Incarto n.
14.2013.75

Lugano

5 giugno 2013

FP/sl/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 47b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 3 maggio 2013 da

 

 

RE 1

rappresentato da RA 1

 

 

contro la decisione emanata il 23 aprile 2013 dal Pretore __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.206) promossa con istanza del 26 febbraio 2013 contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che inoltrato il 3 maggio 2013 contro una decisione emanata il 23 aprile 2013 e recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca postale  Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

 

                                         che con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo;

 

                                         che la carenza non si rivela decisiva, il reclamo essendo comunque sia votato all’insuccesso;

 

                                         che con istanza del 26 febbraio 2013 il qui reclamante ha chiesto al Pretore __________ il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificatole in data 28 settembre 2012 per il pagamento di fr. 6'560.- a titolo di “Salario dicembre 2011 fr. 3'280.00  + tredicesima 2011 fr. 3'280.00” (doc. A);

 

                                         che con la decisione impugnata lo stesso Pretore - premesso che un contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF quando è stato steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro - ha respinto l’istanza rilevando anzitutto che a sostegno  della propria domanda l’escutente ha soltanto prodotto il precetto esecutivo;

 

                                         che egli ha dipoi rilevato che pur non contestando l’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, con le osservazioni dell’8 marzo 2013  la convenuta ha addotto che lo stesso sarebbe stato disdetto e che per il mese di dicembre 2011 l’istante non si sarebbe presentato al lavoro, contestando quindi che vi sia stata prestazione lavorativa;

 

                                         che, secondo il primo giudice, le allegazioni (giustificazioni) di parte istante (v. replica del 18 marzo 2103), che peraltro non si è espressa sulla questione della prestazione del lavoro, non sono state rese verosimili, non avendo la medesima presentato alcun documento a supporto delle stesse;

 

                                         che, secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                     

                                         che, come visto, l'escutente non ha prodotto il contratto di lavoro, ossia il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il che già osta all’accoglimento dell’istanza, considerata altresì l’assenza di riscontri alternativi suscettibili di avvalorare in altro modo le allegazioni dell’istante;

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo, con il quale l’insorgente si propone in buona sostanza di convincere l’autorità di reclamo della bontà del proprio esposto, senza tuttavia confrontarsi con le (corrette) considerazioni esposte nell’impugnata decisione alle quali si rinvia;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessi fr. 150.-- sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'560.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).