Incarto n.
14.2013.92

Lugano

11 settembre 2013

SL/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione promossa con istanza 15 gennaio 2013 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall PA 2)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall PA 1)

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 26/28 novembre 2012 dellUE __________ previo, in via incidentale, il riconoscimento e la dichiarazione desecutività in Svizzera della sentenza n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________ (Italia), __________, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del 28 aprile/9 luglio 2008 del medesimo tribunale;

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 13 maggio 2013 (inc. SO.2013.172), ha così stabilito:

 

1.     Listanza è accolta e di conseguenza è rigettata in via definitiva lopposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo.

 

2.      Le tasse di giustizia di fr. 500.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, con lobbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.– a titolo di ripetibili.

 

3.      omissis.”

Decisione impugnata dalla convenuta che con reclamo 27 maggio 2013 ne postula la riforma nel senso di annullare, in quanto irregolare, il dispositivo e, in via principale, di respingere listan­za di rigetto definitivo dellopposizione, in via subordinata di sospendere il giudizio sulli­stanza di exequatur e di rigetto definitivo dellopposizione fino alla conclusione della vertenza dappello pendente in Italia e, in via ancor più subordinata, di obbligare listante a prestare una garanzia in contanti o bancaria del valore di fr. 150'000.–, in tutti i casi protestate tasse, spese e ripetibili;

 

richiamata la decisione presidenziale del 28 maggio 2013 con cui al reclamo è stato concesso leffetto sospensivo contestualmente richiesto;

 

preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 11 giugno 2013 listante ha proposto la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 26/28 novembre 2012 dellUE __________, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'689.– oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2012, ovvero pari a 120'951.73 al tasso di cambio di quel giorno. Quale titolo di credito listante ha indicato: “Credito accertato dal decreto ingiuntivo no 18770/2008 del 09.07.2008 del Tribunale di __________ e della sentenza no 12611 del 31.10.2011 del Tribunale di __________, oltre accessori” (doc. G). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con, a titolo incidentale, la dichiarazione di exequatur della sentenza n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________.

 

 

                                  B.   Listante fonda la sua pretesa sulla sentenza n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________ (doc. C), che ha respinto lopposizione interposta dallescussa contro il decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del 28 aprile/9 luglio 2008 del medesimo tribunale (doc. B), emesso in relazione a un credito per onorario – credito capitale di 102'874.90 (al netto di interessi, spese legali e di giudizio, onorario e IVA) – per prestazioni di patrocinio e assistenza legali svolte dalla creditrice a favore della convenuta. La procedente ha indicato che l’importo di cui alla citata sentenza civile era, tenuto conto degli accessori, quantificabile in 135'061.36, ossia fr. 162'684.–, a cui andavano aggiunti interessi al 5% dal 20 dicembre 2007. E, dato che limporto posto in esecuzione era finanche inferiore e che gli interessi di mora decorrevano dal 19 giugno 2012, nulla ostava al rigetto definitivo dellopposizione. Listanza è stata integrata con lattestato di cui all’art. 54 CLug che dichiara esecutiva la citata sentenza (doc. D), due estratti comprovanti il tasso di conversione €/CHF validi al 22 novembre 2012 (doc. E ed E1), la domanda di esecuzione 23 novembre 2012 (doc. F) e la procura (doc. A).

 

 

                                  C.   All’udienza di discussione tenutasi il 13 maggio 2013 l’istante ha confermato la sua domanda. La convenuta vi si è opposta ritenendola prematura, in quanto la sentenza civile italiana è stata impugnata davanti alla Corte dAppello __________. In sede di replica listante ha obiettato che come tale quellappello non ne sospendeva lesecutività, e che non risultava che la Corte adita    avesse emesso un provvedimento di sospensione. Linteressata ha inoltre rilevato che la controparte non si era avvalsa di eccezioni proponibili giusta lart. 81 LEF e la CLug. Dal canto suo in duplica la convenuta ha rinviato per analogia allapplicazione dei principi processuali validi in Svizzera dove, in procedura ordinaria, ad un appello veniva di norma concesso leffetto sospensivo.

