istanti che con reclamo 25 marzo 2013 ne postulano la riforma nel senso di accogliere l'istanza e rigettare quindi in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo in esame, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 18 aprile 2013 l'escussa ne ha proposto la reiezione, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 6/8 settembre 2012 dell'UE __________, RE 1 e RE 2 hanno escusso CO 1 per la somma di fr. 45'000.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011. Quale titolo di credito hanno indicato: “Saldo prezzo di compra-vendita PPP __________, fondo base __________ [correttamente: __________] RFD __________” (doc. F pag. 1). Inoltre, l'esecuzione è stata parimenti notificata al di lei marito __________, quale condebitore solidale (doc. F pag. 2). Interposta tempestiva opposizione, gli istanti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio.
B. La pretesa si fonda sul contratto di compravendita 29 settembre 2009 con cui i coniugi CO 1 e __________ hanno acquistato, in ragione di un mezzo ciascuno, la PPP n. __________ sul fondo base n. __________ RFD __________ -presso il complesso condominiale in corso di costruzione denominato “Condominio __________”- per la somma complessiva di fr. 3.8 Mio (doc. B). Completano i documenti una serie di scambio di corrispondenza (doc. C a E) e la procura (doc. A).
C. All'udienza del 28 febbraio 2013 -svoltasi congiuntamente con quella disposta in relazione all'esecuzione promossa a carico del marito dell'escussa, suo condebitore solidale (inc. SO.2012.4475 della Pretura __________)- gli istanti hanno ribadito la loro richiesta. La convenuta vi si è invece opposta, evidenziando come nel contratto di compravendita non vi fosse traccia alcuna circa un saldo residuo di fr. 45'000.–. Ella ha precisato che, in corso di costruzione, le opere da eseguire sulla PPP avevano subìto varie modifiche -segnatamente erano stati aggiunti nuovi lavori per invece rinunciare ad altri- rispetto a quelle previste in origine dal contratto. I rapporti di dare e avere tra le parti, di cui gli istanti nemmeno si erano preoccupati di fornire un dettaglio, si erano quindi oltremodo complicati. Da considerare vi era poi la deduzione per difetti ai posti parcheggio interni. L'accenno all'importo di fr. 45'000.– era unicamente contenuto in un suo scritto riferito alla concessione di due posti auto esterni, ipotesi cui però gli istanti si erano opposti. E, sotto questo profilo, si poteva semmai parlare di riconoscimento di debito subordinato ad una condizione sospensiva, che spettava agli istanti rendere verosimile. Ma ciò non era stato il caso in specie.
Con replica orale gli istanti hanno confermato i loro argomenti, evidenziando che la stessa escussa aveva riconosciuto un saldo scoperto assommante a fr. 45'000.– e che della pretesa condizione sospensiva non vi era riscontro nel contratto di compravendita, e contestando nel contempo l'esistenza di un qualsiasi difetto d'opera. In duplica, l'escussa ha ribadito il suo punto di vista e ha prodotto nuovi documenti (doc. 7 a 9: nell'inc. SO.2012.4475 della Pretura __________). Dal canto loro gli istanti si sono opposti alla loro ammissibilità in quanto, a loro dire, la convenuta avrebbe ben potuto produrli in sede di risposta.
D. Con decisione 13 marzo 2013 il Pretore ha respinto l'istanza. Egli ha anzitutto estromesso dall'incarto i doc. da 7 a 9 poiché prodotti solo con la duplica e quindi, secondo lui, tardivamente. Il contratto di compravendita accennava ad un saldo residuo finale di fr. 380'000.– da versare entro il 30 settembre 2010. Se non che gli istanti non si erano preoccupati di spiegare come quell'importo si fosse di fatto ridotto a fr. 45'000.–, ciò che oltretutto non poteva neppure essere desunto dai documenti agli atti. La cifra posta in esecuzione non era pertanto determinabile secondo criteri oggettivi prestabiliti che non potevano essere unilateralmente modificati. Di modo che, a fronte di tutto ciò, il contratto di compravendita non costituiva un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. In aggiunta il Pretore ha rilevato che, ad ogni modo, il saldo residuo avrebbe dovuto essere depositato sul conto bancario del notaio rogante, incombenza cui l'escussa aveva di fatto adempiuto visto che l'importo di fr. 45'000.– risultava esservi stato versato. Per il resto, nessun altro documento dava atto della volontà della convenuta di volersi incondizionatamente obbligare verso gli istanti.
