Incarto n.
14.2014.115

Lugano

13 ottobre 2014/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 22 gennaio 2013 da

 

 

Stato del Canton Ticino,

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 29 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 novembre 2012 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera (doc. A), lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'379.80 oltre interessi del 2.5% dal 10 novembre 2012 (indicando quale causa del credito l’“imposta cantonale 2009”) – dedotto l’acconto di fr. 2'089.90 versato lo stesso 10 novembre 2012 –, di fr. 1'040.50 (“interessi aggiornati sino al 09.11.2012”) e di fr. 30.– (“tassa di diffida (31.07.2012)”).

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 gennaio 2013 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Riviera. A causa dell’impossibilità della RE 1 di partecipare all’udienza di discussione indetta per il 6 marzo 2013 il Pretore, con ordinanza dello stesso giorno, ne ha annullato la citazione, impartendo un termine scadente il 6 aprile 2013 per presentare eventuali osservazioni scritte. Nel termine assegnato, la parte convenuta si è opposta all’istanza con un allegato scritto del 27 marzo 2013, in cui ha inoltre postulato che il credito posto in esecuzione sia annullato e che sia fatto ordine all’ufficio d’esecuzione di cancellare il precetto esecutivo. Con replica del 2 maggio 2013, lo Stato del Canton Ticino ha confermato l’istanza, ma tenendo conto degli acconti versati dall’escussa l’ha limitata a fr. 9'075.85, oltre agli interessi residui pari a fr. 1'184.25, alla tassa di diffida e alle spese esecutive.

 

                            C.  Statuendo con decisione 19 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 9'075.85 oltre interessi del 2.5% dal 3 maggio 2013, a fr. 1'184.25 per interessi sino al 2 maggio 2013 e alle spese esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante. Il primo giudice, d’altronde, ha dichiarato irricevibile l’istanza formulata dalla parte convenuta.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nel suo scritto del 23 giugno 2014 lo Stato del Canton Ticino ha rinunciato a presentare osservazioni, confermando quanto deciso nella sentenza impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  La reclamante, alludendo verosimilmente alla sua richiesta 4 marzo 2013 di rinvio di un mese dell’udienza fissata originariamente per il 6 marzo 2013, rimprovera al giudice di averle assegnato un termine fino al 6 aprile 2013 per presentare osservazioni scritte anziché rinviare l’udienza. A parte il fatto, però, che nella procedura sommaria il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto alla scelta se dare alla controparte la possibilità di presentare le proprie osservazioni oralmente o per iscritto (cfr. art. 253 CPC), nel caso specifico, ad ogni modo, non risulta che tale modo di procedere abbia recato un danno alla reclamante – che del resto nel reclamo non ne evoca alcuno –, tanto meno ove si pensi che nelle sue osservazioni del 27 marzo 2013 essa non censura affatto la scelta del primo giudice. Non occorre quindi dilungarsi ulteriormente su questo tema.

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto stabilito che la decisione di tassazione del 24 febbraio 2012 relativa all’imposta cantonale 2009, da tempo passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso degli art. 80 LEF e 244 cpv. 3 LT (legge tributaria, RL 10.2.1.1). In sintesi, appurato che il credito posto in esecuzione – dedotti gli acconti già versati dall’escussa – era sorto dopo la dichiarazione del fallimento (del 12 marzo 2008), il primo giudice ha considerato che lo stesso non sottostava alla forza obbligatoria del concordato, omologato il 19 giugno 2009, sicché era da pagare integralmente e non solo a concorrenza del dividendo concordatario del 10%. Il Pretore ha però concesso il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 9'075.85 (oltre interessi e spese), così come richiesto dallo Stato del Canton Ticino nella replica.

                             4.  Nel reclamo RE 1 ribadisce che alla decisione fiscale invocata quale titolo di rigetto definitivo è opponibile il concordato, che ne limita l’ammontare al 10%. A suo parere, anziché trattare l’incarto come una procedura ordinaria, il Pretore avrebbe quindi dovuto respingere l’istanza. Tanto più, essa soggiunge, che l’autorità fiscale ha omesso negligentemente di notificare il proprio credito per gli anni 2008 e 2009 nella procedura concordataria, come invece richiesto dal commissario. Richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, la reclamante ne deduce che le imposte in questione non costituiscono debiti di massa, neppure dopo l’apertura del fallimento, e che le stesse, anche se fossero da considerare privilegiate o superprivilegiate, sono comunque sottoposte al concordato, poiché non sono state notificate “nell’ambito dell’omologazione”.

 

                             5.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             6.  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive e, per quanto riguarda le imposte dirette, “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Nel caso specifico, è indubbio che la tassazione dell’imposta cantonale del 2009 (doc. E), spedita il 24 febbraio 2012 e regolarmente passata in giudicato – ciò che la reclamante del resto non contesta (reclamo, ad n. 12) – costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo accertato dall’autorità fiscale, ovvero fr. 15'379.80, ridotto in seguito al pagamento di acconti alla somma di fr. 9'075.85 oltre interessi e spese richiesta dall’istante in sede di replica.

 

                             7.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Ciò posto, la censura della reclamante, secondo cui l’imposta del 2009 debba rientrare tra i crediti concordatari soggetti al dividendo del 10% (giusta l’art. 310 cpv. 2 LEF) e quindi considerarsi estinta dagli acconti già versati, risulta improponibile in questa sede, perché sarebbe dovuta essere sollevata mediante reclamo contro la decisione di tassazione del 24 febbraio 2012. Il reclamo risulta così infondato e la sentenza impugnabile meritevole di conferma, ancorché per un motivo diverso da quello indicato dal Pretore.

 

                             8.  La tassa e le spese del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte avendo rinunciato a formulare osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'260.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).