 

 

                                  D.   Con decisione 13 maggio 2013 il Pretore __________, ha accolto l’istanza nel senso di rigettare in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escussa. Stabilito che l’esame sull’exequatur era da eseguire in via pregiudiziale giusta la CLug, il Pretore ha accertato che il decreto ingiuntivo e la sentenza civile italiana erano stati prodotti in copia conforme all’ori­ginale con l’attestazione che dichiara quest’ultima esecutiva. Ciò posto, la convenuta non aveva eccepito alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 34 CLug. L’appello pendente in Italia poi non infirmava l’esecutività della sentenza e non risultava che l’effetto sospensivo fosse stato successivamente conferito. Nulla ostava dunque all’accoglimento dell’istanza.

 

 

                                  E.   Con il presente reclamo la convenuta postula la riforma della decisione pretorile nel senso di annullarne per irregolarità il dispositivo respingendo l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione. In via subordinata chiede che la stessa sia sospesa fino alla definizione della procedura d’appello in corso in Italia o, quantomeno, che sia ordinata all’istante la prestazione di una garanzia in contanti o bancaria del valore di fr. 150'000.–. A sostegno delle sue argomentazioni la reclamante lamenta la lesione degli art. 37, 38 e 46 CLug. Della risposta al reclamo della procedente si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                         La decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, rispettivamente 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per la relativa risposta al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). In relazione alla tempestività dell’impugnazione l’istante si rimette all’esame di questa Camera (risposta al reclamo, pag. 2 nel mezzo). Ciò detto, proposto il 27 maggio 2013 a fronte di un giudizio datato e notificato il 13 maggio 2013 ma recapitato il giorno 15 (“Tracciamento degli invii” del 31 maggio 2013), il reclamo ossequia il termine di dieci giorni per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, ed è perciò ammissibile. Altresì ricevibili sono le osservazioni dell’11 giugno 2013, il reclamo essendo stato notificato il 4 giugno 2013.

 

 

                                   2.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012. 172 consid. 4). Risulta così a priori irricevibile il nuovo scritto prodotto davanti a questa Camera quale doc. 5, mentre i doc. 3 e 4 che accompagnano il reclamo e che già fanno parte del fascicolo processuale saranno, se necessario, menzionati con la relativa classificazione impiegata in prima sede. Sono per contro ammissibili la copia della decisione pretorile (doc. 2) e la procura (doc. 1). Daltra parte, prodotta la prima volta davanti a questa Camera, la documentazione trasmessa dallistante il 7 luglio 2013 risulta irricevibile e va quindi estromessa dallincarto.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

 

                               3.1.   Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).

 

                               3.2.   Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012. 79 consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nella sentenza civile 21 ottobre 2011 del Tribunale __________ ha preso avvio con l’“opposizione” 24 ottobre 2008 (doc. C pag. 1 nel mezzo) interposta dall’escussa al decreto ingiuntivo 28 aprile 2008 (depositato il 9 luglio 2008 e notificato a mezzo posta il 1° agosto 2008: doc. B pag. 6 e 7), e quindi prima dell’entrata in vigore della CLug sia in Italia (il 1° gennaio 2010) che in Svizzera (il 1° gennaio 2011). Di modo che, come tale, la fattispecie in esame rientrerebbe nel campo di applicazione della (vecchia) Convenzione di Lugano del 1988.  

 

                               3.3.   Nondimeno, giusta l’art. 63 n. 2 CLug, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato d’origine prima dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del titolo III in due ipotesi alternative (lett. a/b), segnatamente se nello Stato d’origi­ne l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in que­st’ul­timo Stato che nello Stato richiesto, della Convenzione del 16 settembre 1988 (lett. a). Come risulta esplicitamente dal testo della seconda cifra, entrambe queste eccezioni al principio della prima cifra presuppongono che la decisione da delibare sia stata emessa dopo l’entrata in vigore della nuova convenzione nello Stato di origine e – in considerazione della sistematica dell’art. 63 CLug – nello Stato richiesto (DTF 138 III 84 consid. 2.1). Ciò è il caso in concreto. In quanto emessa e pubblicata il 21 ottobre 2011 la sentenza civile italiana è successiva – come visto (sopra, consid. 3.2) – all’entrata in vigore della CLug in Italia e in Svizzera. Visto poi che l’atto di “opposizione” è del 24 ottobre 2008 (sopra, consid. 3.2), l’azione che ne è stata all’origine è indubbiamente posteriore all’entrata in vigore della (vecchia) Convenzione di Lugano del 1988, che per lItalia risale al 1° dicembre 1992 e per la Svizzera al 1° gennaio 1992. Realizzandosi una delle (due) eccezioni al principio di applicabilità della Convenzione del 1988 pertanto, lesame dellexe­quatur della sentenza italiana resta così sorretto dalla Convenzione del 2007 (art. 32 segg. CLug), come ritenuto dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo).

