Incarto n.
14.2013.76

Lugano

4 giugno 2013

FP/sl

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

sedente quale giudice unico (art. 47b LOG) per statuire sull’appello (recte: sul reclamo)   presentato il 7 maggio 2013 da

 

 

RE 1

rappresentato dal RA 1

 

 

contro la decisione emanata il 3 maggio 2013 dal Giudice di pace supplente __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.____) promossa nei suoi confronti con istanza 8 aprile 2013 da

 

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

preso atto che la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo;

 

esaminati gli atti,

 

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che l’atto di appello proposto dal convenuto contro il giudizio di primo grado viene pertanto trattato come reclamo;

 

                                         che inoltrato il 7 maggio 2013 contro una decisione emanata il 3 maggio 2013 e notificata/recapitata più avanti alle parti, il gravame, comunque sia, è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                        

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che nella misura in cui si duole della violazione del diritto di essere sentito garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC per avere il primo giudice statuito quando il termine per inoltrare le osservazioni all’istanza non fosse ancora scaduto, il reclamante muove una critica infondata;

 

                                         che, infatti egli ha inoltrato le proprie osservazioni soltanto il 2 maggio 2013 (doc. 7), ossia ben oltre il termine di 15 giorni assegnatogli dal Giudice di pace supplente con ordinanza del 9 aprile 2013;

 

                                         che all’insorgente non giova dipoi far valere che il primo giudice gli avrebbe concesso una proroga del termine fino al 5 aprile (recte: maggio) 2013, nulla di decisivo risultando dagli atti al riguardo, se non quanto genericamente e confusamente riportato dal Giudice di pace supplente nel suo scritto 22 maggio 2013 alla CEF, in cui (riferendosi a una telefonata ricevuta il 23 aprile 2013 dalla segretaria del rappresentante del convenuto) ha preteso di avere reso attento la sua interlocutrice che, da parte sua, “è prassi che le decisioni vengono prese dopo circa 10 giorni dalla scadenza del termine, quindi le osservazioni dovevano giungere entro quella data”, per poi puntualizzare che “la raccomandata relativa alle giustificazioni, da parte del convenuto, è stata ritirata il 10.04.2013, ben 13 giorni prima delle richiesta telefonica di proroga”;

 

                                         che, infatti, tali improvvisate e incaute affermazioni (rese fuori procedura) non potevano essere considerate come adesione certa alla richiesta del convenuto volta ad ottenere una proroga fino al 5 maggio 2013 del termine per l’inoltro delle osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione;

 

                                         che il rappresentante del convenuto avrebbe dovuto agire con meno improvvisazione, presentando istanza scritta;

 

                                         che la questione, per finire, non si rileva decisiva, la decisione  impugnata rivelandosi d’acchito contraria al diritto federale nella  misura in cui il Giudice di pace supplente, accogliendo l’istanza della procedente, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo, fattogli notificare per il mancato pagamento della somma complessiva di fr. 4'000.- in relazione all’incidente stradale del 12 dicembre 2012 (“fr. 2'500.- di franchigia casco + fr. 1'500.- per danni”);

                                     

                                         che, infatti, il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione soltanto se il suo credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), ritenuto che sono parificati alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti pubblici esecutivi secondo gli art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);

 

                                         che la pretesa della parte istante non è sorretta da nessuno dei menzionati titoli, segnatamente non è fondata su una sentenza di condanna o su un titolo ad essa equiparabile, ma su documentazione (assicurativa) utilizzabile, dandosene il caso, solo nel contesto di una procedura semplificata retta dagli art. segg. 243 segg. CPC;

 

                                         che a torto il Giudice di pace supplente ha perciò respinto in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;

 

                                         che ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo (ancorché per motivi diversi da quelli esposti nel reclamo), con conseguente riforma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso di respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, come pure del successivo dispositivo n. 2 nel senso di porre la relativa tassa di giustizia a carico della parte istante;

 

                                         che, in assenza di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da parte dell’escusso, non entra del resto nemmeno in considerazione il rigetto in via provvisoria dell’opposizione al medesimo precetto esecutivo;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della parte istante, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di indennità ridotta, l’accoglimento del reclamo non essendo da ricondurre alle argomentazioni ivi esposte;

 

                                     

per questi motivi,

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati.

 

                                         “1. L’istanza è respinta.

                                    2. La tassa di giustizia, anticipata dalla parte istante, è posta a carico della medesima.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio per complessivi fr. 200.- sono poste a carico di CO 1, che rifonderà al reclamante fr. 100.- a titolo di indennità.

                                        

                                   3.   Notificazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).