Incarto n.
14.2013.56

Lugano

27 giugno 2013

SL/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa con istanza 4 marzo 2013 da

 

 

RE 1

(patrocinata dall' PA 1)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il sequestro del salario percepito da CO 1 in veste di dipendente presso la società __________ di __________;

 

istanza respinta dal Pretore __________ con sentenza 11 marzo 2013 (inc. SO.2013.150);

 

decisione impugnata da RE 1, che con reclamo dell'8 aprile 2013 chiede di disporre il sequestro così come richiesto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con istanza 4 marzo 2013 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________ di sottoporre a sequestro il salario che egli percepiva quale dipendente presso l'“__________”. Tale provvedimento mirava a soddisfare una sua pretesa creditoria verso l'escusso di fr. 6'067.17 (EUR 4'642.36 al tasso di cambio valido il 19 ottobre 2012) in forza di un atto di precetto in rinnovazione datato 19 ottobre 2012 e notificato il medesimo giorno – resosi necessario in quanto un primo atto di precetto aveva perso efficacia non essendo stata promossa la relativa esecuzione forzata nel termine di novanta giorni (art. 481 CPCit) – unitamente al decreto ingiuntivo notificato il 23 marzo 2012 (alla cui ingiunzione di pagamento il debitore non aveva dato seguito) provvisto di formula esecutiva datata 21 maggio 2012.

 

 

                                  B.   Con decisione 11 marzo 2013 il Pretore __________ ha respinto l'istanza di sequestro. Egli ha rilevato che l'atto di precetto previsto dal diritto italiano (art. 480 CPCit) rappresentava un ordine di adempiere ad un obbligo contenuto in un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo), e dava avvio alla fase preliminare dell'esecuzione forzata. Tale provvedimento era equiparabile al precetto esecutivo svizzero con la differenza che l'atto di precetto italiano veniva stilato dallo stesso creditore che, per il tramite dell'autorità giudiziaria, lo intimava poi al debitore. Ciò detto, visto che non era emesso da un'autorità giudiziaria, quel provvedimento non costituiva una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug. Per lo stesso motivo, non lo si poteva nemmeno considerare un atto pubblico giusta l'art. 57 CLug. D'altra parte, per effetto della massima dispositiva, il Pretore ha escluso di potere tener conto del decreto ingiuntivo agli atti – invero l'unico documento in grado di assurgere a decisione secondo l'art. 32 CLug – in luogo dell'atto di precetto su cui l'istante aveva a torto fondato la sua richiesta.

 

 

                                  C.   Con il presente reclamo datato 8 aprile 2013 la società sequestrante postula che, in accoglimento della sua istanza, sia decretato il sequestro del salario percepito dall'escusso. La reclamante rileva in sostanza che l'atto di precetto italiano giusta l'art. 480 CPCit rientra nella nozione di decisione ai sensi della Convenzione di Lugano, trattandosi di un provvedimento che, in caso di mancato ossequio ad un obbligo contenuto in un titolo esecutivo, legittima appunto la prosecuzione in via esecutiva. D'altra parte lo stesso è stato oltretutto prodotto con il titolo esecutivo -ossia il relativo decreto ingiuntivo- vero e proprio.

 

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

 

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Per crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera, quando sia data una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 1 a 6 LEF). Competente per la concessione del sequestro è il giudice del luogo dell'esecuzione o del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 272 cpv. 1 LEF) e, nel Cantone Ticino, il Giudice di pace per valori inferiori o uguali a fr. 5'000.– (art. 14 cpv. 1 LALEF, 31 cpv. 1 lett. c LOG) e il Pretore o il Pretore aggiunto per valori superiori a fr. 5'000.– (art. 14 cpv. 1 LALEF, 37 cpv. 1 LOG). Se la richiesta di sequestro si fonda su un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), di cui è anche chiesto l’exequatur in Svizzera in via principale o che, come nella fattispecie, costituisce una decisione o un titolo esecutivo in virtù della Convenzione 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0.275.12) (cfr. art. 271 cpv. 3 LEF), la competenza esclusiva per decretare il sequestro appartiene al Pretore o al Pretore aggiunto indipendentemente dal valore litigioso (art. 37 cpv. 3 LOG). Il titolo invocato dall’istante risulta infatti sottoposto alla nuova Convenzione di Lugano del 2007 (CLug), siccome è stato emesso in una procedura avviata in Italia dopo l’entrata in vigore della Convenzione nello Stato di origine e nello Stato richiesto (la Svizzera), ovvero dopo il 1° gennaio 2011 (cfr. doc. B pag. 2 e 6) (art. 63 n. 1 CLug; CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 3.3).

