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Incarto n. |
Lugano FP/b/fb |
In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30 maggio 2013 da
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CO 1
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preso atto che con scritto del 10 giugno 2103 la convenuta ha comunicato a questa Camera di avere proceduto al saldo dell’esecuzione alla base dell’istanza di fallimento;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 10 gennaio 2013 RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento del debito di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano per fr. 10'449.45 oltre interessi e spese;
che con decisione del 16 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza rilevando che agli atti non éstata prodotta alcuna decisione che permetta di verificare la validità del precetto esecutivo notificato l’11 luglio 2011 quanto alla decorrenza del termine di 15 mesi per chiedere il fallimento di cui all’art. 166 cpv. 2 LEF;
che contro tale decisione la parte istante è insorta con reclamo del 30 maggio 2013, ritenendo che la domanda di fallimento sia stata inoltrata entro il termine di 15 mesi decorrente dalla notificazione del precetto esecutivo, termine rimasto sospeso dal 2 luglio 2011 fino al 21 novembre 2012, ossia dalla domanda di rigetto dell’opposizione fino alla sua definizione giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF);
che chiamato a esprimersi sul reclamo, la parte convenuta è rimasta silente (il 10 maggio 2013 essa - come visto - ha nondimeno comunicato a questa Camera di avere proceduto al saldo dell’esecuzione);
che secondo l’art 174 cpv. 1 primo periodo LEF la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;
che tale termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che inoltrato il 30 maggio 2013 contro una decisione emanata il 16 maggio 2013 e notificata/recapitata alla parte istante il 17 maggio successivo, il reclamo – il cui termine ha iniziato a decorrere dal giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere lunedì 27 maggio 2013 - è tardivo e, pertanto, inammissibile;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono poste carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedio giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).