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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.346 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 marzo 2014 da:
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 30 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 13 novembre 2013 CO 1 e RE 1 hanno sottoscritto un contratto di compravendita (doc. 1), con cui il primo ha ceduto al secondo l’esercizio pubblico denominato “__________” di comprensivo dell’inventario (attrezzatura, arredamento e merce di proprietà del venditore). È stato pattuito un prezzo di fr. 10'000.– da versare “a mezzo banca”. Il successivo 18 novembre, le stesse parti hanno firmato un secondo contratto, intitolato “clausola definitiva di contratto” (doc. A), con cui CO 1 ha ceduto a RE 1 l’inventario del Bar __________ per fr. 15'000.–, che l’acquirente si è impegnato a versare entro il 31 dicembre 2013. Lo stesso 18 novembre l’acquirente ha bonificato fr. 10'000.– a favore del venditore (doc. 3). Il 29 dicembre 2013, RE 1 ha poi versato un anticipo di fr. 5'000.– e si è impegnato a corrispondere il saldo di fr. 10'000.– entro il 15 gennaio 2014 (v. annotazione scritta a mano e firmata dall’acquirente in fondo al contratto, doc. A).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'000.– oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito il “contratto di cessione attività del 18 novembre 2013”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 marzo 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 aprile 2014.
D. Statuendo con decisione 20 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 3 luglio 2014, CO 1 ha contestato le argomentazioni del reclamante e, seppur implicitamente, chiesto la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto il contratto concluso dalle parti il 18 novembre 2013 un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione da lui interposta, dopo aver respinto l’eccezione dell’escusso, secondo cui il suo debito nei confronti dell’istante sarebbe stato saldato con il bonifico di fr. 10'000.– eseguito lo stesso 18 novembre 2013 (doc. 3). Il primo giudice ha infatti considerato che l’accordo del 18 novembre 2013 è un’aggiunta a quello inizialmente sottoscritto dalle parti il 13 novembre 2013 (doc. 1), motivo per cui l’avvenuto pagamento di fr. 10'000.– è per lui riferito al primo contratto, mentre l’importo di fr. 5'000.– e quello ancora scoperto di fr. 10'000.– sono da ricondurre al secondo.
3.Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver accertato in modo errato che la “clausola definitiva” del 18 novembre 2013 costituisce un nuovo contratto che si aggiunge a quello iniziale, sommando così erroneamente i fr. 15'000.– pattuiti il 18 novembre ai primi fr. 10'000.–. A suo modo di vedere il riconoscimento aggiunto a mano il 29 dicembre 2013 sul secondo contratto fu stipulato solo per definire un “termine di pagamento certo” riguardo al prezzo iniziale di fr. 10'000.–, con la sola aggiunta di fr. 5'000.–, poi pagati in contanti. A mente del reclamante, il bonifico di fr. 10'000.– ha quindi estinto il suo debito, motivo per cui chiede la reiezione dell’istanza. Da parte sua, l’istante ribadisce che il prezzo di vendita finale del bar concordato dalle parti era di fr. 25'000.–. Fu, a detta sua, l’acquirente a proporre di anticipare gli iniziali fr. 10'000.– “nei prossimi giorni” e il saldo di fr. 15'000.– entro la fine dicembre del 2013.
4.In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2; sentenza 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
5.2 Nel caso specifico, il contratto di cessione dell’inventario del bar sottoscritto dal reclamante il 18 novembre 2013 costituisce senz’alcun dubbio un riconoscimento dell’importo di fr. 10'000.– posto in esecuzione, esigibile dal 16 gennaio 2014, e dunque un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF) per lo stesso ammontare, oltre interessi di mora del 5% dalla scadenza originaria del 31 dicembre 2013, non risultando che il creditore, con il consenso alla dilazione, abbia anche rinunciato agli interessi moratori (cfr. per analogia la sentenza del Tribunale federale 4A_719/2011 del 7 marzo 2012, consid. 6). Non è infatti contestato che il venditore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi. L’unica questione litigiosa, a ben vedere, è di sapere se il bonifico del 18 novembre 2013 ha estinto tale debito.
6.All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1 Nella fattispecie, il reclamante asserisce che l’importo posto in esecuzione è già stato saldato con il bonifico addebitato dal suo conto il 18 novembre 2013 (doc. 3). Per il Pretore, invece, tale pagamento è avvenuto ben prima che l’escusso, il 29 dicembre 2013, desse atto di essere ancora debitore di fr. 10'000.–. Appare così verosimile, a mente sua, che il noto bonifico abbia estinto il debito di fr. 10'000.– pattuito nella convenzione del 13 novembre 2013, mentre l’accordo del 18 novembre 2013 costituisce un’aggiunta a quello precedente e rimane scoperto a concorrenza dell’importo posto in esecuzione.
6.2 Ora, nulla nel secondo contratto indica che lo stesso abbia ad annullare o a sostituire il primo contratto. Certo, entrambi gli atti vertono sull’inventario del bar, ma il primo contratto contempla anche l’avviamento dell’esercizio pubblico. Ma quanto più conta è che il reclamante si è riconosciuto debitore di fr. 10'000.– il 29 dicembre 2014 (doc. A, clausola redatta a mano) allorquando, secondo la sua stessa tesi, tale debito sarebbe già stato saldato con il bonifico del 18 novembre. Ed egli non fornisce alcun motivo plausibile per cui avrebbe dovuto riconoscere un debito già estinto da tempo. Asserire che il venditore aveva dichiarato di non aver ricevuto il bonifico non giova alla tesi del reclamante. Ancora non si spiega perché, se così fosse, egli si sarebbe riconosciuto incondizionatamente debitore di fr. 10'000.–, senz’alcuna allusione al noto bonifico. Allude sì al fatto che l’istante non avrebbe ricevuto il bonifico e ch’egli si sarebbe preoccupato d’intervenire presso la propria banca per farglielo pervenire entro il 15 gennaio 2014 (reclamo, pag. 1 ad 3), ma a parte il fatto che si tratta di allegazione nuova – e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2) – essa non è corroborata dai documenti agli atti. Anzi, la data dell’avviso di addebito – il 20 novembre 2013 (doc. 3) – contraddice la tesi del disguido tecnico e dell’addebito retroattivo (v. osservazioni all’istanza). L’accertamento del Pretore, secondo cui appare verosimile che l’importo di fr. 10'000.– riconosciuto il 29 dicembre 2013 sia tuttora scoperto, è quindi lungi dal poter essere qualificato come manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC. Il reclamo è così votato all’insuccesso.
7. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, non richieste dal resistente. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).