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Incarto n. |
Lugano 24 maggio 2013 FP/ec/lw |
In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 18 aprile 2013 di
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CO 1
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richiamata l’ordinanza presidenziale del 19 aprile 2013 con la quale al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo,
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 17./19.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 24'357.85 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “Saldo contratto di credito contante del 16.09.2002 no. __________”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11 dicembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di __________;
che l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto di prestito datato 13 settembre 2002, con il quale l’allora CO 1 – divenuta __________ SA e, in seguito, CO 1 (cfr. estratto del registro di commercio doc. D) – ha mutuato al convenuto la somma di fr. 18'000.- , importo che quest’ultimo si è impegnato a restituire con un interesse annuo del 13,75% mediante 24 pagamenti mensili rateali di fr. 860.60 ciascuno (il primo entro il 1° novembre 2002), e sull’estratto conto 10 dicembre 2012, indicante un saldo a suo favore al 17 agosto 2012 di fr. 24'357.85 (doc. C);
che in occasione dell’udienza di contradditorio del 20 marzo 2013 il convenuto ha prodotto le proprie osservazioni scritte del 19 marzo 2013, con le quali si è opposto all’accoglimento dell’istanza sia in ordine, che nel merito;
che in ordine egli ha contestato la legittimazione attiva della procedente, rilevando che il contratto di prestito (mutuo) è stato con lui stipulato in data 13 settembre 2002 da __________ con sede a __________, mentre che il precetto esecutivo e l’istanza sono state promosse dalla società CO 1, soggetto giuridico diverso rispetto a quello indicato nel preteso titolo di credito;
che il convenuto ha dipoi contestato anche la sua legittimazione passiva, sostenendo che l’esecuzione nei suoi confronti non potrebbe essere proseguita, avendo egli trasferito il proprio domicilio all’estero;
che nel merito egli ha asserito di avere completamente estinto il debito tra dicembre 2004 e gennaio 2005, circostanza che egli non è però in grado di comprovare, dato il tempo trascorso e l’assenza di solleciti per un lungo periodo, ritenuto che CO 1 avrebbe nuovamente avanzato pretese soltanto dopo 8 anni di silenzio;
che le avversarie pretese, sempre secondo il convenuto, sarebbero in ogni modo prescritte, essendo la restituzione a rate di un mutuo soggetta al termine di prescrizione quinquennale;
che in ogni modo la documentazione esibita dall’istante non costituisce riconoscimento di debito, l’escutente non avendo sostanziato né reso verosimile l’ammontare delle proprie pretese e l’estratto conto agli atti (doc. C) risultando assolutamente incomprensibile;
che in replica la parte istante si è confermata nella propria istanza, esibendo ulteriore documentazione a suo sostengo;
-che dal conto suo in duplica il convenuto ha mantenuto la propria opposizione al precetto esecutivo;
che con decisione del 4 aprile 2103 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo;
che, premesso che il convenuto risiede a __________ (da qui la reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva da questi sollevata) e che __________ (la mutuante) è divenuta dapprima __________ SA e, in seguito, CO 1 (da qui il riconoscimento della legittimazione attiva dell’istante nella presente procedura), il primo giudice ha ritenuto il contratto di mutuo di cui al doc. A sottoscritto dal convenuto quale mutuatario e da __________ (ora CO 1), quale mutuante, costituisce di principio un riconoscimento di debito e, pertanto, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo (credito e interessi) posto in esecuzione, oltre accessori;
che per quanto attiene dipoi all’asserita estinzione del debito, il Pretore aggiunto ha rilevato che dal fascicolo processuale non emerge alcun riscontro oggettivo suscettibile di rendere verosimile, nel contesto dell’art. 82 cpv. 2 LEF, tale asserzione, di modo che l’eccezione non può trovare tutela;
che, sempre secondo il primo giudice, nemmeno l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso si rivela fondata, dal momento che il diritto del mutuante alla restituzione della somma mutuata si prescrive nel termine di dieci anni (art. 127 CO), termine che nella fattispecie ha iniziato a decorrere al più presto da novembre 2002, per rimanere interrotto dai pagamenti di acconti e di interessi intervenuti fino al 5 gennaio 2005 (doc. C), nonché dall’esecuzione avviata l’8 febbraio 2007 all’Office des poursuites di Ginevra (doc. G), non notificata, atti che hanno comportato la decorrenza di una nuova prescrizione (art. 137 CO), di modo che al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione il termine di prescrizione decennale non era ancora trascorso;
che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 18 aprile 2013, riproponendo sostanzialmente le medesime eccezioni sollevate davanti al primo giudice, le quali saranno riprese e vagliate nel prosieguo;
che chiamata a esprimersi sul reclamo, la parte istante è rimasta silente;
considerando
in diritto.