 

                               3.4.   In sé, ove il creditore chieda il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di una decisione estera ai sensi dell’art. 32 CLug, il giudice esamina solo in via incidentale nel quadro della procedura di rigetto se la decisione è esecutiva in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; infra consid. 4). Come puntualmente rilevato dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto), nel presente caso figura agli atti la copia conforme all’originale della sentenza civile n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale __________ (doc. B pag. 5 e ultima pagina) provvista della dichiarazione di esecutività secondo l’art. 54 CLug rilasciata l’11 dicembre 2012 (doc. D). Al riguardo il primo giudice ha segnatamente precisato che l’appello di cui al doc. 1 non la invalidava e che l’escussa non aveva preteso che al medesimo fosse stato concesso effetto sospensivo (decisione impugnata, pag. 4 verso l’alto), conclusione che in questa sede non è affatto contestata. La sentenza respinge poi l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del 28 aprile 2008 altresì prodotto in copia (ricostruita con ordinanza 19 aprile 2012: doc. B pag. 1 in basso) conforme all’originale. Di modo che, sotto questo profilo, il giudizio impugnato non può che essere confermato.

 

 

                                   4.   Invero, la reclamante rimprovera al Pretore un’applicazione errata dell’art. 38 CLug poiché il dispositivo della decisione impugnata non comprende l’esplicita dichiarazione di esecutività della sentenza civile 21 ottobre 2011 del Tribunale __________. A suo dire tale omissione osta alla pronuncia del rigetto definitivo dell’op-posizione e impone di annullarla per irregolarità con conseguente reiezione dell’istanza (reclamo, pag. 4 seg. n. 1 in basso). Ma invano.

 

                               4.1.   A differenza di quanto lascia sottintendere l’interessata, il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto a statuire in via principale (e non solo pregiudiziale) sull’esecutività della decisione estera prodotta quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, a meno che l’istante abbia formulato un’esplicita conclusione in tal senso e che il giudice sia competente anche per statuire su siffatta conclusione, fermo restando poi l’ossequio della procedura prevista dalla Convenzione di Lugano (CEF 28 settembre 2012 inc. 14.2012.120 consid. 6; FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., Berna 2011, n. 22 ad art. 38; Hofmann/Kunz, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea 2011, n. 308 e n. 335 ad art. 38). Ciò detto, la massima dispositiva non consente al giudice adito di concedere più di quanto richiesto (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 312 ad art. 38), riservata nondimeno la facoltà di rimediare a eventuali dubbi o contraddizioni – dandosi il caso – nell’ambito della procedura d’interpello (art. 56 CPC, cui rinvia Staehelin/Bopp, op. cit., n. 25 ad art. 38 e nota 51).

 

                               4.2.   Ora, nel caso concreto, la procedente ha espressamente indicato che la domanda di exequatur contenuta nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione era proposta a mero titolo incidentale (istanza, pag. 1 e pag. 3 n. 10). Vero è che le richieste di giudizio accennano anche ad una dichiarazione di exequatur della sentenza civile italiana (istanza, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto), potendo finanche lasciare ipotizzare (ma non necessariamente: Hofmann /Kunz, op. cit., n. 309 ad art. 38) che la richiesta di     esecutività fosse altresì formulata a titolo principale. Ciò non toglie che all’udienza di contraddittorio cui hanno partecipato entrambe le parti, l’istante si è limitata a confermare “la domanda di rigetto dellopposizione sulla scorta della documentazione già   agli atti” (verbale, pag. 1 nel mezzo). Comunque sia l’eventuale interesse a censurare l’assenza della dichiarazione di esecutività sarebbe semmai spettato alla parte creditrice giacché è lei che, scegliendo di seguire la via della procedura incidentale di exequatur nel contesto di una domanda di rigetto definitivo dell’op­posizione, di fatto ha rinunciato ad avvalersi delle prerogative e dei privilegi procedurali che le accordava la CLug (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3). Sotto questo profilo notasi del resto che, ancora davanti a questa Camera, l’istante riconferma di avere optato per la procedura incidentale di exequatur nell’ambito del rigetto (osservazioni, pag. 3 nel mezzo ad 1). Nelle circostanze così descritte il Pretore non è incorso in una errata applicazione dell’art. 38 CLug. Laddove si duole di un dispositivo irregolare, la censura è così infondata e va respinta.

