Incarto n.
14.2014.103

Lugano

15 settembre 2014/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2014 da:

 

 

CO 1

 

 

Contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 16 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 novembre 2013 dall’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano (doc. M), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 17'391.– oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2013, indicando quale titolo di credito: “Offene Rechnung vom 11.02.2013”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 5 maggio 2014, alla quale la convenuta non è comparsa, l’istante ha confermato la sua domanda.

 

                            C.  Statuendo con decisione 5 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. L’11 giugno 2014 CO 1 si è opposto al reclamo con un allegato redatto in lingua tedesca.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 maggio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 6 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                  Nel caso specifico, con le sue osservazioni al reclamo l’istante ha prodotto tutta una serie di documenti, che in parte sono copie di quelli già presentati in prima sede (doc. 1-6, 8 e 9, che corrispondono, in ordine rovesciato, ai doc. A-H). Tra di essi ve ne sono però tre nuovi (doc. 7, 10 e 11), che per l’art. 326 cpv. 1 CPC sono irricevibili. Non se ne terrà conto, di conseguenza, ai fini del giudizio.

 

                           1.3  Poiché redatte in tedesco, contravvenendo all’art. 129 CPC, che prescrive lo svolgimento dei procedimenti giudiziari nella lingua ufficiale del cantone, ovvero in italiano nel Canton Ticino (art. 8 LOG), le osservazioni al reclamo presentate da CO 1 sarebbero irricevibili. Il mancato ossequio del presupposto linguistico non comporta però l’automatica irricevibilità dell’atto scritto in una lingua non ufficiale, ma l’art. 132 CPC impone al giudice di assegnare alla parte un termine per fornirne una traduzione. Nel caso in esame, tuttavia, si prescinde eccezionalmente, per economia di procedura, dal procedere in tal senso, siccome il contenuto delle osservazioni non influisce sull’esito del reclamo, favorevole alla controparte, per la quale esse non determinano così alcun pregiudizio.

 

                           1.4  I documenti prodotti dall’istante sono redatti in inglese (doc. A e C a I) o in francese (doc. B). Contrariamente a quanto vale per gli atti processuali delle parti (art. 129 CPC e sopra consid. 1.3), per quanto riguarda le prove la traduzione in lingua italiana è necessaria unicamente se una delle parti o il giudice non comprendono la lingua di cui trattasi (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag 545 e 547). Ritenuto che nel caso in esame il patrocinatore della convenuta non ha chiesto la traduzione dei predetti scritti e i giudici di prima e seconda istanza comprendono sia la lingua inglese che quella francese, i citati documenti possono essere considerati senza che occorra farli tradurre.

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF l’insieme dei documenti prodotti dall’istante, costituiti dalla lettera sottoscritta dalla parte convenuta il 19 novembre 2012 (doc. A), in relazione con il mandato del 12 aprile 2010 sottoscritto dall’istante con la società A__________ SA (doc. B), con le fatture e tre richiami di pagamento (doc. C-H) e con lo scambio di e-mail tra l’istante e un rappresentante dell’escussa, L__________ __________ (doc. I).

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice, anzitutto, di avere omesso di accertare se la lettera del 19 novembre 2012 in esame (doc. A) fosse stata validamente sottoscritta da una persona abilitata a rappresentarla. Inoltre, secondo la reclamante il Pretore ha ritenuto il credito esigibile senza avvedersi che il predetto documento subordina il pagamento promesso a due condizioni: la ricezione da parte del­l’Ufficio federale della cultura (Bundesamt für Kultur, in seguito “BAK”) di un ultimo (“finale”) pagamento di un’imprecisata somma di denaro, oppure il fatto per l’escussa di trovarsi nelle condizioni finanziarie di sopportare il versamento del dovuto all’istante senza compromettere il proprio cash flow. Né supplirebbe all’assenza di titolo lo scambio di e-mail prodotto dall’istante, siccome esse non sono firmate. D’altro canto, sempre secondo la reclamante, da questi messaggi non si può nemmeno desumere l’esigibilità della pretesa fatta valere dal­l’istante, che al contrario risulta implicitamente contestata dall’escussa nel rilevare la sua cronica insufficienza di liquidità e il ricevimento di un primo pagamento – ossia non “finale” – da parte del­ BAK.

 

                                  Da parte sua, nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 ripercorre tutta la storia del credito posto in esecuzione, concludendo che le due condizioni contenute nel riconoscimento di debito del 19 novembre 2012 (doc. 9 accluso alle osservazioni, che corrisponde al doc. A allegato all’istanza) sono soddisfatte, con riferimento in particolare a due documenti nuovi (10 e 11), con cui il BAK conferma di aver versato ad A__________ SA (ragione sociale di RE 1 fino al 19 ottobre 2011) sussidi per complessivi fr. 165'000.–.

