Incarto n.
14.2014.124

Lugano

23 luglio 2014/jm

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Baur Martinelli

 

 

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.328 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 gennaio 2014 da:

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con istanza del 23 gennaio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1 facendo valere un credito complessivo di fr. 9'866.25 per premi rimasti impagati, di cui fr. 7'191.75 risultano da tre attestati di carenza di beni rilasciati in suo favore a fine 2013.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 7 maggio 2014 nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione 26 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 27 maggio 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico della massa fallimentare.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, i suoi crediti essendo stati saldati.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 giugno 2014 contro la sentenza notificata a Traslocare.ch SA il 27 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                             2.  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseu­donova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

 

                                  Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso tutta una serie di attestazioni rilasciate il 6 giugno 2014, ossia dopo la dichiarazione del fallimento del 26 maggio 2014. Esse sono dunque ricevibili ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).

 

                             3.  In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

 

                           3.1  La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

 

                           3.2  Con il reclamo RE 1 ha prodotto numerose ricevute dell’Ufficio esecuzione di Lugano, tutte del 6 giugno 2014, relative al pagamento a saldo di diverse esecuzioni, così come un estratto del citato ufficio, di stessa data, da cui si evince che a suo carico non vi sono più attestati di carenza di beni e che tutte le esecuzioni non sospese da opposizione, in particolare quelle promosse dall’istante, sono state saldate. Ha così dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

 

                             4.  Come già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

 

                           4.1  Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente, per l’annullamento della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere verosimile la sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone di mezzi liquidi sufficienti ad estinguere i suoi debiti esigibili. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_335/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3.1). La ratio legis dell’art. 174 LEF è quella di evitare il fallimento quando l’azienda del debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011 consid. 2, con rimandi).

 

                           4.2  Dall’estratto esecutivo prodotto dalla reclamante si evince che le uniche esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti sono sospese da opposizione, per cui i relativi debiti non risultano ancora certi. Tutte le altre esecuzioni e gli attestati di carenza di beni a suo carico sono stati estinti. Ciò porta a ritenere che la reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni o quanto meno che la sua situazione finanziaria è migliorata. Si può quindi affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile, sicché il fallimento va annullato.

 

                             5.  La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a carico della stessa. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 maggio 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2014.328), nei confronti di RE 1, , è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

 

                            III.  Notificazione a:

 

       ;

        

       Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

       Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

       Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

       Ufficio del Registro di commercio del Distretto di Lugano,

     Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).