 

 

                                   5.   La reclamante chiede in applicazione dell’art. 37 CLug che la decisione pretorile sia sospesa fino alla definizione della procedura di appello in corso avverso la sentenza civile 21 ottobre 2011 davanti alla Corte d’appello __________, poiché in quel contesto sarebbe altamente probabile un accoglimento delle sue contestazioni e, d’altra parte, la relativa domanda di sospensione dell’esecutorietà della sentenza non è ancora stata decisa (reclamo, pag. 5 n. 2). Così proposta la richiesta è nondimeno irricevibile. L’istante non ha in effetti presentato una domanda di riconoscimento ai sensi dell’art. 33 n. 3 CLug, che oltretutto nemmeno si sarebbe conciliata con la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 18 ad art. 38), bensì – come visto (sopra, consid. 4) – una domanda di exequatur a titolo pregiudiziale secondo gli art. 38 segg. CLug (istanza, pag. 1). Sotto questo profilo era semmai ipotizzabile una sospensione giusta l’art. 46 n. 1 CLug che tuttavia, trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione con contestuale esame pregiudiziale dell’exequatur di una decisione estera, l’interessata avrebbe dovuto proporre già in occasione dell’udienza di discussione dinanzi al Pretore (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 18 ad art. 46; Schu­ler, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea 2011, n. 3 e 4 ad art. 37 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 143 ad art. 46), ma negli atti non vi è alcuna traccia di una siffatta richiesta. Certo, l’escussa ha rinviato ad un’applicazione analogica dei principi procedurali svizzeri in materia di effetto sospensivo a sostegno di un’ipotetica decisione di sospensione favorevole della Corte d’Appello __________. Manca però una puntuale conclusione, visto che l’interessata si è invero limitata a postulare la “conseguente reiezione dellistanza” (verbale, pag. 2). In quanto formulata per la prima volta davanti a questa Camera, la domanda di sospensione non è quindi proponibile per il divieto dei nova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 2). Al riguardo il reclamo va dichiarato inammissibile.

 

 

                                   6.   Giusta l’art. 46 n. 3 CLug la reclamante rivendica, in alternativa, la pronuncia a carico dell’istante dell’obbligo di prestare una garanzia (in contanti o bancaria) per un corrispondente importo di fr. 150’000.– (reclamo, pag. 6 n. 3). Ma, così come un’eventuale sospensione ai sensi dell’art. 46 n. 1 CLug, la relativa richiesta andava già presentata al Pretore (sopra, consid. 5). Non essendo stato questo il caso nella fattispecie in esame, una volta di più la censura risulta irricevibile per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC.

 

 

                                   7.   In aggiunta a quelle previste al cpv. 1 (estinzione del debito, proroga del termine di pagamento e intervenuta prescrizione del pagamento), giusta l’art. 81 cpv. 3 LEF l’escusso può far valere le eccezioni previste dalla Convenzione di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3), sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. In linea di massima, il giudice esamina solo le censure espressamente formulate dall’escusso (Gil­liéron, op. cit., n. 104 ad art. 81), a cui spetta l’onere di recarne la prova (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). In concreto il Pretore ha appurato che nessuno dei motivi di rifiuto erano dati nella fattispecie (decisione impugnata, pag. 4 verso l’altro). In proposito la reclamante non solleva contestazioni. Motivo per cui la questione non merita ulteriore disamina.

 

 

                                   8.   Per quanto ricevibile il reclamo va quindi respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. La tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) oltre allobbligo di rifondere unindennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                         Ai fini dellindicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 145689.–.

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 32 e 38 segg. CLug, 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

 

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 800.–, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 1’200.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

 

– PA 1;

– PA 2.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 145689.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).