 

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1; 139 III 447 consid. 4.1.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 84 LEF).

 

                             5.  Costituisce riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dal­l’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe al creditore dimostrare l’esigibilità del credito al momento dell’introduzione dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013, consid. 4.1, e i rimandi). Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere tra il riconoscimento di debito condizionale, che consente al­l’escu­ten­te di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione solo se prova con documenti che la condizione si è realizzata o è diventata senza oggetto, e il riconoscimento di debito con modalità di pagamento, con la quale l’escusso indica come intende estinguere il debito, che vale riconoscimento di debito puro e semplice nel senso dell’art. 82 LEF (sentenza 5A_303/2013 citata sopra, loc. cit.).

 

                           5.1  Nella decisione impugnata, il Pretore ha indicato in modo generico come titolo di rigetto tutta la documentazione prodotta dall’istante. Tale motivazione è insufficiente. Il giudice deve infatti identificare precisamente il documento (o i singoli documenti) che contiene la dichiarazione con cui l’escusso riconosce il debito posto in esecuzione (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1), così come eventuali altri documenti che comprovano l’importo o l’esigibilità del debito, il potere di rappresentanza del firmatario del riconoscimento, la cessione del credito, ecc., spiegando per ognuno di essi quale fatto rilevante esso accerta.

 

                           5.2  Nel caso di specie, l’impegno dell’escussa – firmato a nome della stessa da L__________ – con cui ha assunto gli arretrati di salari dovuti dall’A__________ a CO 1 per i fr. 17'391.– posti in esecuzione è contenuto nello scritto del 19 novembre 2012 (doc. A). Come rileva la reclamante, il riconoscimento non è incondizionato. Essa dichiara infatti di voler pagare tale importo non appena avrà ricevuto il pagamento finale dovutole dal BAK, ma non ancora ricevuto (“As soon as it will receive the final payment due from the BAK, amount not yet received”), oppure non appena ciò le sarà possibile senza compromettere il proprio cash flow (“Or as soon as it can do so without compromising its cash flow”). Ora, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, non è tanto il debito in sé ad essere condizionato quanto la sua esigibilità. Poco importa, del resto, giacché in entrambe le ipotesi incombe all’escutente dimostrare che la condizione si è realizzata o è diventata senza oggetto, con la conseguenza che il credito è sorto rispettivamente è divenuto esigibile prima dell’esecuzione (cfr. sen­­tenza 5A_303/2013 citata sopra al consid. 5, consid. 4.2). Nel caso di specie, la seconda condizione, invero, pare puramente potestativa, sicché secondo la giurisprudenza già evocata potrebbe essere considerata una semplice modalità di pagamento, che non ostacola il rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza 5A_303/2013 citata sopra nel consid. 5). Non è, ad ogni modo, necessario sciogliere l’interrogativo, perché anche se si dovesse ignorare la seconda condizione l’esigibilità del debito rimarrebbe vincolata alla realizzazione della prima condizione.

 

                           5.3  Orbene, l’istante ha omesso, in prima sede, di dimostrare l’avvenuto adempimento della prima condizione, per cui il doc. A non gli permette di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Nemmeno la realizzazione di tale condizione può essere dedotta dallo scambio di e-mail avvenuto tra l’istante e L__________ T__________, e segnatamente dall’e-mail del 22 febbraio 2013 (doc. I), il rappresentante dell’escussa avendo risposto che il BAK aveva prestato solo un primo pagamento (“Yes BAK did make a first payment”), e quindi non quello “finale” al quale era subordinato l’impegno di pagamento della reclamante. D’altronde, tale documento non può neppure costituire in sé un titolo di rigetto, poiché non è firmato (v. Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 82) e non contiene comunque alcun impegno incondizionato bensì una promessa di pagamento futuro (“I told you you where going to be payed and you will be”). Per quel che riguarda lo scritto del BAK del 24 aprile 2014 prodotto con le osservazioni al reclamo (doc. 10), già si è detto della sua irricevibilità (sopra consid. 1.2). Ciò porta a ritenere che l’accertamento dei fatti eseguito dal Pretore è manifestamente errato ai sensi dell’art. 320 lett. b CPC, per cui il reclamo va accolto. Non è necessario in queste condizioni esaminare se L__________ T__________ era abilitato a rappresentare l’escussa.

 

                             6.  Oneri processuali e ripetibili di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili di prima sede, la convenuta non essendo comparsa all’udienza di discussione. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'391.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.  L’istanza è respinta.

2.    La tassa di giustizia di fr. 180.–, da anticipare da CO 1, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                             II.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 270.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

 

                            III.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).