Incarto n.
14.2013.82

Lugano

19 giugno 2013

B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 9 aprile 2013 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

patrocinata dall’PA 1

 

 

 

 

 

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 21 maggio 2013 (SO.2013.237) ha così deciso:

 

“1.  È pronunciato il fallimento della RE 1 a far tempo da martedì 21 maggio 2013 alle ore 15.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 22 maggio 2013 ne postula l’annullamento;

 

rilevato che il reclamo non è stato intimato all’istante, il suo credito essendo stato saldato;

 

preso atto che con disposizione ordinataria presidenziale del 23 maggio 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                            A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 865.-- compresi interessi e spese.

 

                            B.  All’udienza di discussione dell’8 maggio 2013 nessuno è comparso.

 

                            C.  Con decisione del 21 maggio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 15.00.

 

                            D.  Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 22 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 865.-- a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C).

 

Considerato

 

in diritto:

 

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

                             a)  L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

 

                            b)  Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 22 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 865.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 885654, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

 

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno al 17 giugno 2013 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 48 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 194'859.68. Determinante è che nelle suddette esecuzioni nel 2012 per otto rispettivamente nell’anno in corso per quattro di esse è stata emessa la comminatoria di fallimento e per cinque l’avviso di pignoramento. Inoltre nel periodo dal 12 maggio 2010 al 12 giugno 2013 a carico della reclamante sono stati emessi 69 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 242'870.77. Ciò porta a ritenere che la convenuta non è in grado di far fronte ai suoi impegni, nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta e per oneri sociali, per i quali sono state promosse numerose delle predette procedure. Non cambia in sostanza nulla l’annullamento di due esecuzioni (n. 889334 per fr. 2985.80 e n. __________ per fr. 2954.50) e la riduzione dell’importo di una terza (n. 887567, ridotta di fr. 252.75), avvenuti il 18 giugno 2013 (fax dell’UEF di Locarno dello stesso 18 giugno), senza contare che si tratta comunque di fatti successivi alla scadenza del termine di reclamo, che non potrebbero essere considerati in questa sede (DTF 136 III 294 segg.). Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

 

 

                             2.  Il reclamo va pertanto respinto.

                                  Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                  La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

 

                                  Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 Locarno, a far tempo da:

 

                                  giovedì 20 giugno 2013 alle ore 10.00.

 

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                  carico di RE 1

 

 

                             3.  Notificazione:

                                  –

                                  –

                                  – Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

                                  – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                  – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).