E. Con il reclamo in esame gli istanti propongono la riforma del giudizio impugnato nel senso di rigettare in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo. Essi rilevano che sul prezzo pattuito restava uno scoperto di fr. 70'000.– che loro avevano acconsentito a ridurre di fr. 25'000.– per tener conto delle doglianze dell'escussa che lamentava una difformità nelle dimensioni dei due posteggi interni rispetto a quanto pattuito. Di qui il saldo restante di fr. 45'000.–. I reclamanti censurano la violazione degli art. 8 e 732 CC e dell'art. 82 LEF. A loro dire, il contratto di compravendita costituisce un valido riconoscimento di debito per il saldo finale fino a concorrenza di fr. 380'000.–. Ciò detto, semmai, spettava all'escussa rendere verosimile che a seguito di pagamenti già effettuati o per effetto della compensazione con pretesi difetti e con un inadempimento contrattuale a loro imputabile, quella cifra si era ridotta a fr. 45'000.–, importo da lei finanche riconosciuto, o addirittura al di sotto della medesima. Non vi era nemmeno traccia del fatto che la somma restante di fr. 45'000.– fosse subordinata alla concessione di due ulteriori posteggi esterni, fermo restando che giusta l'art. 732 CC un accordo in tal senso avrebbe ad ogni modo necessitato della forma scritta (dal 1° gennaio 2012 persino la forma autentica).
La convenuta ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato lunedì 25 marzo 2013 avverso la decisione 13 marzo 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata agli istanti l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” 27 marzo 2013), il reclamo risulta tempestivo per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC. L'impugnazione è stata notificata alla convenuta il 3 aprile 2013 e ritirata il successivo 8 aprile. Il termine di dieci giorni è così venuto a scadenza il 18 aprile 2013. Di modo che pure la risposta al reclamo risulta ammissibile.
2. Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto che l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Per i reclamanti, il contratto di compravendita agli atti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio per la rata finale di fr. 380'000.– e quindi anche per l'importo di fr. 45'000.– (reclamo, pag. 4 n. 9 e pag. 5 n. 10). A fronte di ciò, spettava pertanto all'escussa rendere verosimili eccezioni -che essi ad ogni modo contestano- atte a giustificare la riduzione del saldo da fr. 380'000.– a fr. 45'000.–, e finanche a meno (reclamo, pag. 5 segg. n. 10). Essi invocano pertanto la lesione degli art. 82 LEF, 8 e 732 cpv. 1 CC.
3. Secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Il contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l'abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell'11 ottobre 2012 consid. 3.2, 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 98 segg. e n. 113 ad art. 82)
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84).
4. Il Pretore ha negato l'esistenza agli atti di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione poiché l'importo posto in esecuzione non trovava riscontro nel contratto di compravendita e i documenti agli atti non permettevano una ricostruzione contabile per giungere alla cifra di fr. 45'000.–, che non poteva così considerarsi facilmente determinabile (decisione impugnata, pag. 4). Sotto questo profilo i reclamanti obiettano invece che il contratto di compravendita del 29 settembre 2009 rappresenta un valido riconoscimento di debito per il complessivo importo di fr. 380'000.–, corrispondente al saldo finale dovuto sul prezzo di vendita complessivamente pattuito (reclamo, pag. 4 n. 9). Essi ritengono irrilevante che la documentazione agli atti da loro prodotta non consenta di spiegare contabilmente perché essi si erano limitati a porre in esecuzione la somma di soli fr. 45'000.–, lamentando a loro scapito un inaccettabile rovesciamento dell'onere della prova (reclamo, pag. 5 n. 10). A ragione.