 

 

                                   2.   La decisione che respinge integralmente o parzialmente una domanda di sequestro può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria superiore, ovvero nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Trattandosi di decisioni di prima istanza attinenti pratiche a tenore della LEF emesse in materia di sequestro di cui agli art. 272 e 278 LEF, le stesse sono inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC) e, come tali, impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC). Visto che l'impugnazione è diretta contro una decisione pronunciata nel contesto della procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

 

                                         Ciò detto, allo stadio dell'emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 53 ad art. 272). E, anche l'eventuale fase ricorsuale dev'essere unilaterale, per preservare l'effetto sorpresa caratteristico del sequestro (CEF 13 agosto 2004 [14.04.71], consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.

 

                                         Presentato il 10 aprile 2013 avverso la decisione 11 marzo 2013, notificata il medesimo giorno e recapitata alla società sequestrante il giorno 18 marzo 2013 (estratto “Tracciamento degli invii” 11 aprile 2013), il reclamo risulta tempestivo e quindi ricevibile per effetto dell'art. 63 LEF a cui rinvia l'art. 145 cpv. 4 CPC.

 

 

                                   3.   Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel, op. cit., n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272).

 

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1994, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 132). Egli poi apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC). Il reclamo contro il rifiuto parziale o integrale del sequestro non ammette né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti e nemmeno la produzione di nuovi mezzi di prova (cosiddetti “nova”: art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Ai fini del presente giudizio vanno pertanto estromessi dall'incarto le copie dei decreti di sequestro attinenti vertenze che esulano dalla fattispecie in esame e che la società sequestrante produce davanti a questa Camera (doc. 4 annesso al reclamo).   

 

 

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha rilevato che, in quanto fondata sull'atto di precetto in rinnovazione ai sensi dell'art. 480 CPCit -preceduto da un atto di precetto decaduto per perenzione- la domanda di sequestro della società sequestrante imponeva dapprima una dichiarazione di esecutività giusta la Convenzione di Lugano (CLug) e solo in un secondo tempo la pronuncia sull'effettiva richiesta di sequestro (decisione impugnata, pag. 1 verso il basso). Se non che, l'atto di precetto italiano -equiparabile al precetto esecutivo svizzero- non rappresentava una decisione secondo l'art. 32 CLug giacché non si trattava di un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria, bensì redatto dalla stessa società creditrice. Per il medesimo motivo il Pretore ha altresì escluso che potesse costituire un atto pubblico ai sensi dell'art. 57 CLug (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo).

 

 

                                   5.   La società reclamante afferma e ribadisce di avere prodotto l'atto di precetto in rinnovazione, sottolineando che la Convenzione di Lugano insieme alla prassi sviluppata in materia sono applicabili a “tutte le decisioni giudiziarie” (reclamo, pag. 2 nel mezzo). In questo contesto l'interessata omette però di considerare che -come rilevato dal Pretore- l'atto di precetto giusta l'art. 480 CPCit non è emesso né da un'autorità giudiziaria né da un'autorità amministrativa investita di competenze giurisdizionali in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 e 62 CLug, come pure lo stesso titolo della Convenzione), vale a dire quindi abilitata a statuire autoritativamente su controversie in tali materie (relazione esplicativa del prof. F. Pocar sulla CLug, disponibile all'indirizzo www.bj.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/ipr/ ber-pocar-i.pdf, n. 130 e 175), e perciò non è considerato un atto giudiziale (Giuseppe Campeis/Arrigo De Pauli, Le esecuzioni civili, 3a ed., Padova 2002, pag. 43 con rif. a Cass. 23.11.1994, n. 9913). Vano, da questo punto di vista, il tentativo della società reclamante di obiettare che l'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 CPCit rientra nella fase preliminare dell'esecuzione forzata (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Certo, quello è lo strumento con cui il creditore deve obbligatoriamente manifestare al debitore l'intenzione di procedere a suo carico con un'esecuzione forzata, di cui diventa il presupposto estrinseco (Picardi, Codice di procedura civile, Milano 2004, n. 1 ad art. 480). È però altresì vero che le modalità con cui l'esecuzione forzata vera e propria viene concretamente portata avanti sottostà alle sole norme nazionali vigenti nel territorio dove si intende procedere (Plutschow, in: DIKE Kommentar LugÜ, Zurigo/San Gallo 2011, n. 1, 4 e 6 ad art. 38; Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 1 seg. ad art. 38; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed., Frankfurt am Main 2011, n. 3 ad art. 38). Di modo che come tale l'atto di precetto secondo l'art. 480 CPCit permetterà sì di dare formalmente inizio -dandosi i presupposti- a un'esecuzione forzata sul territorio italiano, ma concretamente ciò non ha un'efficacia diretta fuori dai confini di quel paese. Ne deriva pertanto che, infondata, la censura non può essere condivisa e va senz'altro respinta.

