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Incarto n. |
Lugano 19 giugno 2013 B/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 27 marzo 2013 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 16 maggio 2013 (inc. n. SO.2013.213) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della RE 1 a far tempo da giovedì 16 maggio 2013 alle ore 15.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del 23 maggio 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato all’istante, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 24 maggio 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'133.30 compresi interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 3 maggio 2013 la convenuta che ha dichiarato di ritenere l’importo posto in esecuzione non dovuto.
C. Con decisione del 16 maggio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 15.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 17 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 4'140.40 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. 4). La reclamante rileva poi di essere intenzionata a pagare tutte le procedure esecutive pendenti nei suoi confronti.
Considerando
in diritto:
1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 17 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 4'140.40 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 877148 promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno al 14 giugno 2013 si evince che tutte le 22 esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante sono state saldate, ad eccezione della n. 866786 promossa da GS Gitterrost + Bauteile AG per la quale tuttavia agli atti risulta una ricevuta del 21 agosto 2012 relativa al pagamento di fr. 4'645.10 a saldo delle fatture pendenti. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta peggiorando e che il mancato pagamento dei debiti accertati è un evento di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). A questo proposito va osservato che dall’estratto delle esecuzioni si evince che a carico della reclamante non vi sono attestati di carenza di beni. Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif. ). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di Passalia Metalcostruzioni Sagl va annullato.
2. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento del 16 maggio 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2013.213), nei confronti di AP 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1
III. Notificazione:
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- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno,
Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).