Incarto n.
14.2014.11

Lugano

12 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2012.108/SE.2013.3 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 27 settembre 2012 da:

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 16 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Giudice di pace il 5 novembre 2012 e motivata il 18 dicembre 2013;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 settembre 2012 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno (doc. 2), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'779.45, indicando quale titolo di credito l’attestato di carenza di beni n. __________ emesso il 14 ottobre 2003 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

 

                            B.  All’atto della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 19 settembre 2012, RE 1 ha interposto (normale) opposizione e con scritto separato dello stesso giorno egli ha inoltre formulato opposizione per non ritorno a miglior fortuna (doc. 3). Con istanza del 27 settembre 2012 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace, al quale, in stessa data, l’UEF di Locarno ha comunicato che l’escusso aveva (anche) interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Il 18 ottobre 2012, il Giudice di pace supplente, per errore, ha impartito a un terzo, anziché a RE 1, un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza.

 

                            C.  Statuendo con decisione non motivata del 5 novembre 2012, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Il 9 novembre 2012, a nome dell’escusso __________ ha chiesto al Giudice di pace di annullare la decisione del 5 novembre e di emettere una nuova decisione applicando la procedura prescritta dall’art. 265a LEF in caso di opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Il successivo 30 novembre il Giudice di pace supplente ha trasmesso tale scritto alla Camera come reclamo contro la decisione del 5 novembre 2012.

 

                            E.  Con sentenza del 4 dicembre 2012 (inc. 14.2012.195), la Camera ha dichiarato il reclamo inammissibile, considerandolo come formale richiesta di motivazione nel senso dell’art. 239 cpv. 2 CPC e ha quindi rinviato gli atti al primo giudice, affinché provvedesse a motivare la propria decisione, previo esame della tempestività dello scritto del 9 novembre.

 

                             F.  Il 18 dicembre 2013, il Giudice di pace supplente ha emesso la decisione motivata, attribuendole un numero d’incarto specifico (SE.2013.3).

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2014 per ottenere l’annullamento della stessa, la sua citazione formale a un’udienza in cui “verificare il non ritorno a miglior fortuna” e l’annullamento dell’avviso di pignoramento per il 20 gennaio 2014. Invitata a determinarsi sul reclamo, l’istante è rimasta silente.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                             2.  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 gennaio 2014 contro la sentenza notificata alla rappresentante di RE 1 il 19 dicembre 2013, anche tenuto conto delle ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC) il reclamo sarebbe tardivo, il termine essendo scaduto lunedì 13 gennaio 2014. Sennonché, ignorando il richiamo contenuto nella sentenza della Camera del 4 dicembre 2013 (inc. 14.2012.195), il primo giudice ha nuovamente menzionato nella decisione impugnata un termine – errato – di 30 giorni anziché 10 come stabilito dall’art. 321 cpv. 2 CPC. Siccome RE 1 non è, in questa sede, rappresentato da una persona con cognizioni di diritto né risulta disporre di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure precedenti (avendo egli agito nella procedura antecedente per il tramite della fiduciaria __________, v. sentenza della CEF 14.2012.195 del 4 dicembre 2012), egli poteva fidarsi dell’indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta nella sentenza (DTF 135 III 375, consid. 1.2.2; sentenza della CEF 14.2011.48 del 12 aprile 2011). Inoltrato entro il termine erroneo indicato nella decisione impugnata, il reclamo è quindi da considerare tempestivo.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 si duole che il primo giudice, nonostante due richieste scritte in questo senso formulate il 24 ottobre e il 9 novembre 2012, non l’abbia convocato formalmente a un’udienza per verificare se fosse ritornato a miglior fortuna, ciò che il reclamante nega. Ora, si evince effettivamente dagli atti che il primo giudice non ha citato le parti a un’udienza. D’al­tronde, il 18 ottobre 2012 egli ha intimato per osservazioni l’istanza di rigetto dell’opposizione (ordinaria) presentata da CO 1 per errore a un terzo estraneo alla causa (tale __________) e non a RE 1 (ciò che il giudice di pace supplente ha confermato per scritto il 27 giugno 2014). Manifesta quindi la violazione del suo diritto di essere sentito. Il reclamo va pertanto accolto, nel senso che la sentenza impugnata dev’essere annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) “dopo aver sentito le parti” (art. 265a cpv. 1 LEF), ovvero dato a entrambi la facoltà di esprimersi.

 

                             4.  Dato che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non può essere ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità occorre porre la tassa di giustizia relativa al presente giudizio a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono invece ripetibili alle parti, che non sono patrocinate e non hanno chiesto un’indennità d’inconvenienza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), l’art. 107 cpv. 2 CPC consentendo del resto di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5). Le spese di prima sede ed eventuali ripetibili saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione.

 

                             5.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'779.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio dopo aver sentito le parti.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace della Navegna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).