 

 

                                   6.   Invero, la società reclamante sottolinea di avere prodotto unitamente all'atto di precetto anche il relativo titolo esecutivo (reclamo, pag. 2 in basso). Sotto questo profilo il Pretore ha dal canto suo escluso di poter considerare “il decreto ingiuntivo (unico atto definibile alla stregua di una decisione ex art. 32 CLug) anziché l'atto di precetto” in virtù della massima dispositiva (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso).

 

                                         Nella sua istanza di sequestro la società procedente ha premesso di essere creditrice nei confronti dell'escusso per la “somma di Frs. 6.067.17 (Euro 4.642.36 al cambio del 19 ottobre 2012) in forza di atto di precetto in rinnovazione del 19 ottobre 2012 notificato in data 19 ottobre 2012 unitamente al decreto ingiuntivo” e riferendosi altresì al “titolo esecutivo, munito di formula esecutiva in data 21 maggio 2012, dopo che il decreto ingiuntivo era stato notificato, senza che il debitore provvedesse al pagamento, in data 23 marzo 2012 (Doc. 2 [correttamente: Doc. B]) (pag. 1 in basso). La società sequestrante ha quindi spiegato che “il mancato pagamento nei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo fanno sì che esso assurga al ruolo di titolo esecutivo come indicato alla pagine tre del decreto stesso con provvedimento del Giudice” e che “la notifica del precetto in rinnovazione si è resa necessaria poiché il primo atto di precetto notificato sempre unitamente al medesimo titolo esecutivo in data 15 giugno 2012 era perento” (istanza di sequestro, pag. 2). Fra i documenti allegati ha infine specificato “2. Precetto con Titolo esecutivo munito di formula esecutiva” (istanza di sequestro, pag. 3), i quali si presentano appunto sottoforma di plico unico. In queste circostanze, il Pretore non poteva legittimamente esimersi dall’esaminare se il decreto ingiuntivo, che la sequestrante ha addirittura esplicitamente designato quale “titolo esecutivo”, potesse configurare una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, ciò che in linea di massima è il caso (ad es. CEF 18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 5.1).

 

                                         Nondimeno, la causa in esame non può considerarsi matura per il giudizio ai sensi dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC in quanto sull'istanza di sequestro come tale e sulle relative condizioni di concessione di quel provvedimento (art. 272 cpv. 1 LEF) il primo giudice non si è minimamente espresso (Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, n. 8 e 8a ad art. 327, con rinvio a n. 6 segg. ad art. 318). S'impone pertanto di annullare la decisione impugnata e disporre il rinvio al Pretore per una nuova decisione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) a cui, conseguentemente, spetterà riesaminare (Sterchi, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 327) la richiesta presentata dalla società sequestrante tenendo conto del decreto ingiuntivo prodotto agli atti. Entro questi limiti, pertanto, il reclamo si rivela fondato.

                                   7.   Il reclamo va così parzialmente accolto, nel senso di annullare la decisione impugnata (compreso quindi il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede) e di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio. Davanti a questa Camera le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono poste per motivi d'equità a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC) senza l'assegnazione di ripetibili (Rüegg, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 11 ad art. 107; Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berna 2012, n. 16 ad art. 104 e n. 25 seg. ad art. 107).

 

                                         Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 6'067.17.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, la CLug, 95 cpv. 2, 107 cpv. 2, 319 segg., CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e la LTF,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

 

                                         Di conseguenza la decisione 11 marzo 2013 del Pretore __________ (inc. SO.2013.150) è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 200.–, già anticipata dalla società reclamante, è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione all.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Trattandosi di misura cautelare sottoposta alla limitazione dell'art. 98 LTF e ritenuto che il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'067.17, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.