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b, n. 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 312 cpv. 2 CPC);
che inoltrato il 18 aprile 2013 contro una decisione notificata/recapitata in data 8 aprile 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella misura in cui ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di controparte, in quanto soggetto differente rispetto a quello figurante quale mutuante nel titolo di credito alla base della procedura esecutiva, l’insorgente muove un’obiezione al limite del pretesto;
che, per tacere del fatto che nello scritto indirizzato il 12 ottobre 2012 alla CO 1 (ossia alla qui istante) egli si è ben guardato dall’eccepire l’assenza di un qualsivoglia rapporto contrattuale con quest’ultima riferito alla pratica B15-068843 (ossia a quella indicata nel doc. A), limitandosi per contro solo a contestare di avere ricevuto gli atti richiamati dalla stessa istante in un suo precedente scritto del 20 agosto 2012 (doc. 2), non si intravede come possano ancora sorgere dubbi sul fatto che il soggetto figurante quale mutuante nel doc. A (__________) sia divenuto con gli anni __________ SA, rispettivamente CO 1 e, per finire, CO 1, come chiaramente desumibile dagli estratti del registro di commercio doc. D, sul cui contenuto e sulla cui valenza non vi è pertanto più alcun motivo di soffermarsi;
che il reclamo è votato di nuovo all’insuccesso anche nella misura in cui l’insorgente pretende che l’avversaria pretesa sia prescritta in quanto si tratta di un mutuo contraddistinto dall’obbligo per il mutuatario di tacitazione del debito mediante pagamenti rateali mensili consecutivi, di modo che torna applicabile il termine di prescrizione previsto dall’art. 128 cpv. 1 CO, secondo cui si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni per mercedi di pigioni, noli ad affitti, interessi di capitali e –per quanto qui di rilievo - le altre prestazioni periodiche, come – sempre stando al reclamante - le rate contemplate nel relativo contratto di mutuo, per cui essendo l’ultima rata divenuta esigibile secondo contratto al 1° ottobre 2004, la relativa azione si è prescritta, per effetto dell’art. 137 cpv. 1 CO, al più tardi nel febbraio 2012, e ciò tenuto anche conto dell’’ultimo pagamento avvenuto il 5 gennaio 2005 e della (contestata) esecuzione avviata in data 8 febbraio 2007;
che, infatti, l’impegno a saldare il mutuo ratealmente, contrariamente alla suggestiva tesi ricorsuale, non costituisce una fattispecie soggetta all’art. 128 CO (BSK-OR I, Robert K. Däppen, art. 128 n. 3 con riferimento a DTF DTF 69 II 303/304), di modo che la natura dell’obbligazione alla base del riconoscimento di debito è rimasta inalterata, lasciando immutato il termine di prescrizione decennale, come correttamente rilevato dal primo giudice, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia, con particolare riferimento agli atti interruttivi che hanno ogni qualvolta fatto rinascere il termine di prescrizione decennale previo, per tacere del fatto che nel suo scritto del 22 ottobre 2003 (doc. I), il convenuto ha espressamente riconosciuto il saldo residuo di allora di fr. 17'054.-90, il che equivale a un riconoscimento di debito suscettibile a sua volta di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO);
che, infine, non è destinata a miglior sorte la doglianza secondo cui l’escutente non avrebbe in alcun modo sostanziato né tanto meno reso verosimile l’ammontare della propria pretesa, il conteggio agli atti sub doc. C risultando chiaro che più chiaro non si può, il saldo in esso riportato di fr. 24'357.85 al 17.8.2012 costituendo la risultante che si ottiene sommando il credito base di fr. 18'000.- e gli interessi (di non poco conto) di volta in volta maturati secondo le modalità previste dal contratto di mutuo (oltre ai relativi interessi moratori) e deducendo i singoli acconti versati dal convenuto, nessun escluso, ritenuto che spettava semmai a quest’ultimo dimostrare o per lo meno rendere verosimile (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF) di averne versati di più, il che non si è pero verificato (cfr. doc. C);
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO);
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 550.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
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- avv. ; - .
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24’357.85 non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).