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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 22 maggio 2013 di
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richiamata la disposizione ordinatoria presidenziale del 23 maggio 2013 con la quale
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale,
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano l’CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 388.30 oltre accessori, dedotti eventuali acconti;
che all’udienza di discussione del 24 aprile 2013 il convenuto non è comparso.
che con decisione del 15 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 16 maggio 2013 alle ore 10.00.
che con il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 16 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 591.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C);
che alla procedente il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato;
che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;
che le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (pseudo- nova o nova impropri), mentre ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF) (nova propri);
che pseudo-nova ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF, avveratisi già anteriormente all’apertura del fallimento, possono essere fatti valere illimitatamente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 14 ad art. 174);
che è invece possibile far valere fatti nuovi in senso proprio, limitati ai casi previsti dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, oltre a rendere verosimile la propria solvibilità, solo quando il primo giudice ha aperto il fallimento (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 20 ad art. 174);
che secondo l’art. 175 LEF il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato e che il giudice stabilisce tale momento nella sentenza;
che il Tribunale federale, essendo a conoscenza che alcuni giudici del fallimento aggiornano l’effetto della loro decisione di anche 24 ore dopo la sua pronuncia – pratica che è stata giudicata incongrua – ha ritenuto che le autorità dell’esecuzione e del fallimento devono considerare come momento dell’apertura del fallimento, il momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, ancorché questa decisione è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 2001, n. 10 ad art. 175; CEF sentenze del 25 agosto 2010 inc. 14.2010.66 consid. 1, 18 dicembre 2009 inc. n. 14.2009.96 consid. 1 e 5 aprile 2011 inc. 14.2011.49 consid. 1);
che il reclamante ha prodotto una ricevuta del 16 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 591.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C);
che secondo informazione del predetto ufficio il versamento è avvenuto alle ore 09.14 del 16 maggio 2013;
che nel presente caso il Pretore ha dichiarato il fallimento con decisione del 15 maggio 2013 stabilendone l’apertura, ai sensi dell’art. 175 cpv. 2 LEF, per il giorno seguente, ossia il 16 maggio 2013 alle ore 10.00;
che questo termine costituisce il momento determinante per il reclamante per potersi avvalere, anteriormente, di pseudo nova ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF e posteriormente, di nova propri ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF;
che il pagamento dell’esecuzione in oggetto effettuato dal reclamante il 16 maggio 2013 alle ore 09.14 costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente all’apertura del fallimento ai sensi dell’174 cpv. 1 LEF, per cui il fallimento di RE 1 può essere annullato;
che la tassa di giustizia va posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), così come le spese dell’Ufficio fallimenti, mentre non si assegnano indennità alla controparte, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni;
per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento del 16 maggio 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2012.5419), nei confronti di AP 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).