Incarto n.
14.2014.122

Lugano

23 luglio 2014/jm

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2013.4792 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 novembre 2013 da:

 

 

CO 1

 

 

Contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 10 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 maggio 2014 dal Pretore;

 

richiamata l’ordinanza 11 giugno 20144 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 27 giugno per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

 

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 7 luglio 2014 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto stralciato dai ruoli;

 

appurato comunque che il reclamo era tardivo e quindi irricevibile, il termine di legge di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), iniziato il giorno successivo alla notifica del decreto di fallimento destinato a RE 1, avvenuta il 30 maggio 2014 (v. raccomandata n. 98.46.101801.10792303), è scaduto lunedì 9 giugno 2014 (art. 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC, a cui rinvia l’art. 31 LEF), mentre il reclamo è stato consegnato alla posta solo il 10 giugno 2014 (alle ore 10:57, v. adesivo sulla busta di trasmissione);

 

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi,

 

decide                  1.  Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

 

                             2.  Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

–  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).