Incarto n.
14.2014.105

Lugano

15 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Chiesi

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 22 novembre 2013 da:

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 26 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2014 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'800.– oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2013, per il mancato pagamento dello stipendio del mese di settembre 2013.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 novembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13 dicembre 2013, cui sono seguite il 12 febbraio 2014 le controsservazioni di parte istante.

 

                            C.  Statuendo con decisione 16 maggio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 18 giugno 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Con la decisione impugnata, il Giudice di pace, ricordato che “la convenuta è stata invitata a fare le sue osservazioni entro mercoledì 18 dicembre 2013, documenti che sono poi stati sottoposti alla parte istante per le sue contro-osservazioni pervenute in data 12/02/2014”, ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 si duole che il primo giudice non le abbia notificato le controsservazioni del 12 febbraio 2014 presentate dall’istante e di non averle quindi dato la possibilità di essere sentita e/o di presentare ulteriori osservazioni prima dell’emissione della decisione.

 

                           3.1  Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo sancita agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2; 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2; 5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/2012 già citata, consid. 4.4 e i rinvii).

 

                           3.2  Nel caso di specie, non risulta dagli atti che il primo giudice abbia inviato le controsservazioni di parte istante alla controparte prima di statuire, ciò che costituisce, secondo la giurisprudenza appena citata, una violazione del diritto di essere sentita di quest’ultima. Ora, l’appuramento di una lesione del genere implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalla possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è così in linea di massima esclusa, la cognizione dell’autorità di ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione di accertamenti manifestamente errati (sopra consid. 1.2).

 

                           3.3  Alla luce di quanto precede, il reclamo va pertanto accolto, nel senso che la sentenza impugnata dev’essere annullata e la causa rinviata al primo giudice, il quale – dopo aver comunicato all’escussa le controsservazioni di parte istante, per posta o nel quadro di un’udienza – statuirà con un nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Si ricorda che tra la comunicazione dell’ultimo atto alla controparte e l’emanazione della sentenza dev’essere trascorso il tempo necessario alla presentazione di eventuali osservazioni inoltrate spontaneamente o entro il termine che il giudice ha scelto di assegnare al destinatario (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014, consid. 4).

 

                             4.  Le spese processuali della seconda sede vanno poste a carico della parte istante, che si è opposta al reclamo e risulta così soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare alla reclamante un’indennità d’inconvenienza, non avendo la stessa motivato conformemente all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC la sua richiesta di attribuzione di ripetibili. Le spese di prima sede ed eventuali ripetibili saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio, previo completamento dell’istruttoria nel senso del considerando 3.3.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 380.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).