4.1. Dal contratto di compravendita immobiliare con costituzione di diritto di ricupera del 29 settembre 2009, constatato con atto pubblico del notaio __________ (rogito n. __________), risulta che l'escussa ha acquistato -insieme al marito e in ragione di metà ciascuno- dai qui istanti la PPP n. __________ (quota di valore 164/1000) nel complesso denominato “Condominio __________” sul fondo base n. __________ RFD __________ con assegnazione in uso riservato (secondo il relativo piano) di due posti auto (sovrapposti) al secondo piano superiore, di un deposito al primo piano superiore e, infine, di una terrazza e di un deposito al piano terreno (doc. B, lett. C a pag. 2, n. 1.1 e 1.2 a pag. 2 seg.). Il prezzo complessivo è stato pattuito in fr. 3'800'000.– da corrispondere nel seguente modo: fr. 570'000.– pagati nelle mani dei venditori all'atto di sottoscrizione del contratto, fr. 1'710'000.– da versare sul conto del notaio rogante una volta svincolata una cartella ipotecaria al portatore gravante il fondo base, fr. 1'140'000.– da versare sul conto costruzioni degli istanti ad avvenuta posa dei serramenti nella PPP e, infine, il saldo residuo di fr. 380'000.– da versare sul conto del notaio rogante alla consegna dell'appartamento fissata al più tardi al 30 settembre 2010 (doc. B, n. 2 pag. 3 seg.).
4.2. Con l'esecuzione in esame gli istanti procedono per l'incasso del “saldo prezzo di compra-vendita PPP __________, fondo base __________ [correttamente: __________] RFD __________” (doc. F). Di modo che, in questo contesto -e a differenza di quanto ritenuto dal Pretore- il citato contratto di compravendita immobiliare costituisce senz'altro un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il saldo residuo di fr. 380'000.– e, conseguentemente, anche per l'importo minore di fr. 45'000.– a cui gli istanti limitano la richiesta di pagamento. Trattandosi di un atto pubblico di compravendita (Vock, op. cit., n. 13 e 22 ad art. 82), in assenza di una prova contraria l'esigibilità della pretesa deve in effetti essere presunta subentrata il 30 settembre 2010 come specifica la relativa clausola contrattuale (art. 9 CC; Vock, op. cit., n. 12 ad art. 82; Schmidt, in: Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 26 e 28 ad art. 82). In sede di udienza, peraltro, gli istanti hanno avuto modo di precisare che l'escussa “abita nell'appartamento da più di 2 anni” (verbale, pag. 8 verso l'alto), circostanza rimasta incontestata da parte di quest'ultima. Sotto questo profilo è per contro irrilevante che -come riafferma la convenuta in questa sede (risposta al reclamo, pag. 6 ad 9, pag. 8 ad 10)- i reclamanti abbiano atteso il 2012 (cfr. la diffida di pagamento del 19 giugno 2012: doc. C) per dare avvio all'incasso forzato.
4.3. Giova in particolare evidenziare che come tale la quantificazione della pretesa degli istanti non è stata contestata dalla convenuta, la quale si è limitata ad affermare che “l'importo di fr. 45'000.– è il risultato di complessi calcoli di dare ed avere tra le parti, in nessun modo indicati in istanza” (verbale, pag. 3 ad 2) e a sostenere che il contratto di compravendita agli atti non costituisce “assolutamente una base di calcolo adeguata per determinare l'importo di Fr. 45'000.–” visto che “le cifre non combaciano in alcun modo” (verbale, pag. 6 ad 6) e che, se del caso, l'importo all'incasso avrebbe dovuto essere di fr. 380'000.– (verbale, pag. 8 in basso). Ora, spettava all’escussa di rendere verosimile che l’importo effettivamente dovuto era inferiore a quello risultante dal titolo di rigetto (art. 82 cpv. 2 LEF e sotto consid. 5) e non il contrario. Diversamente dalle conclusioni del primo giudice pertanto, nel caso di specie, in quanto fondata sul contratto di compravendita datato 29 settembre 2009 (doc. B), il credito posto in esecuzione dagli istanti risulta in linea di massima sorretto da un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. La censura dei reclamanti è quindi fondata.
5. Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). In particolare, nel quadro dell'eccezione di inadempimento rispettivamente di non corretto adempimento della controprestazione, se al debitore che ha ricevuto la prestazione incombono obblighi di verifica e di notifica, egli deve rendere verosimile di aver tempestivamente effettuato tale notifica di difetti, non essendo invece sufficiente contestare la conformità della controprestazione (sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell'11 ottobre 2012 consid. 3.3, 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.2 pubblicata in: Pra 2012 n. 32 pag. 221). Spetta pertanto al compratore rendere verosimile la tempestiva notifica di pretesi difetti alla cosa venduta (Staehelin, op. cit., n. 113 ad art. 82; Vock, in: Kurzkommentar, SchKG, Basilea 2009, n. 22 ad art. 82).
5.1. Ora, come rilevano i reclamanti (reclamo, pag. 5 n. 10), a fronte di un valido titolo di rigetto provvisorio spetta al debitore rendere verosimile che nel frattempo il relativo importo è già stato o è da considerare in qualche modo “estinto” per avvenuto pagamento, compensazione o altra causa. A questo proposito, il Pretore ha -invero a titolo abbondanziale- evidenziato che il pagamento del saldo finale relativo al contratto di compravendita doveva effettuarsi sul conto del notaio rogante, senza null'altro prevedere al riguardo. E, in concreto, dai documenti agli atti (cfr. doc. D e D1) risultava appunto che l'importo di fr. 45'000.– era stato versato dall'escussa sul conto di quel notaio (decisione impugnata, pag. 4 nel mezzo). Egli sembra così avere implicitamente ammesso che la somma capitale posta in esecuzione era da considerare di fatto pagata. Una siffatta conclusione può nondimeno essere considerata dal giudice del rigetto solo a fronte di una esplicita eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 3.4.1 pubblicata in: Pra 2012 n. 32 pag. 221) che spettava unicamente all'escussa sollevare e rendere verosimile (sopra, consid. 5). Ciò non è stato il caso in concreto, la convenuta non avendo mai preteso in sede di contraddittorio che la somma di fr. 45'000.– versata sul conto del notaio rogante valesse alla stregua di un pagamento secondo le modalità contrattuali. Tale circostanza non può quindi inficiare il riconoscimento di debito agli atti.
5.2. I reclamanti contestano poi l'esistenza di difetti riconducibili ad una questione di dimensione dei posteggi interni escludendo che da questo punto di vista l'escussa possa pretendere di validamente opporsi alla loro richiesta di pagamento di fr. 45'000.– (reclamo, pag. 6 n. 10 nel mezzo). A loro dire risulta altresì infondato il preteso inadempimento o non corretto adempimento da lei eccepito per essere venuti meno ad un supposto obbligo di creazione di due posteggi esterni da costituire in servitù a favore della part. __________ RFD __________ (reclamo, pag. 6 n. 10 in basso). Se non che, su queste eccezioni e sulla possibilità che le stesse possano ritenersi sufficientemente verosimili alla luce della documentazione prodotta dall'escussa, il Pretore non si è affatto espresso. La causa in esame non può così considerarsi matura per il giudizio giusta l'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CEF del 20 febbraio 2013 inc. 14.2013.4 consid. 5). Nella presente fattispecie s'impone conseguentemente di annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio al primo giudice per una nuova decisione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) ai sensi dei considerandi. E, in questo contesto, andrà altresì riesaminata la questione relativa all'ammissibilità dei documenti prodotti dalla convenuta in sede di duplica orale (doc. 7 a 9: nell'inc. SO.2012. 4475 della Pretura __________) e questo anche nel contesto dei motivi giustificativi da quest'ultima addotti, ovvero la necessità di far fronte alle contestazioni proposte con la replica orale degli istanti (verbale, pag. 8).
6. Il reclamo va parzialmente accolto, nel senso di annullare la decisione impugnata (compreso quindi il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede) e di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio. Davanti a questa Camera le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, l'escussa avendo avversato il reclamo (art. 106 cpv. 1 CPC). A fronte del reciproco grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) sono compensate.
Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 45'000.–.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 2 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e la LTF;
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, la decisione 13 marzo 2013 del Pretore __________ (inc. SO.2012.4476), è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, già anticipata dai reclamanti, resta per ½ a loro carico e per il restante ½ va a carico di CO 1, __________. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 45'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).